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La Corte Costituzionale interviene sull'utililizzo degli autovelox in Campania (a cura di Clemente Frascari).
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Con la sentenza n. 223 del 24.6.2010, la Corte ha bocciato l’utilizzo degli autovelox della Campania, in quanto la legge regionale n. 10/09 invade il campo della sicurezza della circolazione stradale di competenza esclusiva dello Stato (più nello specifico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). La normativa censurata è, altresì, in contrasto con le norme del Codice della Strada vietando l’uso repressivo degli autovelox (art. 2, comma 1). Dopo l’esame del ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio, i giudici della Corte hanno accolto le censure dichiarando l’illegittimità costituzionale della sopra citata legge n. 10/09 concernente “Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità “autovelox” sulle strade di proprietà regionale”. La Consulta ha stabilito che deve essere ritenuta inammissibile una questione avente ad oggetto una legge “intera” quando le censure (adeguatamente motivate) riguardino solamente singole disposizioni, mentre quella indirizzata al testo normativo nel suo complesso è del tutto generica. Deve essere esclusa l’inammissibiltà quando dal ricorso sia possibile individuare chiaramente le norme su cui si appuntano le singole censure, come nel caso di specie (sul punto v. le sentenze nn. 59/06 e 74/04). Altra questione sulla quale la Corte ha centrato la sua attenzione nella decisione in commento è quella concernente “l’invasione del campo di competenza esclusivo dello Stato da parte della regione Campania” (peraltro nella sentenza in commento i giudici della Corte, richiamando precedenti giurisprudenziali in merito (v. per tutte la sentenza n. 428/04, ribadiscono che la disciplina della circolazione stradale viene attribuita alla esclusiva competenza dello Stato). Entrando nel merito della questione, la Corte rileva che l’articolo, al comma 1, della legge 10/09 impugnata non consente l’uso repressivo degli autovelox, con ciò ponendosi in contrasto con la normativa statale, ossia con l’articolo 142, comma 6, d.lgs. n. 285/92, in base al quale “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerati fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate”. Ancora da segnalare è l’articolo 5, al comma 2, della legge 10/09, il quale prevede che “tra la segnalazione e l’autovelox deve esserci una distanza di quattro chilometri”, in contrasto con l’art. 142, comma 6-bis, dello stesso decreto legislativo, per il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili.
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E’ impugnabile la comunicazione preventiva di iscrizione a ruolo anche se non riveste la forma della cartella o dell’intimazione di pagamento (a cura di Clemente Frascari).
Importante sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Tributaria, n. 14373/10 del 15.6.2010) con la quale viene nuovamente affermato il principio secondo cui ogni atto proveniente dall’Amministrazione con il quale viene comunicata una pretesa tributaria oramai definita, anche se non si conclude con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla “minaccia” dell’avvio a breve dell’esecuzione esattoriale per la riscossione del credito, ma solo con un invito “bonario” al pagamento, è un atto autonomamente impugnabile. Detto principio, già affermato dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 16293/07 del 24.7.2007 è, a parere dello scrivente, analogicamente applicabile anche in relazione alle sanzioni amministrative derivanti da violazioni al CdS (v. i cd. “avvisi bonari” inviati dalle amministrazioni locali nonché i “solleciti di pagamento” e le “diffide di pagamento” inviate dall’agente della riscossione).
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L'amministrazione non può richiedere la revisione della patente se i ricorsi amministrativi non sono ancora definiti: TAR Campania V^, sentenza n. 9185 del 26.5.2010 (a cura di Clemente Frascari)
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…e sempre a tal proposito, se la comunicazione della decurtazione dei punti patente viene fatta in ritardo è assolutamente illegittima la richiesta di revisione della stessa patente formulata dal Ministero dei Trasporti: TAR Lombardia III^, sentenza n. 1670 del 26.5.2010 (a cura di Clemente Frascari)
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Il Giudice di Pace è competente nei giudizi di opposizione ex art. 615, cpc, avverso il provvedimento di iscrizione d'ipoteca in materia di sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada (a cura di Clemente Frascari).
Nuova pronuncia della Cassazione in materia di "iscrizione di ipoteca" da parte dell'Agente della Riscossione. Con ordinanza n. 4174 del 22.2.2010, la Terza Sezione Civile della Corte, in occasione di un regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal Tribunale di Napoli, ha affermato che la competenza a decidere in materia di opposizione ex art. 615, cpc, avverso il provvedimento di iscrizione d'ipoteca avente come presupposto le violazioni al Codice della Strada, è del Giudice di Pace.
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Nelle cartelle di pagamento è obbligatorio indicare con precisione gli estremi dell’atto presupposto iscritto al ruolo esattoriale (a cura di Clemente Frascari).
Stretta della Suprema Corte sulla cartella motivata per relationem. Infatti, gli atti impositivi devono contenere gli estremi di pubblicazione dell’atto a cui il fisco ha rinviato. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Cassazione che, con la sentenza n. 11722 del 14 maggio 2010, hanno accolto alcuni dei motivi presentati dal Comune di Bassano del Grappa destinatario di una cartella (“la cui natura è tributaria”) da parte di un consorzio di bonifica. Subito l’ente locale aveva lamentato la mancata e incompleta motivazione della cartella, carente, secondo la difesa dell’ente locale, del Piano di classifica e dei ruoli di contribuenza. Non solo. Il consorzio non aveva neppure indicato dove queste delibere erano state pubblicate.
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Riforma del Codice della Strada: via libera del Senato ma non cambiano i limiti di velocità (a cura di Clemente Frascari).
Via libera dal Senato al disegno di legge che riforma il Codice della strada. Il provvedimento e' stato approvato oggi 6.5.2010 con 138 voti favorevoli, 3 contrari e 122 astenuti. A favore hanno votato Pdl e Lega. Si sono astenuti i senatori del Pd, dell'Italia dei Valori, del Gruppo Misto e delle Autonomie. Dal Senato esce un codice della strada ampiamente modificato rispetto al testo della Camera. Il ddl sulla sicurezza stradale approvato dall' Aula in sede redigente torna ora all'esame della Camera in terza lettura. Tra le principali novita' c'e', innanzitutto, un giro di vite sull'uso degli alcolici, sulle minicar, sui neopatentati e sul trasporto dei bambini su motocicli o biciclette mentre non cambiano i limiti di velocita' e salta la norma sugli autisti di auto blu che incappano in infrazioni. Ecco le principali novita' di un codice con cui devono fare i conti milioni di automobilisti di uno dei paesi piu' motorizzati al mondo, con 35 milioni di automezzi in circolazione e un altissimo numero di vittime da incidenti.
LIMITE VELOCITA' NON CAMBIA: e' tramontata l'ipotesi di elevarlo a 150 km/h. Rimane il limite a 130 Km/h con la discrezionalita' delle societa' autostradali di consentire i 150 nei tratti a tre corsie, con i tutor installati e con favorevoli condizioni metereologiche.
AUTISTI AUTO BLU: e' saltato l'emendamento che evitava agli autisti della "casta" di vedersi sottrarre i punti dalla patente quando commettono infrazioni. Un odg demanda al governo la decisione di prevedere un'apposita patente di servizio dove sottrarre i punti quando sono in servizio.
TEST ANTIDROGA: Chi vorra' prendere la patente deve sottoporsi prima a un test antidroga. Obbligatorio anche per il rinnovo della patente di chi guida mezzi pubblici, taxi e camion.
LICENZIAMENTO AUTISTA: Chi ha subito la sospensione della patente professionale perche' ubriaco o sotto gli effetti della droga, puo' essere licenziato per giusta causa dal datore di lavoro.
DEROGA A PATENTE SOSPESA: si puo' chiedere al prefetto una deroga di tre ore al giorno per recarsi al lavoro o per fini sociali o umanitari. Pero' contemporaneamente alle tre ore concesse vengono raddoppiati i tempi della sospensione della patente.
MINICAR: entrano per la prima volta nel nuovo codice le macchinine guidate dai minorenni (dai 14 anni in su) senza patente. E' obbligatorio l'uso delle cinture, chi ha avuto la patente sospesa non puo' aggirare il divieto utilizzando una minicar o un motorino e multe salate per chi vuole truccare il motore che non puo' superare i 50 di cilindrata. Il meccanico paga una multa da 389 fino a 1.556 euro e il proprietario da 148 fino a 594 euro.
SIGARETTE NESSUN DIVIETO: una buona notizia per i fumatori, bocciata l'ipotesi di vietare di fumare a chi guida.
RISTORANTI CON ETILOMETRO: e' obbligatorio per i ristoratori possedere i "precursori", e' un minietilometro che ogni cliente potra' utilizzare prima di mettersi alla guida.
DIVIETO ALCOLICI: scatta alle tre di notte il divieto per i locali notturni di vendere le bevande alcoliche. Inoltre al Senato e' stata introdotta la norma che vieta negli autogrill sulle autostrade la vendita di bevande superalcoliche dalle ore 22 alla 6 con multe che vanno da 2.500 a 7.000 euro mentre dalle ore 2 alle 7 e' vietata la somministrazione di bevande alcoliche. In questo caso le multe vanno da 3.500 a 10.500 euro. Se in due anni i gestori non rispettano piu' volte il divieto avranno la licenza di vendita sospesa per 30 giorni.
NO ALCOL CAMIONISTI E NEOPATENTATI: gli autotrasportatori e chi ha preso la patente entro tre anni non potranno bere alcolici prima di mettersi alla guida. Multa prevista: da 155 a 624 euro.
TARGA PERSONALE: non e' piu' legata all' automobile ma al proprietario, che la utilizzera' se acquista un nuovo veicolo.
MULTE DIVISE TRA ENTI E COMUNI: cambia il testo della Camera, i proventi delle multe vanno un 50% ai proprietari delle strade e un 50% agli enti accertatori: Comuni o Province.
MULTE A RATE: e' possibile pagarle cosi' dai 200 euro in su' (prima era dai 400 in su) ma ne beneficia chi ha un reddito fino a 15 mila euro. E' saltato, pero', lo sconto di un terzo se vengono pagate per intero entro 10 giorni.
TEMPI BREVI NOTIFICA MULTE : si passa dagli attuali 150 giorni a 60 giorni come limite massimo.
PATENTINO PER CICLOMOTORI: e' introdotta dal primo gennaio 2011 una prova pratica di guida per chi ha un motorino 50 di cilindrata come previsto dalle direttive comunitarie.
MOTOCICLI CON BAMBINI: chi trasporta un bambino (fino a un metro e mezzo di altezza) non deve superare i 60 km/h. Per i minori dai 5 ai 12 anni e' obbligatorio un apposito seggiolino e sara' il ministero dei Trasporti a definirne le caratteristiche. E' saltata l'ipotesi del casco integrale obbligatorio cosi' come del paraschiena obbligatorio.
CASCO SULLA BICI: e' obbligatorio solo per i ragazzi fino a 14 anni.
NIENTE PUNTI PATENTE PER CICLISTI: chi commette una infrazione con la bicicletta paghera' una multa ma non vedra' tolti i punti dalla sua patente. Inoltre, nessuna sanzione se si parcheggia la bici sul marciapiede o nelle aree pedonali.
AGEVOLAZIONI PER PORTATORI HANDICAP: ci sono sgravi fiscali per chi acquista autoveicoli.
CIRCOLAZIONE AUTO RALLY: le auto che partecipano alle competizioni sportive potranno circolare liberamente per spostarsi da una parte all' altra del circuito.
TIR E BUS FINO A 70 ANNI: e' stata innalzata dai 65 ai 70 anni l'eta' dei conducenti di mezzi pubblici, autocarri e tir.
