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Orrori per l’Avvocatura, perfino per mano della nostra (??) Cassa Forense Riduci
Miei cari Amici,
non mi considero un grande comunicatore, ne’ un pittore, ma come sono appassionato di pittura, così sono appassionato della scienza della comunicazione, per la quale un testo per essere letto deve essere assolutamente conciso.

Debbo invece chiedervi il piccolo sacrificio di dedicare quattro minuti a questo testo, che infine vi rivelerà che perfino dalla Cassa Forense sta per arrivare un’altra, inaspettata, tremenda botta che non meritiamo.   

Per informarvene, dopo tanto mio silenzio, mi sono deciso ad impegnarvi nella lettura, mentre il pensare a voi ed a quello che viene escogitato (soprattutto dai “tecnici”) per massacrarci, mi fa disperare ed emozionare (sono proprio diventato vecchio).

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  Riduci
Poveri noi. Che fine faranno i provvedimenti emessi da un Consiglio del nostro Ordine in composizione illegittima ?
Nelle scorse elezioni consiliari (tenutesi a gennaio-febbraio 2010) per legge non poteva candidarsi un avvocato componente della precedente sessione dell’esame di avvocato, ma illegittimamente esso si candidò e fu illegittimamente proclamato eletto e da allora ha partecipato alle adunanze consiliari, così costituendo il collegio che ha emesso tantissime deliberazioni.
La legge è chiarissima.
Il sesto comma dell’art 22 del r.d.l. 27.11.1933, n 1578 sull’Ordinamento della professione di avvocato, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.1.1934, n 36, come modificato dall’art 1-bis del d.l. 21.5.2003, n 112 recante Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18.7.2003, n 180, dispone sacrosantamente:
“ Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. “.
Dunque, il Consigliere, illegittimamente tale, non avrebbe dovuto svolgere funzioni consiliari solitarie, ne’ comporre il collegio consiliare, partecipando alle deliberazioni e -ovviamente- influenzando gli altri in camera di consiglio.
Gli avvocati e praticanti che hanno subìto una deliberazione nei rispettivi confronti, ad esempio in campo disciplinare, non resteranno tranquilli, ne’ il Consiglio potrà ora elencare tutte le deliberazioni alle quali ha partecipato illegittimamente quel Consigliere e - inaudita altera parte - rideliberarle in massa, ma dovrebbe riconvocare tutti i soggetti destinatari di quei provvedimenti prima di ratificarli o modificarli.
Il giorno 11 febbraio 2010 avevo fatto depositare presso il CNF il ricorso avverso la proclamazione illegittima di quel (quindicesimo) eletto, instando affinché venisse riconosciuto eletto il candidato che si era classificato al sedicesimo posto, il tutto basato sulla riferita disposizione legale del 2003 sulla incandidabilità alle elezioni consiliari.
Il CNF aveva salutato nel 2003 come sacrosantamente moralizzatrice quella disposizione e, soprattutto, da allora la aveva applicata, dichiarando l’ineleggibilità (per la incandidabilità) di alcuni componenti di Consigli degli Ordini territoriali che avevano fatto parte delle commissioni d’esame precedenti.
Sbalorditivamente, sul mio ricorso, il CNF aveva sollevato incredibilmente il dubbio di costituzionalità di quella disposizione (non potendo respingere il ricorso e così dovendo applicare la disposizione stessa). Il Consigliere illegittimamente componente del Consiglio dell’Ordine romano restò da allora in carica.
Con l’Ordinanza n 138 del 15 aprile scorso la Corte Costituzionale ha ovviamente dichiarato la manifesta infondatezza dello straordinario dubbio che si era fatto venire il CNF.
Ora lo stesso CNF non potrà che annullare la proclamazione del febbraio 2010 di quel quindicesimo Consigliere e riconoscere eletto il sedicesimo candidato.
Una mossa banalmente ingenua potrebbe essere che l’illegittimo Consigliere si dimetta di corsa, così sperando forse di far dichiarare dal CNF la cessazione della materia del contendere, ma la “mossa” sarebbe vana, poiché il ricorrente avrà invece diritto ed interesse ad ottenere dal CNF (che ormai dovrà applicare la legge, senza altri dubbi) il riconoscimento della sua elezione, previo annullamento della illegittima proclamazione, il che comporterà -direbbe un ovviologo - gravi conseguenze.
Ahinoi.
Il Vostro Federico Bucci
 
