|
|
SPECIALE
RIFORMA ORDINAMENTO
FORENSE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Certificati anagrafici: basta un clic sul sito del Comune
|
|
|
|
|
|
|
|
Un nuovo passo sulla via della semplificazione amministrativa dovrebbe essere stato segnato con il nuovo servizio di rilascio di certificati anagrafici on line. Il progetto di digitalizzazione, promosso dal Comune, permette il rilascio di 16 certificati anagrafici dal Portale istituzionale. Una procedura semplice, che ciascuno può attivare dal computer di casa, a qualsiasi ora, pagando in tutta sicurezza con la carta di credito. I certificati – dotati di timbro e firma digitale che ne accertano l'autenticità - possono essere direttamente stampati in copia unica e utilizzati ai fini consentiti dalla legge, esattamente come i certificati emessi dall'ufficio anagrafico. Una rivoluzione su molti fronti: niente più file agli sportelli, con notevole risparmio di tempo per i cittadini e per gli impiegati dell'amministrazione; un impatto positivo sulla mobilità cittadina, con notevole vantaggio anche per l'ambiente, grazie alla riduzione di emissioni di CO2; un incremento di comunicazione tra cittadino, pubblica amministrazione e altri enti, visto che è anche possibile inviare i documenti con posta elettronica, oltreché consegnarli a mano; infine, la tracciabilità delle operazioni, dato che il sistema mantiene in memoria l'iter storico del certificato. Con il nuovo sistema è possibile richiedere e stampare qualunque certificato, in bollo o in carta semplice, tranne il certificato di esistenza in vita. Il pagamento dei diritti di segreteria o dell'eventuale bollo avviene con carta di credito. Per i certificati in bollo è prevista una commissione dell'1,5%. Per quanto riguarda l'autenticità del documento, questa è verificabile immediatamente da chi lo riceve (ad esempio una banca o una compagnia assicurativa), inserendo il codice CIU - riportato sul documento - in uno spazio apposito del portale istituzionale del Comune. Completata questa verifica, il certificato può essere riprodotto una sola volta, a garanzia della sua unicità (annullo virtuale). La nuova procedura on line rientra nel Piano e-Government 2012 nazionale, promosso dal Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, e segue il Protocollo d'intesa firmato a luglio del 2009 dal Comune e dal Ministero dell'Interno per lo snellimento delle procedure burocratiche. (a cura di Clemente Frascari)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I PRATICANTI AVVOCATI NON POSSONO ESSERE NOMINATI DIFENSORI D'UFFICIO
|
|
|
|
|
|
|
|
La Corte Costituzionale, con la sentenza n 106 del 17 marzo 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall’art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall’art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale), e dall’art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) - nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d’ufficio.
Vai al testo integrale Portals/0/Corte Costituzionale 106-2010.doc
|
|
|
|
|
|
|
|
|