AUTONOLEGGIO CON SIDECAR: accanto alle professioni tradizionali dei taxisti e dei conducenti di limousine trova posto anche il conducente di sidecare
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Il preavviso di fermo relativo a violazioni del codice della strada è atto autonomamente impugnabile dinnanzi al giudice competente secondo la natura del credito presupposto (a cura di Clemente Frascari).
Nuova importante sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 11087 del 7 maggio 2010) in materia di “preavviso di fermo veicoli” con la quale, nel respingere integralmente il ricorso proposto da Equitalia Gerit è stato nuovamente affermato il principio della autonoma impugnabilità dello stesso (nella fattispecie attraverso l’opposizione ex art. 615, cpc), nonché la necessità di conoscere la natura del credito presupposto (derivante da “obbligazioni tributarie” oppure da “obbligazioni extratributarie”) al fine di individuare il giudice competente per la sua impugnativa. Infine, viene affermato il principio secondo il quale non è necessario attendere la effettiva trascrizione del fermo al PRA per poter far tutelare i diritti del destinatario dell’atto, avendo quest’ultimo “…un interesse specifico e diretto al controllo della legittimità sostanziale della pretesa che è alla base del preannunciato provvedimento cautelare”. Si tratta, nella sostanza, di un ulteriore passo in avanti nella tutela dei diritti di noi cittadini, troppo spesso ingiustamente colpiti dal farraginoso ed inadeguato sistema dell’esecuzione esattoriale.
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E’ il giudice tributario che decide sulle impugnative relative ai ruoli con crediti di natura non solo tributaria nell’ipotesi di mancato accoglimento di proposta di rateizzazione del debito tributario del contribuente (a cura di Clemente Frascari).
Poiché Equitalia da sempre ha sostenuto che il giudice competente a giudicare sulla impugnativa del contribuente sarebbe quello amministrativo, mentre, al contrario la prevalente “corrente” riteneva corretto rivolgersi alle commissioni tributarie, a mente della previsione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 che attribuisce alla giurisdizionale tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunemente denominati, il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione che, con la recenissima ordinanza n. 7612 del 30.3.2010, hanno ribadito la “giurisdizione del giudice tributario”, nonostante la presenza di taluni crediti di natura non tributaria alle volte inseriti assieme al calderone delle pretese squisitamente erariali. Per comprendere le argomentazioni spesa da Equitalia, bisogna tenere a mente che i ruoli spesso contengono, come noto, anche debiti non prettamente tributari. Dunque, secondo Equitalia, il contribuente dovrebbe impugnare i singoli debiti (ancorché tutti contenuti in un'unica cartella esattoriale) a seconda della natura specifica di ciascun debito (e dunque, per ipotesi, commissione tributaria, giudice ordinario, TAR contemporaneamente). Se ciò non è fatto, se dunque si impugna solamente la cartella esattoriale, afferma Equitalia, significa che la si impugna non avendo come bersaglio la natura del debito che incorpora, ma la forma esteriore dell'atto (amministrativo) incorporante (o che, in ogni caso, il giudice tributario non avrebbe competenza in merito a debiti non tributari). Ciò porterebbe, da un lato, alla competenza del giudice amministrativo che, dall'altra, potrebbe giudicare solo per vizzi dell'atto amministrativo in sé considerati. Le Sezioni Unite risolvono gli argomenti sollevati da Equitalia riducendo le rimostranze a…mero rischio del mestiere che il riscossore deve sopportare: l'accorpamento di crediti di natura differente, oltre a quelli tributari, sono per pragmatica sintesi della Corte di Cassazione un “inconveniente” della riscossione mediante ruoli. E' pur vero che il ragionamento (pratico) delle Sezioni Unite regge a fronte di un dato essenziale: in un ruolo, la stragrande maggioranza dei crediti sono, in effetti, di natura tributaria (e dunque, anche in un'ottica di economia processuale, può avere senso concentrarsi solamente sul debito prevalente, o meglio tipico di simili riscossioni). A chiosa dell'ordinanza, conviene comunque ricordare che lo Statuto del Contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) prevede, all'art. 7, che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione debbano tassativamente indicare “…le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili"
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Per gli autovelox le infrazioni sono rilevabili esclusivamente dalla polizia e non da terzi
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La Cassazione, Sezione Sesta Penale, con la recentissima sentenza n. 10620 del 17.3.2010, afferma due distinti principi di diritto. Il primo è quello che in ordine agli appalti afferenti agli autovelox (come per ogni altro tipo di appalto) la pattuizione del prezzo in virtù degli incassi incerti e futuri costituisce una violazione di legge, nonché elemento materiale di cui all’art. 323, cod.pen., in quanto verrebbe meno il principio di imparzialità e di legalità nell’ambito di una funzione pubblica, quale è appunto il servizio di repressione delle violazioni al Codice della Strada. E’ evidente che stante il servizio di stretta natura pubblicistica, lo stabilire il prezzo dell’appalto in funzione degli illeciti da accertare costituisce un “imput” ingiustificato per l’appaltante di elevare il maggior numero possibile di contestazioni agli utenti della strada. Il secondo principio, per altro già affermato con la recente sentenza della Seconda Sezione Civile (la n. 1955 del 28.1.2010) della Cassazione, è quello per cui vi è l’obbligo della presenza dell’agente della polizia stradale o municipale al momento in cui l’autovelox entra in funzione, agente che peraltro deve essersi assicurato del buon funzionamento dell’apparecchiatura a pena di nullità dell’accertamento della violazione. Detto servizio peculiare della polizia stradale e della polizia municipale, a secondo se la infrazione avvenga su strade urbane o extra urbane, non è delegabile anche perché un privato cittadino non potrebbe svolgere funzioni di polizia stradale. Sulla base di questi principi, la Cassazione ha confermato il sequestro degli apparecchi autovelox appartenenti ad una Ditta, aggiudicataria di una gara d’appalto con percentuale sugli incassi. Gli strumenti per la rilevazione della velocità venivano riforniti in due comuni campani. La determinazione del corrispettivo con percentuale sugli incassi, hanno rilevato i giudici, viola di per sé la disciplina generale degli appalti pubblici, non consentendo un’effettiva comparazione tra interesse pubblico e privato e determinando ridotte aspettative di imparzialità. In materia di circolazione stradale l'accertamento delle violazioni (art. 11 lett. A del CdS), si legge nella sentenza, ricade tra le attività di servizio della polizia stradale, e non sono pertanto, delegabile a terzi. Gli autovelox hanno una “finalità'” preventiva e non repressiva o di finanziamento pubblico o lucro privato, sicché debbono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale ed essere nella loro disponibilità.
(a cura di Clemente Frascari) |
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Patente a punti:per la sospensione a causa della perdita totale del punteggio a disposizione, è necessaria la preventiva comunicazione della decurtazione
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E’ quanto statuito dal TAR Puglia-Bari, Sezione I^, con l’ordinanza n. 174 dell’11.3.2010 (confermando un recente orientamento dal TAR Piemonte), che ha ritenuto necessaria, ai fini della sospensione della patente a causa della perdita di tutti e 20 i punti a disposizione, la comunicazione dell’avvenuta decurtazione dell’intero punteggio. Per il TAR pugliese “…nonostante la produzione del Ministero, non appare dimostrata l’avvenuta comunicazione della perdita totale del punteggio risalente al marzo 2009, prima dell’impugnata sospensione della patente (datata 7 gennaio 2010); l’avviso di ricevimento infatti riporta un indirizzo incompleto e risulta sottoscritto da un soggetto diverso dal ricorrente, la cui identità e il cui rapporto con l’interessato non sono stati chiariti”. Pertanto, il Tribunale adìto ha concluso per la sospensione del provvedimento impugnato “…considerato che la sospensione della patente costituisce per l’istante, rappresentante di commercio, adibito anche a compiti di trasporto, un danno grave ed irreparabile” e “…che dunque devono ritenersi sussistenti i presupposti per la concessione della misura interinale” (a cura di Clemente Frascari)
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Giurisdizione del giudice ordinario per le opposizioni alle cartelle relative a contributi INPS
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Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, nella fattispecie al tribunale del lavoro, il giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale notificata dall’Agente della Riscossione in relazione al mancato pagamento di contributi Inps. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Cassazione con la sentenza n. 6539 del 18 marzo 2010. (a cura di Clemente Frascari) |
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Garante della Privacy: nelle riscossioni maggiori garanzie per i contribuenti
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Prosegue l'azione del Garante privacy per la messa in sicurezza del sistema informativo del fisco. Sotto la lente il servizio di riscossione a mezzo ruolo, attualmente in fase di riorganizzazione a seguito di profonde modifiche introdotte da una importante riforma di settore che ha riportato la gestione della riscossione in capo all'Amministrazione finanziaria. Il Garante della privacy ha chiesto ad Agenzia delle Entrate, a Equitalia e alle società del gruppo Equitalia maggiori garanzie per i contribuenti, informazioni più chiare sull'uso dei dati personali, adozione di elevate misure di sicurezza, utilizzo di informazioni indispensabili e aggiornate. Le prescrizioni dell'Autorità tengono conto dei risultati di accertamenti ispettivi che hanno riguardato, oltre agli accessi all'anagrafe tributaria da parte degli agenti della riscossione, anche problematiche più generali del servizio. Agenzia delle entrate, Equitalia e le società partecipate dovranno definire, entro e non oltre i termini indicati dal Garante, le diverse competenze e responsabilità rispetto al trattamento dei dati. Ciò consentirà anche un più agevole esercizio dei diritti da parte dei contribuenti che potranno così individuare con più facilità i destinatari cui rivolgere le loro istanze (accesso, rettifica, cancellazione dei dati ecc.). Un'informativa semplice e chiara che indichi, tra l'altro, le rispettive competenze sul trattamento dei dati dovrà comunque essere inserita nell'avviso o nella cartella esattoriale inviata al contribuente. Agenzia delle entrate ed Equitalia dovranno, inoltre, rivedere l'articolazione delle diverse banche dati, superando le attuali sovrapposizioni che derivano dalla precedente ripartizione sul territorio del servizio della riscossione, evitando rischi per la correttezza dei dati. Nel sistema informativo dovranno essere contenuti dati il più possibile esatti, aggiornati e pertinenti, conservati per periodi di tempo stabiliti a seconda delle esigenze. Agenzia delle entrate dovrà, infine, garantire elevate misure di sicurezza e predisporre procedure di controllo interno sugli accessi effettuati a fine di riscossione all'anagrafe tributaria, con particolare riguardo all'anagrafe dei rapporti bancari. Ciò anche in relazione agli accessi effettuati dagli enti locali, tramite società esterne, al fine di reperire informazioni per la riscossione delle proprie entrate. Analoghi controlli dovranno essere predisposti da Equitalia sulle attività svolte dalle società del Gruppo e da Sogei. Prescrizioni analoghe sono state impartite dal Garante alla Regione Siciliana e alle società che si occupano della riscossione nell'isola" (estratto da “Newsletter” del 10.12.2009). (a cura di Clemente Frascari) |
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Ordinanze ex art. 23, comma1, L. 689/81: ammissibile l'appello
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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 4355 del 23 febbraio 2010 ha affermato che, nei giudizi di opposizione avverso sanzioni amministrative, nel regime successivo al d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, anche le ordinanze emesse ai sensi del primo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 non sono ricorribili in cassazione ma sono impugnabili con l'appello, dovendosi ritenere, anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 98 del 2008, che, con la disciplina dettata dal ricordato decreto legislativo, il legislatore ha inteso ridurre i casi di immediata ricorribilità per cassazione dei provvedimenti giurisdizionali, mediante l'introduzione dell'appello quale “filtro”, per rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione. (a cura di Clemente Frascari) |
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Cartelle di pagamento: nullità della notifica (a cura di Clemente Frascari)
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E’ nulla la notifica della cartella di pagamento eseguita per posta direttamente dall’Agente della Riscossione - Importantissimo principio affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce che, con sentenza n. 909/05/2009, ha dichiarato addirittura inesistente la notifica eseguita, per il tramite del Servizio Postale, direttamente dall’Agente della Riscossione e non tramite agente all’uopo abilitato, violando in tal modo il disposto dall’art. 26, primo co., del DPR n. 602/73. Detto principio, se confermato da ulteriore giurisprudenza di merito e di legittimità, rischierebbe di stravolgere l’intero sistema della riscossione, rendendo nulle (se non addirittura inesistenti) le notifiche degli atti emessi dall’Agente della Riscossione .