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Avevo ragione io. Viva il TAR. Bravissimo il nostro difensore Antonino Galletti Riduci
Lo scorso 9.6.11 il TAR del Lazio non ha “annullato” l’ennesimo Regolamento che si era consentito di inventare il CNF, quello sulle costosissimi specializzazioni, ma giustamente lo ha dichiarato addirittura ….. NULLO.
Da cinque anni grido che il CNF, quale organo giurisdizionale di primo grado che come tale noi onoriamo, non è però “a capo” dell’Avvocatura, ne’ può emanare regolamenti (come non ce li può imporre il Tribunale di Roma). Ohibò.
Non impugnai il Regolamento del CNF sui crediti formativi, perché fiduciosamente ritenevo che -come avrei fatto io da Presidente dell’Ordine- nessun Consiglio gli avrebbe dato esecuzione, rispondendo al CNF che pensasse piuttosto a fare giurisdizione e farci ottenere le nuove tariffe forensi che il Ministro deve approvarci per legge ogni due anni.
Rimasi invece tramortito ad apprendere che i componenti dei Consigli degli Ordini avevano accolto con giubilo la nuova potestà inventata dal CNF, applicando l’incredibile, abusivo Regolamento che li arricchiva di potere sugli iscritti.
Poi, il 24 settembre 2010 il CNF, ormai lanciato ad emanare norme (assurdo, vero ?), si è inventato un ulteriore Regolamento, quello sulle specializzazioni, per il quale sarebbe occorsa la frequenza in due anni ad un corso di 200 ore, a pagamento, oltre a subire un esame scritto e orale dinanzi ad una commissione nominata dal CNF. Evviva.
Questa volta il TAR del Lazio è stato investito dalla raffica di contestazioni assolute contro il Regolamento sulle specializzazioni, con un ricorso magistralmente redatto per noi dal nostro difensore Antonino Galletti.
Ieri il TAR del Lazio - Sezione Prima, presieduta personalmente dal Presidente del TAR, ha fatto a pezzi l’invenzione illegittima.
L’esercizio professionale degli Avvocati deve essere tutelato dai nostri rappresentanti, che non debbono “comandare”, “esigere la succubanza al sistema illegittimo dei crediti formativi”, fare da sponda al CNF.
A proposito, tra pochi giorni il CNF, dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato “manifestamente” infondato lo stranissimo dubbio di costituzionalità da cui il CNF si era fatto cogliere (invece di applicare subito la legge sugli esami di avvocato, annullando doverosamente l’elezione illegittima di un Consigliere di Roma), applichi finalmente la legge e dichiari doverosamente eletto il sedicesimo votato. Dopo la stroncatura della Corte Costituzionale, l’udienza dinanzi al CNF si terrà il 18 giugno.
La vita per noi è già tanto difficile.
Federico Bucci
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A settembre 2010: Diciamo al CNF che ora BASTA ! Riduci
Mentre l’Avvocatura boccheggia come una balena spiaggiata ….
il C.N.F. ci scarica addosso un regolamento sulle specializzazioni
professionali ….
ma venderemo cara la pelle
Lo scorso 24 settembre il Consiglio Nazionale Forense si è consentito di approvare un regolamento sulle specializzazioni forensi, mentre i rappresentanti dell’Avvocatura dormono o, al massimo, sono consenzienti.
Il nostro Antonino Galletti ha reagito al nuovo malanno (ad ulteriore danno della balena spiaggiata) sia con una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (ai sensi dell’art 10 della legge 10.10.1990, n 287, ottenendo l’apertura di una pratica contro il CNF, bel colpo !), sia predisponendo un ricorso al TAR del Lazio (di prossima notificazione, non appena i Colleghi entusiasti -come il sottoscritto- smetteranno di fare ressa in troppi per rilasciare la procura al nostro Difensore), deducendo, tra l’altro,
-sia che il CNF, organo giurisdizionale, non ha funzioni regolamentari (ed infatti spera che venga approvata una riforma dell’ordinamento professionale che gli conceda il potere di regolamentare la nostra vita professionale, atterrando i Consigli degli Ordini territoriali, che non ci sono o, se ci stanno, dormono),
-sia che lo stesso CNF non è soggetto legittimato al perseguimento dell’interesse pubblico con il tutelare il cittadino sulla professionalità dell’avvocato, ne’ con il tutelare la collettività, non rientrando il CNF nel novero delle c.d. Authority, ne’ esso è per legge ente regolatore di uno specifico settore,
-sia che il detto inammissibile regolamento introduce una disciplina distorsiva della concorrenza sia, ad esempio, con il divieto per i giovani avvocati nei primi sei anni di professione di conseguire il titolo di specialista pur con la onerosa formazione di 200 ore ed altro, sia, ad altro esempio, disponendo una illogica limitazione del numero massimo di specializzazione per ogni professionista, fissato ad libitum nel numero di due,
-sia che il ridetto regolamento introduce criteri per l’accreditamento degli enti formatori che contraddicono la pluralità dell’offerta e, nel contempo, non riconosce validità ed efficacia alle specializzazioni universitarie (i possessori delle quali dovrebbero comunque sostenere almeno l’esame del CNF per il conseguimento del diploma ?),
-sia che è comunque inammissibile che nella composizione della commissione esaminatrice di cinque membri che, con prova scritta ed orale (dopo le 200 ore di corso, non gratuito) rilascerà il diploma di specialista, due siano nominati da associazioni forensi,
-sia che, comunque, il ridetto regolamento aggrava irrazionalmente gli obblighi formativi in capo a coloro che avranno conseguito il diploma di specialista (prevedendo che per il mantenimento della concessa specializzazione dovranno ulteriormente conseguire ben 120 crediti formativi nel successivo triennio, anziché gli “ordinari” 90 crediti, anche essi comunque previsti in altro micidiale regolamento inventato dal CNF che non ne ha legalmente la potestà).
Il nostro campione Antonino Galletti ha chiesto alla detta Autorità Garante di partecipare in contraddittorio al procedimento di istruttoria e di verifica ispettiva.
Grazie al nostro Antonino, a nome di tutti coloro che non dormono, mentre altri si attrezzano per lucrare sulla ennesima miniera dorata inventata a carico degli Avvocati.
Con l’occasione, informo che è tuttora pendente (in attesa della seconda udienza fissata al 19 gennaio prossimo) la nostra forte azione giudiziaria contro il CNF per la sua inaccettabile pretesa di ottenere la contribuzione dagli Avvocati romani non cassazionisti, mentre pure in altri Fori sordamente tale contributo non viene pagato. Intanto il CNF non si è consentito di attaccare ulteriormente i miei amati Colleghi.
Potrete rinvenire il testo dell’atto di citazione sul sito www.patronatoforense.it .
Viva l’Avvocatura romana.
Federico Bucci
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Mediaconciliazione: il TAR rimette la questione alla Corte Costituzionale Riduci

