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Nullo il test dell’etilometro senza l’avvocato (a cura di Federico Bucci) Riduci
Il GIP del Tribunale di Genova 12 ottobre scorso ha assolto un automobilista che, dopo essersi schiantato nel 2007 con l’auto a San Fruttuoso, era stato sottoposto da un agente della polizia municipale al controllo con l’etilometro, con esito positivo (tasso alcolemico di 1,48) senza la presenza del suo avvocato, o -comunque- senza di essere informato di tale suo diritto.
Sull’opposizione al decreto penale di condanna a 20 giorni di arresto il GIP aveva assolto l’automobilista per la mancata informazione sulla facoltà di farsi assistere all’esame da un avvocato, con conseguente nullità del test. Il Procuratore Generale aveva impugnato l’assoluzione dinanzi alla corte di Cassazione e le Sezioni Unite avevano annullato la sentenza trasmettendo gli atti a Genova per la prosecuzione del processo dinanzi ad altro giudice, ma il nuovo GIP ha di nuovo assolto l’automobilista in mancanza di altre prove dell’ubriachezza.
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Sanzioni amministrative: decurtazione dei punti della patente Riduci

Importante decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno stabilito che, fin quando non viene "definita" la posizione del verbale principale (in quanto non è ancora trascorso il termine per la sua impugnativa o non è ancora stato deciso il relativo giudizio), non può essere disposta la decurtazione dei punti della patente. Inoltre, la competenza per il relativo giudizio di opposizione alla decurtazione dei punti appartiene all’AGO e non a quella del Giudice Amministrativo (a cura di Clemente Frascari e Giacomo Russo Walti).

 VAI al testo della sentenza

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Certificati anagrafici: basta un clic sul sito del Comune Riduci
Un nuovo passo sulla via della semplificazione amministrativa dovrebbe essere stato segnato con il nuovo servizio di rilascio di certificati anagrafici on line. Il progetto di digitalizzazione, promosso dal Comune, permette il rilascio di 16 certificati anagrafici dal Portale istituzionale. Una procedura semplice, che ciascuno può attivare dal computer di casa, a qualsiasi ora, pagando in tutta sicurezza con la carta di credito. I certificati – dotati di timbro e firma digitale che ne accertano l'autenticità - possono essere direttamente stampati in copia unica e utilizzati ai fini consentiti dalla legge, esattamente come i certificati emessi dall'ufficio anagrafico. Una rivoluzione su molti fronti: niente più file agli sportelli, con notevole risparmio di tempo per i cittadini e per gli impiegati dell'amministrazione; un impatto positivo sulla mobilità cittadina, con notevole vantaggio anche per l'ambiente, grazie alla riduzione di emissioni di CO2; un incremento di comunicazione tra cittadino, pubblica amministrazione e altri enti, visto che è anche possibile inviare i documenti con posta elettronica, oltreché consegnarli a mano; infine, la tracciabilità delle operazioni, dato che il sistema mantiene in memoria l'iter storico del certificato. Con il nuovo sistema è possibile richiedere e stampare qualunque certificato, in bollo o in carta semplice, tranne il certificato di esistenza in vita. Il pagamento dei diritti di segreteria o dell'eventuale bollo avviene con carta di credito. Per i certificati in bollo è prevista una commissione dell'1,5%. Per quanto riguarda l'autenticità del documento, questa è verificabile immediatamente da chi lo riceve (ad esempio una banca o una compagnia assicurativa), inserendo il codice CIU - riportato sul documento - in uno spazio apposito del portale istituzionale del Comune. Completata questa verifica, il certificato può essere riprodotto una sola volta, a garanzia della sua unicità (annullo virtuale). La nuova procedura on line rientra nel Piano e-Government 2012 nazionale, promosso dal Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, e segue il Protocollo d'intesa firmato a luglio del 2009 dal Comune e dal Ministero dell'Interno per lo snellimento delle procedure burocratiche. (a cura di Clemente Frascari)
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I PRATICANTI AVVOCATI NON POSSONO ESSERE NOMINATI DIFENSORI D'UFFICIO Riduci

La Corte Costituzionale, con la sentenza n 106 del 17 marzo 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall’art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall’art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale), e dall’art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) - nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d’ufficio.

Vai al testo integrale Portals/0/Corte Costituzionale 106-2010.doc

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    Avv Federico Bucci

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