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I Comuni devono risarcire il Fisco per i ritardi nelle notificazioni
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L’amministrazione comunale è responsabile nei confronti dell’amministrazione finanziaria per i ritardi dei messi nella notificazione delle imposte. L’ente locale deve i danni al fisco con il quale instaura, in questi casi, un rapporto diretto. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Cassazione con la sentenza del 27.1.2010, prevedendo che una responsabilità diretta dei messi notificatori non è assolutamente possibile dal momento che non si sa neppure “quali siano preposti a quel compito” e quanti ma soprattutto se sono “sufficienti per far fronte ai compiti istituzionali”. Affermani i giudici di legittimità che “…in tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, qualora l'Amministrazione finanziaria, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, faccia richiesta al comune di provvedere all'incombente a mezzo di messi comunali, si instaura, tra amministrazione ed ente locale, un rapporto di preposizione gestoria che deve essere qualificato come mandato "ex lege", la cui violazione costituisce, se del caso, fonte di responsabilità esclusiva a carico del comune, non essendo ravvisabile l'instaurazione di un rapporto di servizio diretto tra l'amministrazione finanziaria e i messi comunali, che operano alle esclusive dipendenze dell'ente territoriale”. (a cura di Clemente Frascari)
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Ricorso al Prefetto: non si applica la sospensione feriale
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La disciplina sulla sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, posta dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, non può trovare applicazione al termine di sessanta giorni, dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento della violazione del codice della strada, stabilito dall’art. 203 del d.lgs. n. 285 del 1992 per proporre ricorso in via amministrativa al prefetto, che ha riguardo ad attività da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo. E’ questo il principio affermato dalla Seconda Sezione Civile della Cassazione con la recente sentenza n. 4170 del 22 febbraio 2010. (a cura di Clemente Frascari) |
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Annullabili le multe per eccesso di velocità accertate esclusivamente da soggetti privati
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L’accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada sui limiti di velocità non può essere affidato interamente a soggetti privati. Con la sentenza n. 1955 del 28.1.2010, la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, torna a occuparsi di tale questione, ribadendo quanto già affermato (v., per tutte, la sentenza n. 22816/08) in tema di accertamento della violazione di norme del Codice della Strada sui limiti di velocità mediante strumenti elettronici omologati (i cd. “autovelox”), l'assistenza tecnica di soggetti privati debba limitarsi alla fase di installazione ed impostazione delle apparecchiature elettroniche volte all'accertamento stesso, ma non può estendersi anche alla interpretazione dei risultati delle rilevazioni, alla verbalizzazione e alla notifica dei verbali, pena la evidente violazione delle norme di legge che riservano detti servizi di polizia stradale ai pubblici ufficiali (artt. 11 e 12 CdS). In sede di giudizio di legittimità – su ricorso del Comune di Lagundo avverso una sentenza emessa, in sede di appello, dal Tribunale di Bolzano, Sezione Distaccata di Merano – l’Amministrazione ricorrente aveva formulato il seguente quesito di diritto: ”Dica la Suprema Corte di Cassazione se la gestione diretta delle apparecchiature di rilevamento della velocità da parte degli organi di polizia richiesto dall'art. 345 reg. C.d.S., comma 4 richiede la presenza fisica degli stessi organi sul luogo dell'accertamento ovvero se è sufficiente l'esistenza di un collegamento, nel senso che siano gli organi di polizia ad effettuare la lettura del supporto sul quale sono registrati i dati dell'apparecchiatura di controllo”. La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso per manifesta infondatezza, evidenziando come il momento decisivo dell'accertamento della violazione del limite di velocità sia costituito dal rilievo fotografico, che deve necessariamente avvenire alla presenza di uno dei soggetti ai quali è appunto demandato in via esclusiva l'espletamento dei servizi di polizia stradale (art. 12 C.d.S.); pertanto, aggiunge la stessa Corte, sono illegittimi gli accertamenti delegati interamente a privati, i quali provvedano non solo alla installazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevazione della velocità, ma anche alla lettura dei risultati, alla verbalizzazione e alla notifica del verbale al soggetto interessato. (a cura di Clemente Frascari) |
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Avverso il preavviso di fermo relativo a sanz. amm. vi è la giurisdizione dell'AGO
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Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 679 del 19.1.2010, hanno espressamente affermato la competenza del Giudice Ordinario a conoscere in tema di opposizione (nella fattispecie, ex art. 615, cpc) avverso il preavviso di fermo veicoli, avente come presupposto le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. E’, questa, la prima sentenza delle SS.UU. della Corte nella quale viene affermato detto principio e segue le altrettanto recenti ordinanze delle stesse SS.UU. nn. 10672/09 e 14831/08, nelle quali l’impugnabilità era prevista per il preavviso avente come presupposto i tributi. Peraltro, è da notare che detta sentenza ha cassato una sentenza del Giudice di Pace di Roma con la quale lo stesso aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, sottolineando, altresì che l’atto opposto era un mero “sollecito” di pagamento, preliminare alla riscossione coattiva del credito. (a cura di Clemente Frascari)
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Onere del Giudice la chiamata in causa dell'Ente creditore
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Cassazione, Sez. II, 21 dicembre 2009, n. 26919. In tema di opposizione con funzione recuperatoria avverso una cartella di pagamento finalizzata alla riscossione di proventi di sanzioni amministrative pecuniarie relative ad infrazioni in materia di circolazione stradale (ex L. 689/81), il Comune, quale soggetto irrogatore della sanzione (che predispone il ruolo ed è il destinatario dei proventi della sanzione stessa) è legittimato passivo nei confronti dell'opposizione e litisconsorte necessario dell'esattore. (a cura di Clemente Frascari)
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Guida senza auricolare (a cura di Clemente Frascari)
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Per la decurtazione dei punti dalla patente di chi guida senza l’auricolare è necessaria la contestazione immediata. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 232 dell’11 gennaio 2010, ha affermato il principio della necessaria contestazione immediata ed identificazione dell’automobilista alla guida dell’autovettura al quale veniva contestata la guida senza auricolare in occasione di una conversazione con il telefono cellulare. E’ illegittima, pertanto, ha affermato la Corte, la conseguente decurtazione dei punti della patente al proprietario dell’autovettura stessa.
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Errore sul numero di targa? Non serve la querela di falso (a cura di Clemente Frascari)
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L’automobilista che chiede l’annullamento di una multa perché il vigile ha sbagliato a segnare il numero di targa non deve presentare querela di falso contro il verbale di accertamento. Sono sufficenti le testimonianze sulla sua presenza in altro luogo rispetto a quello dove l’infrazione sarebbe stata commessa.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 27676 del 9.12.2009 ha accolto il ricorso di un automobilista multato senza la contestazione immediata. Lo stesso aveva impugnato il verbale sostenendo che l’agente accertatore avesse errato nella trascrizione del numero di targa della sua automobile. Quindi, senza dolo e per un semplice errore di percezione, aveva sostenuto il ricorrente, non era necessaria la querela di falso. Il Giudice di Pace, peraltro, aveva respinto questa tesi, nonostante la testimonianza di alcun e persone sulla presenza del ricorrente (di professione avvocato) nel proprio studio. Con la segnalata sentenza, la Cassazione ha ribaltato la sentenza di primo grado, accogliendo con rinvio il ricorso del cittadino. Hanno affermato i giudici di legittimità che “…per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non é necessario proporre querela di falso, ma é sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al Giudice di merito” |
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Semaforo rosso: nulla la multa senza la contestazione immediata
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Semaforo rosso: nulla la multa senza la contestazione immediata. Nulla la multa fatta all'automobilista che passa con il semaforo rosso se l'agente non ha contestato immediatamente l'infrazione. L'unica eccezione è quella relativa agli incroci dove cade l'obbligo della contestazione immediata. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 24248 del 17.11.2009, ha accolto il ricorso di un automobilista passato con il rosso e che non era stato fermato subito dal vigile. Il codice della strada, hanno motivato i giudici della Suprema Corte, "…contempla non qualsiasi ipotesi di mancato rispetto del segnale costituito dalla luce rossa di un semaforo, bensì soltanto quella dell'attraversamento di un incrocio in presenza di detto segnale, onde la relativa causa tipica di esclusione dell'obbligo della contestazione immediata non ricorre in tutte le altre ipotesi in cui il semaforo non sia posto a presidio di un incrocio; ipotesi in cui, quindi, la possibilità o l'impossibilità della contestazione immediata dev'essere valutata caso per caso in relazione a specifiche circostanze" (a cura di Clemente Frascari) |
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Non è reato circolare con il mezzo sottoposto a fermo amministrativo (a cura di Clemente Frascari)
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Non è reato circolare con il mezzo sottoposto a fermo amministrativo. Ganasce fiscali senza conseguenze penali. NON COMMETTE UN REATO chi usa la macchina o il motorino sottoposto a fermo amministrativo. Lo ha sancito la Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, con la sentenza n. 44498 del 19.11.2009, con la quale ha respinto il ricorso proposto dalla Procura di Napoli. La Corte ha affermato che l’articolo 334, cod.pen., non può ritenersi violato quando “…la materialità della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo”. Non solo: i giudici hanno anche precisato che “…la conclusione negativa si impone, considerata l’impossibile riconducibilità del fermo amministrativo alla nozione di sequestro amministrativo, avuto riguardo ai due distinti profili che attengono il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali ed al divieto del ricorso per analogia in malam partem”
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Ammessa opposizione al verbale che prevede anceh la decurtazione dei punti (a cura di Clemente Frascari)
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E’ ammissibile l’opposizione avverso la sanzione accessoria della decurtazione dei punti da parte dell’automobilista multato per aver attraversato col semaforo rosso. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 22235 del 21 ottobre 2009. La vicenda riguardava un automobilista, multato per essere passato col rosso, senza contestazione immediata dell’infrazione, al quale è stata comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una determinata somma e la sanzione accessoria della decurtazione di sei punti sulla patente. L’interessato ha proposto ricorso per vedersi riconoscere l’annullamento del verbale, ma la sua richiesta è stata rigettata con la conseguenza di essere soggetto per l’infrazione accertata al pagamento della sanzione amministrativa e alla decurtazione dei punti sulla patente. Proprio quest’ultimo aspetto, tra gli altri, è stato portato all’attenzione della Suprema Corte che ha assegnato la decisione alle Sezioni Unite. I Giudici, al riguardo, hanno innanzitutto richiamato la loro precedente giurisprudenza (Cass., SS.UU., sentenza 29 luglio 2008, n. 20544) secondo cui la decurtazione dei punti, che ha natura di sanzione accessoria, non può essere sottratta al mezzo di opposizione in sede giurisdizionale, poiché ciò risulterebbe privo di ogni ragionevole giustificazione e non compatibile con i principi stabiliti dagli artt. 3 e 24 Costituzione. Inoltre, addentrandosi nella fattispecie in argomento, le Sezioni Unite hanno ricordato che la Corte Costituzionale (Corte Cost., sentenza 21 gennaio 2005, n. 27) era già intervenuta in merito cancellando la decurtazione dei punti per il proprietario non individuato come responsabile dell’infrazione o per omessa comunicazione da parte di quest’ultimo dell’identità del conducente. Sulla base di quest’ultima decisione, in attuazione al divieto di applicazione delle norme dichiarate illegittime previsto dall’art. 136 Cost., le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso dell’automobilista, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. |
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Sanzioni amministrative: ZTL (a cura di Clemente Frascari)
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Nullo il verbale se la segnaletica della ztl riporta orari non aggiornati e corretti. Sono nulle le multe fatte nelle zone a traffico limitato il cui orario è stato esteso dal comune in occasione di festività o eventi senza modificare il cartello all’ingresso della zona vietata. A queste conclusioni è pervenuta la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 23661 del 6 novembre 2009, ha dato ragione a un automobilista che aveva impugnato la sentenza del giudice di pace. “In tema di circolazione stradale – afferma la stessa Corte – ove, con deliberazione della giunta comunale, si provveda a prolungare, in un determinato periodo dell’anno, l’orario della zona a traffico limitato, il comune deve darne idonea pubblicità, modificando la segnaletica posta all’ingresso dei varchi o in altri modi considerati dalle norme equipollenti” |
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Photored: necessaria la presenza di un agente (a cura di Clemente Frascari)
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E’ nulla la multa per passaggio con il rosso rilevata attraverso le apparecchiature “photored” se all'incrocio non è presente anche un agente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza 23084 del 30.10.2009, ha accolto il ricorso di un automobilista il quale aveva impugnato il verbale notificatogli. Secondo i giudici di legittimità, la fattispecie dell'attraversamento del semaforo con luce rossa, rilevata con il solo photored, si presta a possibili errori in tutti i casi in cui il veicolo, pur avendo impegnato l'incrocio correttamente con il semaforo verde, sia costretto ad arrestarsi subito dopo l’incrocio per possibili ingorghi, con la conseguente rilevazione incompleta delle varie fasi che solo la presenza del vigile può evitare. |
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La parola del vigile sull'eccesso di velocità non è sufficiente (a cura di Clemente Frascari)
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Nulla la multa per eccesso di velocità basata solo sulla percezione dell’agente. La parola del vigile sull’eccesso di velocità non è sufficiente. Può essere infatti annullata la multa che si basa esclusivamente sulla percezione che l’agente accertatore ha avuto al momento della presunta infrazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 22891 del 28 ottobre 2009, ha dato ragione ad un automobilista multato perché, secondo l’agente, era, tra l’altro, transitato ad una velocità eccessiva. Il Giudice di Pace aveva confermato l’infrazione del mancato uso della cintura di sicurezza ma aveva invece annullato la multa per eccesso di velocità. La Cassazione, alla quale hanno fatto ricorso i Ministeri della Difesa e degli Interni, ha confermato la decisione del magistrato onorario, affermando che “…i dicasteri non sembrano cogliere le ragioni contenute nell’ampia motivazione del giudice di pace, che ha dato conto analiticamente del perché la percezione dell’agente accertatore doveva ritenersi adeguata con riferimento alla accertata marcia senza fari anabbaglianti e senza cinture di sicurezza (verifiche che potevano essere fatte agevolmente e risultavano compatibili con la posizione in cui si trovava l’agente al momento dell’accertamento) e non sufficientemente adeguata quanto all’accertamento del superamento del limite prudenziale di velocità. Il Giudice di Pace ha infatti chiarito che, dalla stessa descrizione dell’agente, risultavano carenti elementi oggettivi sui quali fondare la valutazione operata, che in definitiva era risultata esclusivamente riferita alla sua percezione soggettiva”.