Il TAR del Lazio, con una compendiosa ordinanza, ha sospeso il giudizio ed ha rimesso alla Corte Costituzionale la decisione sulle eccezioni sollevate dai ricorrenti.

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Mediaconciliazione: il Tribunale di Prato rileva l'improcedibilità e assegna un termine per l'inizio del procedimento di mediazione Riduci
Nelle controversie previste dall'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010, ove non sia stato preliminarmente esperito il procedimento di mediazione, il giudice rileva l'improcedibilità dell'istanza attorea e, contestualmente, assegna un termine per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi del predetto decreto legislativo, fissando l'udienza nel rispetto del termine dell'art. 6 del medesimo d.lgs. 28/2010.
In particolare, il Tribunale di Prato, rilevata l'applicabilità del co. 1 dell'art 5 D.Lgs. 28/2010, sottolinea che a prescindere dalla qualificazione normativa in termini di “improcedibilità” della sanzione processuale correlata al mancato esperimento della procedura di mediazione, sotto un profilo sostanziale non vi è luogo ad emettere un formale provvedimento di improcedibilità, dovendosi invece assegnare un termine per l’inizio del procedimento di mediazione, con contestuale fissazione dell’udienza (…) per una data successiva alla scadenza del termine di quattro mesi previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 (che nel caso di specie risulterà decorrere dal termine di quindici giorni assegnato dal giudice - ai sensi del secondo comma del predetto art. 6).
 