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Per le sanzioni amministrative agevolazioni ad ampio raggio (a cura di Clemente Frascari)
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Si applica a tutti i gradi di giudizio l'esenzione fiscale prevista per "gli atti del processo e la decisione”.
E' estesa anche all'appello (e per quanto riguarda i giudizi di opposizione ex art. 615, cpc, siamo in attesa della "risoluzione" già da tempo richiesta a mezzo interpello circa la non debenza del versamento del cd. contributo unificato) la norma che prevede l'esenzione da tasse e imposte degli atti del processo e della decisione, in caso di ricorso contro provvedimenti applicativi di sanzioni amministrative (articolo 23, comma 10, legge 689/1981). Il chiarimento arriva con la risoluzione n. 408/E del 30.10.2008 dell'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello formulato dal Ministero della Giustizia circa l'ambito applicativo della disposizione agevolativa, con particolare riferimento all'imposta di registro. L'istanza è stata formulata a seguito dell'abrogazione della norma che, in materia di opposizione alle sanzioni amministrative, prevedeva la sola possibilità di ricorrere per la cassazione della sentenza di primo grado (ultimo comma dell'articolo 23, legge 689/1981). La modifica, attuata con l'articolo 26 del Dlgs 40/2006, ha reso ammissibile il ricorso in appello. L'esenzione in argomento, rileva Agenzia, rappresenta una deroga al sistema ordinario di tassazione delle sentenze, le quali, secondo quando disposto dall'articolo 37 del Tur (Dpr 131/1986), sono soggette all'imposta di registro anche se al momento della registrazione siano state impugnate o siano ancora impugnabili. Nel formulare il parere, i tecnici del Fisco richiamano in primo luogo la pronuncia della Corte costituzionale (sentenza 98/2004) in cui si afferma che il procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative è caratterizzato da una semplicità di forme "intesa a rendere il più possibile agevole l'accesso alla tutela iurisdizionale"; in secondo luogo, la ratio della norma agevolativa, volta a favorire il ricorso senza un aggravio di costi. Tenuto conto della pronuncia della Corte e delle finalità perseguite dal legislatore, l'Agenzia conclude che l'agevolazione in esame può essere estesa a tutti i gradi del processo. Nel caso specifico, pertanto, gli atti del procedimento e la decisione relativi al secondo grado del giudizio, non sono soggetti all'imposta di registro. In buona sostanza, viene affermato il principio secondo cui è la "materia" delle sanzioni amministrative (come lo è quella del lavoro e previdenza, nonché delle separazioni e divorzi) a determinare la totale esenzione fiscale del giudizio, non la tipologia dell'atto e/o il grado dello stesso giudizio. |
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Annullabili le multe per eccesso di velocità accertate esclusivamente da soggetti privati (a cura di Clemente Frascari)
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L’accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada sui limiti di velocità non può essere affidato interamente a soggetti privati. Con la sentenza n. 1955 del 28.1.2010, la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, torna a occuparsi di tale questione, ribadendo quanto già affermato (v., per tutte, la sentenza n. 22816/08) in tema di accertamento della violazione di norme del Codice della Strada sui limiti di velocità mediante strumenti elettronici omologati (i cd. “autovelox”), l'assistenza tecnica di soggetti privati debba limitarsi alla fase di installazione ed impostazione delle apparecchiature elettroniche volte all'accertamento stesso, ma non può estendersi anche alla interpretazione dei risultati delle rilevazioni, alla verbalizzazione e alla notifica dei verbali, pena la evidente violazione delle norme di legge che riservano detti servizi di polizia stradale ai pubblici ufficiali (artt. 11 e 12 CdS). In sede di giudizio di legittimità – su ricorso del Comune di Lagundo avverso una sentenza emessa, in sede di appello, dal Tribunale di Bolzano, Sezione Distaccata di Merano – l’Amministrazione ricorrente aveva formulato il seguente quesito di diritto: ”Dica la Suprema Corte di Cassazione se la gestione diretta delle apparecchiature di rilevamento della velocità da parte degli organi di polizia richiesto dall'art. 345 reg. C.d.S., comma 4 richiede la presenza fisica degli stessi organi sul luogo dell'accertamento ovvero se è sufficiente l'esistenza di un collegamento, nel senso che siano gli organi di polizia ad effettuare la lettura del supporto sul quale sono registrati i dati dell'apparecchiatura di controllo”. La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso per manifesta infondatezza, evidenziando come il momento decisivo dell'accertamento della violazione del limite di velocità sia costituito dal rilievo fotografico, che deve necessariamente avvenire alla presenza di uno dei soggetti ai quali è appunto demandato in via esclusiva l'espletamento dei servizi di polizia stradale (art. 12 C.d.S.); pertanto, aggiunge la stessa Corte, sono illegittimi gli accertamenti delegati interamente a privati, i quali provvedano non solo alla installazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevazione della velocità, ma anche alla lettura dei risultati, alla verbalizzazione e alla notifica del verbale al soggetto interessato.
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Novità: Autovelox (a cura di Clemente Frascari)
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News fresche fresche ed assai gustose…
Gli autovelox saranno gestiti solo dalla Polizia. Stop alla gestione degli autovelox affidata a società private: le apparecchiature verranno gestite solo dagli operatori di polizia. Mai più pattuglie nascoste per la rilevazione della velocità. Massima tutela della privacy (le foto o le riprese video devono essere trattate solo da personale degli organi di polizia). E' quanto prevede una direttiva del ministro dell'Interno, Roberto Maroni, emanata a ridosso dei primi rientri dalle vacanze. La direttiva affida ai prefetti il compito di monitorare sul territorio il fenomeno della velocità e di pianificare le attività di controllo. In particolare, dovranno essere individuati i punti critici per la circolazione dove si registrano più incidenti (con riferimento al biennio precedente) e dovrà essere previsto il diffuso impiego della tecnologia di controllo remoto, che consente il controllo di tutti i conducenti che passano in un determinato tratto di strada con contestazione successiva della violazione. La Polizia Stradale attuerà il coordinamento operativo dei servizi con il compito anche di monitorare i risultati dell'attività di controllo svolta da tutte le forze di polizia e dalle polizie locali. 21 agosto 2009.
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Sanzione amministrativa - legitimatio ad opponendum - Litisconsorzio facoltativo
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Alla persona fisica destinataria della sanzione, ma non ingiunta del pagamento, va riconosciuta una autonoma legitimatio ad opponendum, concretantesi tanto nella facoltà di proporre autonoma opposizione quanto nel diritto di spiegare intervento litisconsortile nel giudizio instaurato dalla società. Il rapporto processuale che si instaura tra la società e le persone fisiche intervenute nel giudizio di opposizione è di tipo litisconsortile facoltativo, sub specie dell'intervento adesivo autonomo. Nell'ipotesi di proposizione di diverse opposizione, in via autonoma, tanto da parte della società quanto da parte della persona fisica, soccorrono, al fine di evitare ipotetici contrasti tra giudicati, le ordinarie regole processuali in tema di connessione e riunione di procedimenti. Nell'ipotesi di inerzia da parte della persona fisica rispetto al giudizio di opposizione intentato dalla società, il giudicato formatosi in quel processo spiega effetti nel successivo giudizio di regresso quanto ai fatti accertati (con conseguente preclusione delle eccezioni c.d. "reali"), salva l'opponibilità di eccezioni personali. Nell’ipotesi di mancata opposizione da parte della società (e di pagamento della sanzione inflitta), nessuna preclusione si verifica, di converso, in seno al giudizio di regresso, ove la persona fisica potrà spiegare tutte le opportune difese (anche) sul merito della sanzione (Cass. Civ. SS.UU. n. 20929 del 30.9.2009).
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Targhe alterne (a cura di Clemente Frascari)
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Non è valida la multa se la circolazione a targhe alterne non è stata preventivamente pubblicizzata con adeguata segnaletica ed il verbale non indica con chiarezza la norma che sarebbe stata violata (Cass. II^ Civ., sentenza n. 15769 del 3.7.2009). |
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Se l'autovettura è in leasing la patente è salva
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Patenti più al sicuro se l’autovettura è stata presa in leasing. La Cassazione, infatti, ha affermato essere illegittima la decurtazione dei punti a colui il quale ha preso l'auto in concessione finanziaria nell’ipotesi in cui l'agente accertatore non lo abbia fermato, accertandone l’identità alla guida. Con la recentissima sentenza in oggetto (24 settembre 2009) la Cassazione ha dato ragione ad un automobilista, riformando completamente la decisione di merito, ed equiparando colui il quale prende la macchina in leasing a chi, invece, ne è proprietario. Insomma, la Suprema Corte fissa regole ancora più rigide circa la possibilità di effettuare la decurtazione dei punti patente nell’ipotesi in cui non c'è stata, da parte dell'accertatore, la contestazione immediata della violazione (a cura di Clemente Frascari).