VAI al testo integrale del decreto
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Mediazione Riduci
Cari-cari Colleghi, Amici miei,
per difenderci dall'accusa di contrastare egoisticamente la mediazione (e tutti quelli che lucreranno su cittadini, avvocati e mediatori) occorre tenere le carte eloquenti a portata di mano.
Per questo -contro demagogia e malafede- mi permetto di invitarvi a leggere il contenuto dei due allegati che consentono di aprire gli occhi, sia ai cittadini, sia a coloro che si sono illusi di guadagnare dignitosamente con il nuovo ruolo di mediatori, mentre i conti li disilluderanno.
Vendiamo cara la pelle.
Viva noi.
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  Riduci
Ultimo aggiornamento sulla nostra controversia avverso il contributo preteso dal CNF : la lotta continua     

 

Forse quasi tutti i Colleghi romani sono al corrente della controversia di alcuni iscritti nell’albo romano, ma non iscritti anche nell’albo del cassazionisti custodito dal CNF, che hanno contestato in giudizio la pretesa dello stesso CNF di pagamento di un contributo annuale previsto dall’art 14 del d.lgs.lgt. 382/44,

-sia perché quella disposizione era stata travolta dall’entrata in vigore il 1° gennaio 1948 della Carta Costituzionale (che non consente più pretese “sovrane” come quella del CNF senza che ci fosse la specificazione nella legge dell’importo dovuto, oltre che senza la specificazione - almeno - dei criteri oggettivi per determinare in concreto l’importo),
-sia perché quella remota disposizione comunque varrebbe soltanto nei confronti degli iscritti nell’albo (dei cassazionisti) custodito dal CNF, ma non anche nei confronti degli iscritti soltanto negli albi (al plurale) dei Consigli dei 166 Ordini territoriali.
Con la nostra causa avevamo dunque fatto rilevare l’inesistenza di un potere impositivo del Consiglio Nazionale Forense nei confronti degli avvocati non iscritti nell’albo dei cassazionisti: tale contestazione dell’inesistenza del potere impositivo imponeva la giurisdizione del giudice ordinario (e, per il valore della questione, la competenza del Giudice di Pace di Roma).
Forse ingenuamente ci aspettavamo la resa del CNF sulla nostra contestazione, ma i difensori di tale ente ci hanno fatto notificare un ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per far dichiarare per la nostra causa la giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero (ohibò) del giudice tributario (perché non anche del giudice ecclesiastico ?).
Intanto, alla prima udienza di quasi un anno fa, il Giudice di Pace dr Andreozzi, assegnatario della nostra causa, si era astenuto immediatamente, essendo stato iscritto nell’albo forense romano fino a quattro anni prima, essendo dunque interessato personalmente -almeno in astratto- a contestare la pretesa di pagamento del convenuto CNF.
Stranamente, con un incredibile ritardo, soltanto il giorno 11 gennaio 2011, ricevevo la comunicazione della assegnazione della nostra causa ovviamente al secondo giudice in elenco (dr Baccio) della stessa sezione. 
Infatti, nel frattempo, il ricorso del CNF per regolamento di giurisdizione aveva invece galoppato e proprio all’11 gennaio 2011 era stata fissata la discussione del ricorso del CNF. 
Pochi giorni prima di tale udienza mi veniva notificato il testo delle laconiche conclusioni di un Sostituto Procuratore Generale richiedente alle Sezioni Unite l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo, con l’incredibile motivazione che si trattasse di una controversia ….. “per la determinazione del contributo”.  Noi, invece, avevamo contestato assai di più della misura del contributo, contestando non il provvedimento amministrativo di determinazione annuale del contributo, ma addirittura la sussistenza di un potere impositivo del CNF contro gli avvocati non cassazionisti (non iscritti “nell’albo”), di qui la scontata giurisdizione del giudice civile.
 Insomma, non soltanto la causa civile da noi promossa dinanzi al Giudice di Pace stranamente non aveva proceduto rapidamente con la ovvia, immediata ri-assegnazione al secondo giudice in elenco, non soltanto il ricorso per giurisdizione del CNF aveva invece galoppato, ma ci si metteva anche la Procura Generale presso la Corte di Cassazione a crearci un problema mortale.
 All’udienza dinanzi alle Sezioni Unite dell’11 gennaio mi scaldavo nella discussione orale per scongiurare il guaio che ci sarebbe derivato dall’affermazione della giurisdizione amministrativa per la nostra causa, poiché sapevo che - riassumendola poi dinanzi al TAR del Lazio - saremmo stati automaticamente condannati alla futura, inevitabile sconfitta, poiché il nostro atto di citazione dinanzi al giudice civile non aveva i requisiti di un ricorso al TAR.