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Nulle le multe se viene indicato il civico sbagliato e se manca l'affissione dell'avviso
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Sono nulle le multe se vengono notificate indicando un numero civico sbagliato. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19323/09, che ha accolto il ricorso di un automobilista a cui era stata recapitata una cartella esattoriale che gli intimava di pagare ben 331 Euro per tre sanzioni amministrative di cui non era mai stato portato a conoscenza. Nella motivazione della sentenza la Corte precisa che le raccomandate ''non erano state recapitate ma erano state restituite per compiuta giacenza''. In una delle notifiche però ''risultava errato il civico presso il quale risultava essere stata fatta la ricerca da parte dell'ufficiale notificante''. In primo grado il Giudice di Pace non aveva voluto sentire ragioni ed aveva ritenuto che l'automobilista dovesse comunque pagare quelle multe. La vicenda è così finita in Cassazione dove l'automobilista ha evidenziato la presenza di diversi errori di notifica e tra questi l'errata indicazione del numero civico. Accogliendo il ricorso la Corte ha annullando la cartella esattoriale mettendo in chiaro che ''non si puo' prescindere dalla verifica dell'esito del procedimento notificatorio (rilevabile solo dall'avviso di ricevimento) ai fini di considerare regolare o meno la notifica del verbale, non potendosi escludere in linea generale che l'avviso di deposito-giacenza dell'atto non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell'interessato, privandolo cosi' della possibilita' di tutelare i propri diritti''. Il Comune è stato altresì condannato a pagare le spese di lite (a cura di Clemente Frascari).
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I pignoramenti nei confronti delle Prefetture (di Clemente Frascari)
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Percezione sensoriale dell'agente e querela di falso
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Importantissima decisione delle Sezioni Unite della Cassazione che con la sentenza n. 17355 del 24.7.2009 hanno affermato il principio secondo cui nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti (a cura di Clemente Frascari). |
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Fatti commessi prima della depenalizzazione dell'illecito
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E' applicabile la sanzione amministrativa. Con la sentenza n. 15629 del 10.4.2009, la Seconda Sezione Penale della Cassazione evidenzia che non può applicarsi il principio di impunità nei confronti di un fatto che, sebbene attenuato, rimane illecito. Tale decisione è espressione di un recente orientamento contrario da un verdetto del 1994 con il quale le Sezioni unite penali, in tema di depenalizzazione di alcune violazioni al codice della strada, stabilirono che la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa non era dovuta. Però la suesposta soluzione causerebbe un'irragionevole differenza di trattamento, prevedendo una disciplina giuridica che preveda la totale impunità di coloro che hanno commesso un illecito penale, successivamente depenalizzato, e la responsabilità (sia pure sul piano dell’illecito amministrativo) di coloro che hanno commesso la stessa violazione dopo la depenalizzazione" (a cura di Clemente Frascari) |
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I termini per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione sono perentori e si cumulano fra loro
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La Corte di Cassazione II^ Sezione Civile, con la sentenza n. 13303 del 9.6.2009, ha affermato il principio secondo il quale in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del C.d.S. cui sia applicabile la nuova disciplina procedimentale conseguente alle innovazioni normative introdotte dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modif., nella legge 1° agosto 2003, n. 214, la nuova disposizione prevista dal comma 1 bis dell'art. 204 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui i termini di cui ai commi 1 bis e 2 dell'art. 203 e al comma 1 dello stesso articolo 204 sono perentori e si cumulano fra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, deve intendersi nel senso che la cumulabilità dei due termini consente al Prefetto di usufruire - per il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione - del tempo massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative, ovvero di 60 giorni per la raccolta dei dati e le deduzioni degli accertatori e di 120 giorni per l'emissione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa, senza che, a tal fine, abbia alcuna incidenza sul computo totale di 180 giorni l'eventuale trasmissione anticipata (ovvero prima della scadenza del termine massimo prescritto di sessanta giorni) degli atti di competenza da parte dell’organo accertatore (a cura di Clemente Frascari).
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NOVITA': IN APPELLO SERVE SEMPRE L'AVVOCATO
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... anche quando l’azione è ralativa ad una sanzione amministrativa ed il cittadino si è difeso da solo in primo grado.
A tale conclusione è approdata la Corte di Cassazione, sez II, con l’ordinanza n. 14520 del 19.6.2009, con la quale è stato deciso un ricorso presentato da un cittadino si era visto dichiarare inammissibile dal tribunale l’appello proposto contro una sentenza del giudice di pace. Alla base della dichiarazione di inammissibilità la circostanza che l’appello era stato presentato personalmente dal cittadino. La Cassazione, in camera di consiglio, ha precisato che il quarto comma dell’articolo 23 della legge 689 del 1981 permette alla parte di stare in giudizio personalmente nel procedimento di primo grado in materia di opposizione a sanzioni amministrative svolto davanti al giudice di pace. Non esiste invece una disposizione specifica che prevede l’esclusione della difesa tecnica per quanto riguarda l’appello: in questo caso, così, sottolinea l’ordinanza, deve trovare applicazione la regola generale in base alla quale la parte, davanti al tribunale o alla corte d’appello, deve stare in giudizio con l’assistenza di un difensore. La deroga alla disciplina generale, cioè la possibilità di difendersi da soli, ammessa davanti alla magistratura onoraria, è giustificata, precisa l’ordinanza, dalla semplificazione delle forme del procedimento “…che la legge 689 del 1981 ha informato ai principi di snellezza e di speditezza, avendo inteso assicurare il diretto accesso del cittadino a un’effettiva e pronta tutela giurisdizionale”. Questa eccezione non ha ragione di esistere invece per l’impugnazione che, proprio in cionsiderazione della complessità del procedimento, deve svolgersi davanti al tribunale secondo le regole ordinarie del processo civile, per il quale è necessaria la difesa tecnica (a cura di Clemente Frascari).
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Le giornate “ecologiche” devono essere indicate con precisione dalle amministrazioni. Non è valida la multa se il divieto anti smog non è stato pubblicizzato con segnaletica adeguata ed il verbale non indica in modo chiaro la norma violata. La Corte di Cassazione con sentenza n. 15769 del 3.7.2009 ha accolto il ricorso presentato da un automobilista che recatosi a Roma aveva percorso le strade, nonostante fossero state interdette al traffico per il blocco totale dello stesso a fini anti smog. Contro il provvedimento del Giudice di Pace che confermava la validità della multa elevata dalla polizia municipale, l’automobilista ha proposto ricorso per cassazione. I Giudici di legittimità hanno ribaltato la situazione annullando la multa, precisando che il verbale deve indicare in modo chiaro quale violazione è stata commessa dall’automobilista in violazione delle divieto anti smog. Non solo. Poiché le limitazioni del traffico anti smog rappresentano limitazioni eccezionali occorre che il comune divulghi in modo adeguato l’ordinanza limitativa ed impieghi una segnaletica conforme all’articolo 380 del CdS. |
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NOVITA' - NULLA LA MULTA SE MANCA AUDIZIONE RICHIESTA DALL'INTERESSATO
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Lo stabilisce la Cassazione, II^ Sezione Civile, con la recentissima sentenza dell' 11 giugno 2009 n. 13622 (a cura di Clemente Frascari).
In tema di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell’interessato, il quale ne abbia fatto istanza nel proprio precedente ricorso all'autorità amministrativa competente, costituisce violazione di una regola procedimentale la cui osservanza è prescritta, in generale, dalla legge n. 689 del 1981 e, in particolare, per le violazioni al codice della strada, a tutela del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa, con la conseguente illegittimità, in caso di inosservanza, dell'ordinanza di ingiunzione emessa a conclusione del procedimento. Tale principio, oramai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, non era stato osservato dal Giudice di Pace di Moncalieri, il quale aveva rigettato una opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa per violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S., rilevando, tra l'altro, che la mancata audizione in sede amministrativa del trasgressore non costituiva circostanza che potesse inficiare il relativo procedimento. La Suprema Corte, con la segnalata sentenza, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originaria opposizione attesa la illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per mancata audizione dell'interessato.
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NOVITA' - Il Concessionario della riscossione prima di iscrivere l’ipoteca è tenuto a notificare al contribuente atto di intimazione di pagamento
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8.06.09. La ricorrente ha sostenuto che l’iscrizione ipotecaria era affetta da insanabile nullità, in quanto il Concessionario non aveva proceduto alla preventiva notifica dell’intimazione di pagamento, ai sensi dell’art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973. È bene ricordare che nel contesto tributario l’ipoteca si atteggia come una misura cautelare conservativa strumentalmente connessa all’espropriazione forzata immobiliare e dunque soggetta all’applicazione non solo della disposizione dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 (Espropriazione immobiliare) ma anche dei precetti consacrati negli art. 49 e seguenti (Espropriazione forzata - Disposizioni Generali). L’ipoteca, infatti, sebbene non sia un atto di espropriazione forzata in senso stretto, rimane comunque un provvedimento funzionale alla fase esecutiva. Come giustamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU., sentenza n. 2053 del 31.01.2006), l’iscrizione d’ipoteca - equiparabile al fermo amministrativo - “è preordinata all'espropriazione forzata e dunque è un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Ciò premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento. Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, l’espropriazione potrà essere avviata – e l’iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell’intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973. La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell’intimazione ad adempiere. Della stessa opinione appaiono i giudici di prime cure, i quali ritengono la notifica dell’intimazione un “aspetto molto importante da seguire prima di procedere all’iscrizione di ipoteca” (pagina 3 della sentenza). Infine, per altro verso ritenuto importante dalla Commissione Tributaria, riguardava il fatto che alcune somme richieste fossero già state pagate e che quindi l’importo vantato era inferiore a €. 8.000,00. La ricorrente evidenziava, infatti, che se si considerava la pretesa globale del Concessionario (€. 34.005,78) e si sottraeva da essa l’importo relativo alle due cartelle ritenute illegittime (ossia quella di €. 21.112,64 + €. 7.210,54 = €. 28.323,18), si otteneva un credito restante di €. 5.682,60, il quale non avrebbe permesso al Concessionario di iscrivere ipoteca, in quanto l’art. 76 del D.P.R. 602/73 prevede un importo minimo di €. 8.000,00. Va da sé, quindi, che anche nell’ottica della ragionevolezza tale forma di garanzia non avrebbe avuto i presupposti per esistere. A tal riguardo, infatti, la Commissione dichiara che “Tenuto conto del debito tributario che rimaneva da saldare da parte della ricorrente (cartelle esattoriali non pagate) secondo il Collegio, per l’ufficio Equitalia Esatri SpA non sussisteva il minimo imponibile per poter iscrivere ipoteca …”. Alla luce di quanto illustrato, quindi, è chiaro che sarà onere del cittadino/contribuente che dovesse ricevere un avviso di iscrizione ipotecaria, verificare attentamente la legittimità dello stesso – in ordine ai profili sopra evidenziati – al fine di valutare l’opportunità o meno di un’azione legale. (a cura di Clemente Frascari) |
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NOVITA' - La multa effettuata tramite apparecchiature elettroniche è nulla, se l’automobilista non è stato avvertito
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08.06.09. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, di cui deve essere data informazione agli automobilisti. L'obbligo di informazione ivi previsto non può avere efficacia soltanto nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla Pubblica Amministrazione, ma è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza stessa dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche. Si tratta dunque di norma posta a garanzia per l'automobilista, la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione. (a cura di Clemente Frascari) |
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Mancati pagamenti delle obbligazioni da parte del Comune di Roma
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3.06.09. Si pubblica, per conoscenza, la mail che l'Avv Clemente Frascari Diotallevi ha inviato ai responsabili della Tesoreria del Comune di Roma nonché all’On.le Guidi (presidente della Commissione Bilancio del Comune di Roma) sulla gravissima situazione (che sta veramente degenerando), dei mancati pagamenti delle obbligazioni da parte dello stesso Comune di Roma:
"Egregio Dr. Stazi,
nel premettere che mi rivolgo direttamente a Lei in quanto, personalmente, considero la SuaBanca come mia tesoriera di riferimento per il recupero delle somme dovute dal Comune di Roma, anche per la cortesissima ed efficentissima presenza del Suo funzionario Dr. Francesco Calenda, faccio seguito al nostro incontro del 5 maggio u.s. presso la Commissione Bilancio del Comune di Roma (nella quale erano presenti anche i rappresentanti delle altre due banche tesoriere, dell'Avvocatura Comunale, il Ragioniere Generale, l'On.le Guidi, nonché l'Avv. Galletti ed il sottoscritto in rappresentanza dell'Avvocatura Romana), per segnalarLe che quanto ci era stato assicurato ed aveva cominciato a farci intravedere ...un raggio di luce, in realtà non viene ad oggi ancora concretamente applicato.
Le Vostre dichiarazioni rese nelle procedure esecutive presso terzi sulle sentenze e precetti successivi al 28.4.2008, continuano ad essere negative (v. allegato, ma è capitato anche a me personalmente...), sicché la tensione continua a crescere in dismisurae temo veramente che il tutto possa finire in una vera e propria rissa, poiché non solo noi Avvocati Romani, ma anche i semplici cittadini continuano ad essere privati, con argomentazioni a questo punto evidentemente pretestuose e dilatorie, di un proprio sacrosanto diritto, derivante da un titolo esecutivo emesso "In nome del Popolo Italiano"!
Pertanto, mi faccio portavoce (su mandato espresso di chi mi considera uno dei punti diriferimento nella materia delle sanzioni amministrative...) di questa paradossale situazione, affinché un Suo intervento risolutivo possa riavviare sul serio "la macchina", da oltre un anno ferma ai box, prima che parta, anche in questo caso sul serio, una violenta controffensiva (a base di denunce alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti ed altro) che sarebbe solamente dannosa per l'immagine della "cosa pubblica".
Resto in attesa di un Suo cortese, sollecito e rassicurante riscontro, anche per la stima che ho verso la Sua persona e, frattanto, Le porgo i più cordiali saluti. Clemente Frascari".
Ecco l’immediata risposta di Roberto Stazi (Banca MPS):
“Egregio avvocato, nella riunione cui Lei fa' riferimento si era detto che la DICHIARAZIONE NEGATIVA nasceva quando il CREDITO ORIGINARIO era maturato in data antecedente al 28.4.2008 mentre doveva essere POSITIVA per tutti i CREDITI i maturati successivamente.A TALE DATA. Tale impostazione e' stata condivisa sia con il Comune che con la Banca Capofila che ci legge in copia. Il rappresentante dell'Avvocatura ci conferma;tramite il dott.Tozzi ,che per ulteriori informazioni puo' fare riferimento all'ON. Avvocato Giovanni Quarzo a cio' delegato dall'Ordine, o all''Avvocatura stessa. In data odierna abbiamo reinteressato della questione il Ragioniere Generale e siamo in attesa di una nota del Commissario. A disposizione per ulteriori informazioni La saluto cordialmente. Roberto Stazi”.
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Impugnabilità del preavviso di fermo relativo a debiti di natura tributaria
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18.05.09. Importantissima sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che, di fatto, spazza via il principio della non impugnabilità del “preavviso di fermo veicoli” affermato nel corso degli ultimi mesi dalla Seconda Sezione della stessa Cassazione (con le sentenze nn. 20301/08 e 8890/09). Pur avendo nella fattispecie come presupposto crediti di natura tributaria, ritengo che il principio della “impugnabilità” del preavviso di fermo sia applicabile, per analogia, anche nell’ipotesi in cui alla base dello stesso via siano crediti previdenziali o sanzioni amministrative.
La Corte, nella propria sentenza, ha affermato che il preavviso deve essere equiparato, dal punto di vista sostanziale, al “vecchio” avviso di mora, che, un tempo precedeva l’avvio dell’esecuzione esattoriale e per il quale era prevista l’autonoma impugnabilità.
Conclude la Corte affermando l’altro sacrosanto principio secondo cui si deve ritenere impugnabile ogni atto proveniente dall’Agente della Riscossione che porti a conoscenza dell’esistenza di una pretesa tributaria, in relazione alla quale sorge l’interesse del cittadino alla tutela delle proprie ragioni, finalizzata a verificare la legittimità della pretesa stessa.
Personalmente, sono sempre stato d’accordo con il principio sancito dalle Sezioni Unite, ritenendo che il ragionamento della Seconda Sezione della Corte non fosse assolutamente condivisibile poiché non teneva conto che la stessa Corte, anche a SS.UU., si era precedentemente più volte pronunciata sui preavvisi, specialmente in ordine alla “questione” della giurisdizione (v. Cass. SS.UU. n. 10469 del 23.4.2008 e n. 14831 del 5.6.2008; Cass. 3^ n. 4022 del 18.2.2008), individuando la stessa sulla base della materia relativa al credito presupposto che viene azionato (sanzioni amministrative, tributi e tasse, contributi previdenziali) ed è assai chiaro che, ove avesse ritenuto lo stesso provvedimento non opponibile, lo avrebbe espressamente affermato. (a cura di Clemente Frascari) |
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Fermo amministrativo ed ipoteca nell’ambito della esecuzione esattoriale
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24.04.09. Di Lorenzo Pontecorvo.
Il fermo amministrativo e l’ipoteca sono atti funzionali e preordinati all'espropriazione forzata.
Entrambe le cautele sono adottate dall’Esattore nell’ambito della riscossione esattoriale al fine di realizzare crediti di natura tributaria o privatistica.
Fermo amministrativo di beni mobili registrati
L’art.86 della L.602/1973 prevede che, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1 (60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento), il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza .
La cautela si esegue mediante l’iscrizione a cura del concessionario del provvedimento che dispone il fermo nei registri mobiliari. Il concessionario, una volta iscritto il provvedimento, è tenuto a darne comunicazione al soggetto nei cui confronti si procede.
Sono previste sanzioni nei confronti di chiunque circoli con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti a vincolo. E’, in particolare prevista l’applicazione dell’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui prevede che chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 714 a Euro 2.859.
E’ altresì prevista la confisca del veicolo.
Con riguardo alle concrete modalità di attuazione del fermo la norma si limita a stabilire che “con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo”.
Tale disposizione aveva dato adito a non pochi dubbi interpretativi in quanto, fino all’entrata in vigore dell’articolo 3, comma 41 del D.L. 30 settembre 2005, i giudici di merito erano orientati ad annullare i provvedimenti di iscrizione del fermo rilevando che il decreto ministeriale di attuazione menzionato nella norma non era stato ancora emanato non potendo detto provvedimento essere identificato con il D.M. n. 503 del 7/9/1998. A sostegno di tale tesi avevano osservato che il DM n.503 del 7.9.1998 era stato, in realtà, emanato prima della attuale formulazione del comma quarto dell’art. 86 D.P.R. n. 602/73 (nel suo testo attuale, infatti, il comma 4 dell’art. 86 D.P.R. n. 602/73 è stato introdotto soltanto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46) e, quindi, già esisteva quando il legislatore aveva nell’anno 1999 ribadito la necessità dell’emanazione di un decreto ministeriale di attuazione.
Era stato anche ritenuto che l’introduzione (da parte dell’art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n.46) nel testo del quarto comma dell’art. 86 D.P.R. n. 602/73 della disposizione relativa alla necessità della preventiva emanazione di un decreto ministeriale di attuazione non avrebbe costituito una svista del legislatore, che avrebbe dimenticato che tale decreto già esisteva perché emanato nel 1998 in esecuzione del disposto dell’art. 91-bis del D.P.R. n. 602/73 (norma, quest’ultima, soppressa dallo stesso D.Lgs. n. 46/1999), bensì una consapevole affermazione della necessità di riscrivere il vecchio decreto di attuazione alla luce delle notevoli modifiche apportate proprio dal D.Lgs. n. 46/1999 alla fase della riscossione coattiva.
Era, quindi, intervenuta l’articolo 3, comma 41 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 stabilendo che “Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503”.
La natura interpretativa della norma (e la sua connaturale retroattività) non è, peraltro, in dubbio atteso che la stessa viene ad imporre una scelta ermeneutica rientrante tra le possibili varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo interpretato “per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea del diritto perseguita dal legislatore (Corte Cost. sent. n.311/1995).
Stabilito, quindi, che il decreto di attuazione previsto dall’art.86 della L.602/1973 è il Decreto ministeriale del 7 settembre 1998, n. 503 si riassumono le disposizioni di maggior interesse.
Il provvedimento include tra i veicoli assoggettabili a fermo gli autoveicoli e i motoveicoli iscritti nei pubblici registri nonché gli autoscafi, le unità da diporto e le unità adibite ad uso privato iscritte in pubblici registri. Per la ricerca dei beni da assoggettare a fermo il concessionario è autorizzato ad accedere gratuitamente alle informazioni del pubblico registro automobilistico PRA.
La procedura di iscrizione si sviluppo come segue:
1) Entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di emanazione del fermo la Direzione Regionale delle Entrate emette in duplice copia il relativo provvedimento consegnandone una al concessionario;
2) Il concessionario, entro sessanta giorni da tale consegna esegue il fermo mediante iscrizione, anche in via telematica o mediante scambio di supporti magnetici, nel PRA;
3) Iscritto il fermo il concessionario entro i successivi 5 giorni ne da comunicazione al contribuente con le modalità di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 che disciplina le modalità di notifica della cartella di pagamento. In tale comunicazione sono precisati gli estremi del credito (ordinario o tributario) per riscuotere il quale è stato emesso il provvedimento di fermo. L'iscrizione contiene l'indicazione del concessionario procedente e gli estremi del provvedimento di fermo emesso dalla Direzione regionale delle Entrate. Qualora l'iscrizione del fermo sia stata eseguita in via telematica è autorizzata la conservazione dei dati relativi all'iscrizione del fermo unicamente su supporto magnetico;
4) Le spese di notifica della comunicazione prevista dal comma 1 e quelle di iscrizione del fermo sono a carico del contribuente.
Lo stesso decreto prevede che gli atti di disposizione dei veicoli a motore sottoposti a fermo non possono essere opposti al concessionario se di data successiva all'iscrizione del fermo stesso. Inoltre, se il mezzo è stato venduto con atto di data certa anteriore all'iscrizione del fermo, ma trascritto successivamente, l'ACI entro dieci giorni dall'iscrizione ne dà tempestiva comunicazione alla competente direzione regionale delle entrate, che provvede immediatamente all'annullamento del fermo informandone il concessionario ed il contribuente.
Per effetto dell'iscrizione del fermo è vietata la circolazione del veicolo a motore sottoposto a fermo.
In caso di integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica il concessionario entro venti giorni dal pagamento ne dà comunicazione alla competente direzione regionale delle entrate, che, nei successivi venti giorni, emette un provvedimento di revoca del fermo inviandolo al contribuente.