 Per fortuna le Sezioni Unite hanno poi optato ….. per la giurisdizione del giudice tributario (sulla quale nessuno delle tre parti si era spesa nella discussione orale), ma così siamo comunque salvi, potendo ora riassumere la causa dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (anche se con imbarazzo, restando convinti sia noi difensori, sia i Colleghi nostri riveriti assistiti, sia altri esperti che avevamo precedentemente interpellato per mero scrupolo, che la giurisdizione fosse ovviamente quella del giudice ordinario).

La lotta continua.

Federico Bucci
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Preziose informazioni sulla Cassa Forense (a cura di Federico Bucci) Riduci
Quello che è quasi impossibile che sappiate
Lo scorso venerdì 23 luglio si è tenuta l’adunanza del Comitato dei Delegati della nostra Cassa di Previdenza e Assistenza.
Oltre all’approvazione del nuovo regolamento delle sanzioni (che dovrà essere approvato dai tre Ministeri vigilanti), sono state rese comunicazioni dal Vice Presidente e dal Direttore Generale, che sarebbe quasi impossibile che potreste apprendere.
Provvedo io.
Sulla costosa celebrazione della previdenza forense con la sua IX Conferenza
Il vagheggiato Fondo Imobiliare e la S.G.R. Immobiliare, questi sconosciuti
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Notizie irritanti (a dir poco) sulla nostra previdenza ( a cura di Federico Bucci) Riduci

Mentre architetti ed ingegneri protestano per l’indirizzo legislativo liberistico di ampliare le competenze dei geometri (a danno dei più blasonati professionisti), mentre noi aspettiamo lo tsunami dei circa 1.500 nuovi iscritti nell’albo forense romano dopo l’espletamento degli esami orali in corso, sul fronte della nostra previdenza sento il non gradito dovere di riferirvi brutte notizie.

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  Riduci
CLAMOROSO:  con ordinanza cautelare del 10 marzo il TAR del Lazio ha sospeso la illegittima convocazione della prima adunanza del 19 febbraio del nuovo Consiglio dell'Ordine, diramata dal Consigliere Cipollone -che non vi era legittimato- per l'insediamento dei proclamati eletti e per le nomine di Presidente, Segretario e Tesoriere.

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare contenuta nel ricorso dell'Avv Antonino Galletti, difensore del Consigliere Donatella Cerè e dell'Avv Carlo Testa, primo dei non eletti alla scorse elezioni.

I due autorevoli difensori del Consiglio nominati nella stessa adunanza illegittima (la resistenza al ricorso neppure era all'ordine del giorno della adunanza, comunque tanto illegittimamente convocata) non sono comparsi all'udienza cautelare: uno di essi si è fatto sostituire da un giovane Collega.
 