La cancellazione dell'iscrizione del fermo dei veicoli a motore del PRA viene effettuata a cura del contribuente previa esibizione del provvedimento di revoca del fermo e dietro versamento presso le casse dell'ACI sia delle spese di iscrizione che di quelle di cancellazione.
Iscrizione di ipoteca
Con riguardo all’iscrizione ipotecaria è previsto che il concessionario (art.50 dPR 602/73), deve procedere ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. E’, poi, previsto (art.77 dPR 602/73) che decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per un importo pari al doppio delle somme complessivamente iscritte.
Le norme in materia di iscrizione ipotecaria non sembrano sollevare particolari problematiche ad eccezione della previsione di cui all’art. 76 DPR. 602/1973 nella parte in cui dispone che il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro (limite questo che può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze). Tale norma, infatti, sembra riferibile alla sola espropriazione immobiliare e non anche alla iscrizione ipotecaria che potrebbe quindi essere disposta anche per crediti inferiori ad ottomila euro..
Tale limite, tuttavia, sembra riguardare anche l’iscrizione ipotecaria stante la correlazione tra l’art.76 e l’art. 77 del dPR 602/73 nella parte in cui prevede che decorsi sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca il concessionario procede all’espropriazione. Se, infatti, l’ipoteca è atto funzionale e preordinato all'espropriazione forzata, la mera iscrizione di ipoteca, destinata a non sfociare nella espropriazione immobiliare in ragione della esiguità del credito, non avrebbe ragion d’essere.
Natura del fermo e dell’ipoteca
Tale orientamento è stato parzialmente disatteso dalla stessa Corte la quale con ordinanza 14831/2008 ha ritenuto che il fermo di beni mobili registrati non rientra nella sfera tipica della esecuzione forzata essendo piuttosto riferibile ad una procedura alternativa all’esecuzione vera e propria.
Sul punto sembra condivisibile il primo orientamento che qualifica il fermo quale atto della procedura esecutiva.
E’, infatti, da considerare che la disposizione sul fermo amministrativo (art.86 nuova formulazione), è collocata nel titolo II del dPR 602/1972 che riguarda appunto le norme disciplinanti la riscossione coattiva ed è, come più volte ribadito, un rimedio preordinato all'espropriazione forzata.
La rilevanza di tale circostanza, poi, non appare sminuita da quanto osservato dalla Suprema Corte la quale, trovandosi a dover coordinare la nuova formulazione dell’art.19 del D.Lgs n.546/1992 (nella parte in cui colloca il fermo tra gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie), con l’art 2 del medesimo decreto (nella parte in cui esclude dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento), ha ritenuto di poter includere il provvedimento di fermo in una procedura alternativa all’esecuzione forzata sulla base dell’unica argomentazione che nel dPR n.602 del 1973 l’esecuzione forzata vera e propria trova la propria tipizzata disciplina nel capo II titolo II mentre la disciplina del fermo di beni mobili registrati è dettata nel capo III del medesimo titolo.
E’, al riguardo, da evidenziare che il capo III del titolo II dPR n.602 del 1973 è intitolato “disposizioni particolari in materia di espropriazionedi beni mobili registrati” e regolamenta il fermo di beni mobili registrati attraverso disposizioni finalizzate ad inserire pienamente il provvedimento nel processo di espropriazione forzata come regolamentata dalle norme proprie della disciplina tipica della espropriazione forzata esattoriale contenute nel capo II del titolo II.
Come, infatti, ricordato nella richiamata ordinanza delle Sezioni Unite n. 2053 del 2006 il rimedio s'inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale che è segnato dalle seguenti tappe: l'iscrizione del credito a ruolo (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49); la notificazione al contribuente della cartella di pagamento al fine della decorrenza del termine dilatorio per l'inizio dell'esecuzione (stesso D.P.R., art. 50); la possibilità di iscrivere il fermo nei registri mobiliari (art. 51 del medesimo decreto) al fine di sottrarre il bene sia alla circolazione naturale secondo il disposto dell'art. 214 C.d.S., comma 8, che a quella giuridica attraverso la inopponibilità al concessionario degli atti di disposizione successivi del bene, secondo il disposto dal D.M. 7 settembre 1998, n. 503, art. 5, comma 1.
E’, peraltro, da considerare che una diversa soluzione creerebbe nell’area della giurisdizione civile non poche incertezze in ordine all’individuazione della tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo e dell’ipoteca. E’ sufficiente al riguardo considerare che gli strumenti giurisdizionali di tutela del debitore garantiti dal codice civile sono quelli propri dell’esecuzione forzata come tipicizzata dalla normativa civilistica (id est l’esecuzione forzata vera e propria) e che l’indagine finalizzata ad accertare la legittimità dell’iscrizione del fermo o dell’ipoteca presuppone, nella quasi totalità dei casi, l’allegazione di vizi concernenti la procedura di riscossione - e, quindi, vizi formali del procedimento deducibili con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi - oppure la stessa esistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito iscritto al ruolo mediante l’opposizione alla cartella esattoriale o all’avviso di mora.
Opposizione avverso i provvedimenti di iscrizione del fermo e dell’ipoteca
E’ stato già considerato che l’opposizione avverso il provvedimento di fermo amministrativo e di iscrizione di ipoteca concerne la materia delle esecuzioni esattoriali che, con specifico riguardo ai crediti di natura privatistica o sanzionatoria, prevede al primo comma dell’art.17 della Ln.46/1999 che “si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”. Il successivo comma dello stesso articolo prevede, invece, che “può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali”.
Il successivo art.21 dispone, poi, che le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato possono essere iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
Ne deriva che, pur essendo stata operata una distinzione tra le entrate statali e quelle degli enti territoriali, prevedendo per queste sole la facoltà e non l’obbligo di ricorre alla procedura esattoriale per riscuotere i propri crediti, le disposizioni richiamate hanno, in entrambi i casi, previsto che i crediti derivanti da rapporti di natura privatistica per poter essere iscritti a ruolo devono risultare da un titolo esecutivo.
Ribadito, pertanto che l’iscrizione delle due cautele avviene nel contesto di una fase esecutiva ed è funzionale all'espropriazione forzata quale mezzo di realizzazione dei crediti vantati da enti pubblici e consacrati in un titolo esecutivo è da ricordare che le varie ipotesi di impugnativa avverso il fermo o l’ipoteca non possano prescindere da contestazioni che investano la stessa procedura esecutiva oppure il titolo esecutivo.
Del resto la comunicazione dell’Esattore finalizzata a rendere edotto il debitore dell’avvenuta iscrizione del fermo o dell’ipoteca oppure il semplice “preavviso di fermo” sono atti di per sé neutri che potrebbero al più valere quali intimazioni di pagamento o atti di messa in mora. Appare pertanto evidente che il debitore, nell’impugnare il provvedimento oggetto di tali comunicazioni al fine di ottenere la cancellazione delle iscrizioni, dovrà necessariamente proporre un’opposizione che investa la stessa procedura esecutiva oppure il titolo esecutivo a tutela del quale si è proceduto all’iscrizione.
Qualora, poi, il debitore intenda contestare il titolo esecutivo lo stesso non potrà limitarsi ad impugnare l’atto o il provvedimento di iscrizione nei soli confronti del concessionario. Tale opposizione, infatti, è pur sempre finalizzata ad ottenere un accertamento di inesistenza o inefficacia delle imposizioni controvertendosi non già di vizi della procedura di riscossione bensì dell’esistenza delle obbligazioni portate nella cartella di pagamento (principio consolidato: cfr., al riguardo, Cass. 6.5.02, n. 6450 e 17.9.01, n. 11667 con riferimento al contenzioso tributario; Cass. 7.12.01, n. 15499 relativa alla riscossione di entrate patrimoniali e assimilate di ente locale).
Risolvendosi, pertanto, la domanda in un accertamento dell’insussistenza dei crediti nonché di accertamento della cautela iscritta in favore del creditore quale mezzo di realizzazione del credito la stessa vede quale legittimato il solo creditore e non, quindi, l’esattore.
E’, peraltro, indubbio che le diverse contestazioni che potrebbe formulare il debitori - il quale, sia pure al fine di ottenere la cancellazione dell’ipoteca o del fermo, dovrà sostenere che i crediti azionati sono stati estinti o annullati oppure in parte saldati - debbano essere valutate in contraddittorio con il creditore e ciò ai fini di un accertamento diretto nonché suscettibile di passare in giudicato concernente i crediti contestati. Tali questioni, pertanto, non potrebbero essere valute incidenter tantum nel solo contraddittorio dell’esattore il quale non ha titolo per poter interloquire sulla esistenza dei crediti iscritti a ruolo.
Ne deriva che, al di fuori delle ipotesi in cui il debitore agisce per far valere vizi propri delle iscrizioni, opposizioni queste che vedono quale controparte il solo Esattore, le opposizioni finalizzate a caducare il fermo o l’ipoteca dovranno necessariamente investire i crediti a tutela dei quali sono state iscritte le due cautele.
Tali opposizioni, quindi, risolvendosi in opposizioni alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere entrate di natura privatistica o sanzioni amministrative, possono risolversi nelle seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 legge n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella; 2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata (nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Tutela cautelare
Per poter ordinare la cancellazione dell’ipoteca, l’art.2884 c.c. presuppone l’esistenza di una sentenza passata in giudicato o di altro provvedimento definitivo.
Tale norma esprime l’esigenza che la cancellazione non si fondi su di un provvedimento suscettibile di riforma in senso sfavorevole al debitore potendo una tale evenienza apportare un concreto pregiudizio alla garanzia reale del creditore ove le ragioni di questi, dapprima disattese, ottengano definitivo riconoscimento attraverso i mezzi di impugnazione all’uopo predisposti.
E’, pertanto, inammissibile il ricorso al provvedimento cautelare atipico ex art.700 cpc essendo esso finalizzato ad assicurare in via meramente provvisoria e temporanea gli effetti di una decisione e potendo le determinazioni assunte in via d’urgenza essere modificate o revocate in qualunque momento.
Nè può nel caso concreto supplire la nuova formulazione dell’art.669 octies cpc che attribuirebbe natura tendenzialmente definitiva al provvedimento d’urgenza per essere venuta meno la necessaria strumentalità del processo cautelare per cui l'inizio del giudizio di merito è stato degradato a mera facoltà delle parti. E’, infatti, da considerare che il provvedimento cautelare è pur sempre impugnabile o comunque suscettibile di modifica e/o revoca. Lo stesso pertanto non può essere assimilato ai provvedimenti previsti dall’art.2884 c.c. (sentenza passata in giudicato …. o altro provvedimento definitivo) i quali, non impugnabili per la loro stessa natura, consacrano una situazione a priori non più suscettibile di modifica.
E’, stato anche ricordato che l’impugnazione proposta avverso le due cautele presuppone necessariamente, che si contesti la legittimità delle iscrizioni allegando vizi concernenti la procedura di riscossione - e, quindi, vizi formali del procedimento deducibili con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi - oppure la stessa esistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito iscritto al ruolo mediante l’opposizione alla cartella esattoriale o all’avviso di mora.
Ne deriva che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi del secondo inciso del primo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 2, comma terzo, lett. e), del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, è ormai proponibile primo dell’inizio dell’esecuzione essendo tale modifica intervenuta proprio per colmare il vuoto di tutela lasciato dalla formulazione ed interpretazione dell'art.623 cpc non novellato, che prevedeva unicamente la possibilità di sospendere un processo esecutivo già iniziato.
Tale tutela, poi è finalizzata all’adozione di un provvedimento cautelare come anche riconosciuto dalla Suprema Corte la quale con ordinanza 5368/2006 è giunta a tale conclusione dopo aver considerato che la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo serve ad impedire che l'esecuzione venga iniziata prima che si giudichi del merito delle ragioni che sostanziano l'opposizione a precetto, ragione per cui il regime di questo provvedimento deve ritenersi essere quello del procedimento cautelare.