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UNA BOMBA ELETTORALE Riduci
FORTE OPPOSIZIONE ALL'INSEDIAMENTO DI UN CANDIDATO NON CANDIDABILE
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POSSIBILE E LEGITTIMO INTERVENIRE NELLA CAUSA CONTRO IL CNF Riduci
GIUDICE DI PACE DI ROMA - SEZIONE SESTA - RG 6865 / 10 - GIUDICE DR FACCIO - UDIENZA: 19.1.2011
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INFORMAZIONE SULLE REAZIONI NEI CONFRONTI DEL CNF Riduci
Lettera aperta al CNF con il monito sulle gravi reazioni scatenabili. Preghiamo i Colleghi che sono stati destinatari degli avvisi di pagamento della Equitalia Gerit spa per conto del Consiglio Nazionale Forense di valutare autonomamente se pagare entro il 30 gennaio l’importo richiesto loro, oppure attendere l’esito della causa che noi abbiamo intentato contro lo stesso CNF dinanzi al Giudice di Pace, affrontando essi il rischio di ricevere la cartella esattoriale con la maggiorazione per la esazione ed eventualmente allora proporre opposizione, per il che stiamo predisponendo un ricorso-tipo. Per meglio tutelare i Colleghi che difendiamo nella detta causa e con essi tutti gli altri interessati (anche se non costituiti, ma nella stessa situazione), abbiamo rivolto al CNF la lettera che troverete al seguente link, contenente il duro monito a non far notificare cartelle esattoriali che scatenerebbe le nostre ulteriori pesanti reazioni descritte nella lettera.
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NOTIFICATO IL FORTE CONTRATTACCO AL CNF CONTRA LA PRETESA DI CONTRIBUZIONE Riduci
All'attacco a tappeto sferrato dal CNF contro gli Avvocati romani non cassazionisti, con avvisi di pagamento per pretesi contributi annuali, abbiamo già risposto facendo notificare il 7 gennaio 2010 un atto di citazione redatto da Federico Bucci e da tutti noi per far accertare la non debenza delle somme. Ai seguenti links troverete il testo dell'atto di citazione e quello dell'atto di intervento. Donatella Cerè, Riccardo Bolognesi, Clemente Frascari, Luigi Fratini, Stefano Galeani, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Giulio Micioni, Basilio Perugini, Stefano Rubeo, Mario Scialla, Luca Sposato, Carlo Testa e Paolo Voltaggio
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SPECIALE SANZIONI AMMINISTRATIVE

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NOVITA' IN TEMA DI PROCEDIMENTO CIVILE

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SPECIALE PREVIDENZA FORENSE

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SPECIALE COMPENSI FORENSI

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SPECIALE DANNO NON PATRIMONIALE

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SPECIALE CONTENZIOSO TRIBUTARIO

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RIFORMA ORDINAMENTO
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Nullo il test dell’etilometro senza l’avvocato (a cura di Federico Bucci) Riduci
Il GIP del Tribunale di Genova 12 ottobre scorso ha assolto un automobilista che, dopo essersi schiantato nel 2007 con l’auto a San Fruttuoso, era stato sottoposto da un agente della polizia municipale al controllo con l’etilometro, con esito positivo (tasso alcolemico di 1,48) senza la presenza del suo avvocato, o -comunque- senza di essere informato di tale suo diritto.
Sull’opposizione al decreto penale di condanna a 20 giorni di arresto il GIP aveva assolto l’automobilista per la mancata informazione sulla facoltà di farsi assistere all’esame da un avvocato, con conseguente nullità del test. Il Procuratore Generale aveva impugnato l’assoluzione dinanzi alla corte di Cassazione e le Sezioni Unite avevano annullato la sentenza trasmettendo gli atti a Genova per la prosecuzione del processo dinanzi ad altro giudice, ma il nuovo GIP ha di nuovo assolto l’automobilista in mancanza di altre prove dell’ubriachezza.
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Niente marca da bollo per i ricorsi ex L. 689/81 al Giudice di Pace: il Ministero chiarisce, ma, al solito, in ritardo (a cura di Clemente Frascari).

Ringraziamo il Collega Andrea Costanzo che ci segnala una bella novità sui costi per iscrivere i ricorsi contro sanzioni amministrative presso i Giudici di Pace. Da oggi, o meglio da sempre, richiedere il pagamento della marca da bollo da 8 euro è illegittimo, parola di Ministero.