Anche nell’articolazione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi non è ravvisabile alcun vuoto di tutela, sotto il profilo sia del contenuto sia della tempestività dei rimedi, che possa giustificare il ricorso allo strumento cautelare atipico potendo il giudice adito anche in questo caso sospendere la procedura. (art. 618 co.2 c.p.c.).
Avuto pertanto riguardo alle precedenti considerazioni è da ritenere che l’istanza finalizzata ad ottenere la cancellazione del fermo oppure dell’ipoteca per motivi che investono i titoli esecutivi o la stessa legittimità della procedura di riscossione intrapresa, non può essere proposta attraverso il ricorso allo strumento cautelare atipico ex art. 700 c.p.c., potendo e dovendo l’interessata fare ricorso ai rimedi cautelari tipici previsti dalla disciplina dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..
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Cronaca delle piu’ recenti novita’ giurisprudenziali
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24.04.09. Di Clemente Frascari Diotallevi
A) FERMO DEI VEICOLI
a) Preavviso di fermo veicoli
- modifiche introdotte con il “Decreto Bersani” (n. 223 del 4.7.2006, convertito nella L. n. 248 del 4.8.2006);
- sentenze Cassazione II^ n. 20301 del 23.7.2008 e n. 8890 del 14.4.2009 (oramai utilizzate costantemente dall’Agente della Riscossione), per le quali il “preavviso” non è un atto autonomamente impugnabile per la carenza di interesse da parte del proprietario dell’autovettura sulla quale viene minacciata l’iscrizione del fermo, non essendosi ancora prodotta alcuna lesione della sua sfera giuridica. E’ un atto previsto nella sequenza procedimentale dell’esecuzione esattoriale. Tali sentenze si riferiscono, in ogni caso, all’impugnativa ai sensi della L. 689/81.
Da qui il nuovo modello di “preavviso” che viene notificato dall’Agente, nel quale non viene più fatto riferimento alla sua impugnabilità!
E’ da notare, però, che tutto il ragionamento della Corte non appare condivisibile in quanto non tiene conto della circostanza che la stessa Corte, anche a SS.UU., si è più volte pronunciata sui preavvisi, specialmente in ordine alla “questione” della giurisdizione (v. Cass. SS.UU. n. 10469 del 23.4.2008 e n. 14831 del 5.6.2008; Cass. 3^ n. 4022 del 18.2.2008), individuando la stessa sulla base della materia relativa al credito presupposto che viene azionato (sanzioni amm.ve, tributi e tasse, contributi previdenziali) ed è assai chiaro che, ove avesse ritenuto lo stesso provvedimento non opponibile, lo avrebbe affermato nelle sentenze stesse. Anzi, a ben leggere, la sentenza Cass. n. 10469/08 afferma in seguito anche un altro principio, veramente devastante per chi (l’Agente) la utilizza oramai costantemente nei propri atti: di ciò, però, parleremo quando affronteremo la “trascrizione” del fermo;
- per individuare i rimedi esperibili avverso il preavviso, bisogna individuare la natura del credito presupposto:
Parliamo dei principali e più ricorrenti.
1) Sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S.
I. ricorso ex artt. 22 e 23 L. 689/81 (G.di P. o (???) Trib.): funzione recuperatoria dell’impugnativa (v. principio sancito da Cass. SS.UU. n. 12107 del 23.11.1995 sulla impugnabilità delle cartelle di pagamento);
II. citazione ex art. 615, primo co., cpc (G.di P. o (???) Trib.)
III. citazione ex art. 617, primo co., cpc (Trib.)
IV. citazione ordinaria per ottenere l’accertamento negativo del diritto dell’Amministrazione, per il tramite dell’Agente, a proseguire la riscossione coattiva, in conseguenza di determinati fatti e circostanze (G.di P. o Trib., a seconda del valore)
(V. ricorso ex art. 700, cpc, Trib.)
2) Tributi e tasse (v. sentenza Corte Cost. n. 230 del 14.5.2008, la quale ha affermato che “non rientra nella giurisdizione tributaria la materia delle sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari, quando esse non abbiano natura tributaria”)
ricorso ex D.Lgs. n. 546 del 31.12.1992 (Comm.Trib.Prov.)
3) Contributi Previdenziali
ricorso ex artt. 615 e 618 bis, cpc (Trib. Lav.);
- in caso di preavviso contenente più tipologie di crediti, è possibile formulare contemporaneamente più impugnative (v. Cass. SS.UU. n. 14831 del 5.6.2008 cit.);
- come fare gli atti e le eccezioni da sollevare (oltre alle “solite”, anche illeggittimità della maggiorazione, irragionevolezza e sproporzione del provvedimento, mancanza della necessaria motivazione);
- chi convenire in giudizio??? (v. Cass. SS.UU. n. 1821 del 29.1.2007 e n. 16412 del 25.7.2007; Cass. 3^ n. 5532 del 29.2.2008), da valutare a seconda delle singole fattispecie;
- come si costituisce l’ente impositore e l’agente della riscossione;
- qualche consiglio pratico: se relativo a sanzioni amm.ve, no pagamento Contributo Unificato, precisarlo nell’atto e nella nota d’iscrizione a ruolo; chiedere l’annullamento del preavviso e degli atti ad esso presupposti, eventualmente, per la sola parte relativa alle sanzioni amm.ve; chiedi sospensione esecutorietà nell’atto introduttivo ed, eventualmente, dopo assegnazione al giudice deposita istanza a parte; eventuale ripetizione dell’indebito pagato;
- chiedi risarcimento del danno ex artt. 96, cpc (e/o 2043, cod.civ.) (no ricorso ex L. 689/81 e ricorso CTP: Cass. SS.UU. n. 10826 del 29.4.2008, per la quale sarebbe competente il giudice ordinario; però, ci sono condanne: Comm. Trib. Prov. Roma, nn. 1/62/09, 52/26/08 e 192/59/07): v. anche Cass. nn. 4622/09, 2698/04; Giudice di Pace di Roma, nn. 2077/09 (Musto), 1863/09 (Martella, con trasmissione atti alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per l’accertamento dell’eventuale danno erariale), 56765/08 (Deffenu), 35591/08 (Mandetta), 33555/08 (Dambruoso), 28242/08 (Cipollone), 10709/08 (Corso), 5658/08, 4731/08 (Mignucci), 42551/07 (De Gregorio), 35415/07 (Russo), 28708/03, 15250/01, 4687/01, ed altre).
b) Trascrizione del fermo al PRA
- Ora dopo 4/6 mesi. Controllare al PRA (non pagabilità delle tasse automobilistiche);
- equivale al pignoramento, per cui sarebbe esperibile l’impugnativa prevista dall’art. 615, secondo co., cpc (ricorso al G.E.)??? parrebbe di SI per Cass. SS.UU., n. 14701/06 (“…il fermo amministrativo di bene mobile registrato, regolato dall’art. 86 del DPR 602/73, è preordinato all’espropriazione forzata,…si inserisce nel processo di espropriazione forzata quale mezzo di realizzazione del credito”); Cass. SS.UU., n. 2053/06 (“…ciò comporta che quando il fermo è disposto, la procedura di esecuzione forzata esattoriale si considera iniziata, in deroga alle disposizioni sull’espropriazione forzata disciplinata dal c.p.c., le quali presuppongono il pignoramento come atto di inizio dell’esecuzione forzata”); Trib. Benevento, 13.6.2007 (“…il fermo amministrativo di autoveicolo è giuridicamente equiparabile al pignoramento”); Trib. Novara, 9.5.2003 (“…si riconosce la competenza in materia del Giudice dell’esecuzione civile”);
- esaminiamo l’eccezione che, ritengo, sia assorbente di ogni altra: non viene mai notificata la comunicazione “preventiva” della trascrizione del fermo stesso, richiesta tassativamente dall’art. 86, n. 2, del DPR n. 602 del 29.9.1973, in relazione con l’art. 4, n. 1, del DM n. 503 del 7.9.1998, non potendosi certamente ritenere tale il “preavviso di fermo veicoli” segnalato (in tal senso, v. per tutte la sentenza di cui abbiamo parlato relativamente alla non impugnabilità del “preavviso”: Cass. 2^, n. 20301 del 23.7.2008, secondo la quale “…l’efficacia del fermo - e secondo alcuni la stessa giuridica esistenza di esso come fattispecie complessa a formazione progressiva: fermo, iscrizione e comunicazione - è condizionata alla comunicazione che, una volta eseguita l’iscrizione del provvedimento, deve essere data al proprietario del bene, al quale, dal momento in cui il fermo diventa efficace, è inibita la circolazione; ne segue che la comunicazione del fermo costituisce atto indefettibile della serie procedimentale, in mancanza del quale non può concepirsi il venire in essere di un atto implicito, difforme da quello tipico espresso, come delineato normativamente nei suoi requisiti di efficacia”);
- orientamento del nostro Tribunale (no alla sospensione esecutorietà, si all’ordine di cancellazione, danni e spese, con giudizio di merito ex art. 616, cpc);
- in questo caso legittimato passivamente è solo l’Agente della Riscossione;
- altrimenti, anche per la trascrizione, rimedi previsti per l’impugnativa del “preavviso”;
- come fare gli atti e le eccezioni da sollevare;
- qualche consiglio pratico: se relativo a sanzioni amm.ve, no pagamento C.U., precisarlo nell’atto e nella nota d’iscrizione a ruolo; chiedere l’annullamento e la cancellazione del fermo; chiedi risarcimento del danno ex art. 96, cpc.
B) ISCRIZIONE DELL’IPOTECA (art. 77 DPR n. 602/73)
- Molti principi del “preavviso” sono applicabili per analogia, compresi rimedi esperibili;
- esecuzione non ancora iniziata (inizia con l’espropriazione, cioè il pignoramento immobiliare), sicché v. rimedi esperibili per il preavviso;
- se l’espropriazione immobiliare non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di “un avviso” contenente l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni (art. 50, secondo co., DPR n. 602/73);
- eccezioni specifiche per l’iscrizione:
a) illegittimità per crediti inferiori ad Euro 8.000,00 in quanto, se il legislatore, in materia di esecuzione esattoriale, consente il ricorso all’espropriazione forzata immobiliare solo quando il credito per cui si procede superi detto importo, tale limitazione non può che riguardare anche l’ipoteca che precede il pignoramento (art. 76 del DPR n. 602/72): la stretta correlazione tra tale istituto e l’espropriazione immobiliare, di modo che l’ammissibilità dell’iscrizione esige che il concessionario abbia la facoltà di promuovere l’esecuzione forzata sugli immobili del debitore, può del resto, evincersi anche dall’art. 77 del DPR n. 602/73, nella parte in cui stabilisce, per l’ipotesi contemplata dal secondo comma, che al decorso del termine di sei mesi dall’iscrizione il concessionario proceda all’espropriazione. in conclusione il ruolo consente l’ipoteca se ed in quanto attribuisce anche il diritto di procedere ad esecuzione forzata sui beni del debitore (v. Trib. di Napoli, sent. del 29.3.2007, RGn. 19703/06; Trib. di Ostia, ord. del 25.2.2008, RGn. 1262/07; G.di P. di Roma, Dr. Catarinella, 8.11.2007 ed altre);
b) mancanza di ogni motivazione dettagliata e precisa circa la scelta di tale provvedimento in luogo di altre azioni di recupero, sulla base anche di una effettiva proporzionalità fra credito vantato e valore del bene oggetto dell’iscrizione: detta interpretazione è avvalorata dalla lettura della risoluzione n. 2/E del 9 gennaio 2006 dell’Agenzia delle Entrate.
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