Finora (per le multe entro 1.100 euro) si pagava il contributo di 33 euro più la marca da bollo da 8 euro, per un totale di 41 euro. Questo costituiva un'eccezione per le O.S.A. (opposizione alle sanzioni amministrative) rispetto agli altri affari trattati presso gli uffici del GdP, infatti per le citazioni per danni o per i decreti ingiuntivi l'obbligo della marca amministrativa da 8 euro scattava solo se il valore della causa superava i 1.033 euro, invece per le O.S.A. la legge entrata in vigore il 1 gennaio 2010 prevedeva espressamente il pagamento della marca da 8 euro.
Il 28 settembre scorso è uscita una nota del Ministero della Giustizia, secondo cui resta in vigore il principio, contenuto nella legge istitutiva del Giudice di Pace (risalente al 1991), per cui tutti gli affari sotto i 1.033 euro sono sottoposti soltanto al pagamento del contributo unificato (quindi i 33 euro) restando esenti da ogni altra imposta o tassa.
Di conseguenza per le sanzioni entro 1.033 euro si pagano 33 euro; tra 1.033 e 1.100 se ne pagano 41; oltre 1.100 se ne pagano 85 e poi via via secondo i vari scaglioni di valore.
Resta da vedere se c'è diritto al rimborso per i ricorsi iscritti dal 1 gennaio ad oggi: in pura linea teorica tale diritto c'è, ma la somma di 8 euro, l'impegno ed il tempo necessari per la procedura di recupero rendono una follia tentare di ottenere il rimborso.
Insoma, l'ennesima beffa all'italiana dove chi fa le leggi non conosce le procedure e i Ministeri devono metterci una pezza che spesso crea solo tanta confusione. Voci accreditate ci raccontano che tale circolare non sia giunta ancora ufficialmente a tutti gli uffici competenti e alcuni dipendenti stanno usando il passaparola per aiutarsi a gestire questa novità.

Per evitare che qualcuno possa opporsi alla vostra richiesta di non pagare la marca da bollo alleghiamo la circolare alla quale vi invitiamo a dare la massima diffusione.

VAI alla circolare

 
 
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Sanzioni amministrative: decurtazione dei punti della patente Riduci

Importante decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno stabilito che, fin quando non viene "definita" la posizione del verbale principale (in quanto non è ancora trascorso il termine per la sua impugnativa o non è ancora stato deciso il relativo giudizio), non può essere disposta la decurtazione dei punti della patente. Inoltre, la competenza per il relativo giudizio di opposizione alla decurtazione dei punti appartiene all’AGO e non a quella del Giudice Amministrativo (a cura di Clemente Frascari e Giacomo Russo Walti).

 VAI al testo della sentenza

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Le Regioni non possono "armare" i vigili urbani (a cura di Clemente Frascari). Riduci
La Corte Costituzionale “limita e delimita” il potere delle Regioni e stabilisce che “mai le autonomie territoriali possono attribuire le funzioni di polizia giudiziaria”. Così hanno, infatti, stabilito i giudici della Corte nella recentissima sentenza n. 167 del 6.5.2010, nella quale viene, altresì, precisato che le regioni non hanno la facoltà di poter stabilire che i vigili urbani (attivi nei comuni del loro territorio) abbiano (come primario compito) quello del presidio del territorio e della sicurezza urbana, in concorso con la polizia di stato. La Corte ha bocciato (dichiarandone l’illegittimità costituzionale) gli articoli 8, comma 6, 15, comma 1, e 18 comma 4, della legge regionale n. 9 del 2009, con la quale la regione Friuli Venezia Giulia aveva “sconfinato” le proprie competenze istituzionali. In base a quanto previsto dall’articolo 117 della nostra carta costituzionale ordine pubblico e sicurezza sono e “devono rimanere” compito esclusivo dello Stato. La “residuale competenza” delle regioni è lasciata alla polizia amministrativa. Sempre nella carta costituzionale, all’articolo 118, che prevede le eventuali forme di coordinamento tra polizie locali e statali (demandando alla legge statale) vengono precisati i limiti alle modalità di attuazione del coordinamento stesso; ma si stabilisce anche qua che in nessun caso può rientrare in tale ambito l’attribuzione automatica di agenti di polizia giudiziaria per gli ex vigili urbani.
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www.normattiva.it: banca dati on line Riduci
E’ on line il nuovo sito “Normattiva” attraverso il quale è possibile consultare liberamente la banca dati ufficiale delle leggi pubblicate in Italia dal 1946 ad oggi, aggiornata in tempo reale
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Certificati anagrafici: basta un clic sul sito del Comune Riduci
Un nuovo passo sulla via della semplificazione amministrativa dovrebbe essere stato segnato con il nuovo servizio di rilascio di certificati anagrafici on line. Il progetto di digitalizzazione, promosso dal Comune, permette il rilascio di 16 certificati anagrafici dal Portale istituzionale. Una procedura semplice, che ciascuno può attivare dal computer di casa, a qualsiasi ora, pagando in tutta sicurezza con la carta di credito. I certificati – dotati di timbro e firma digitale che ne accertano l'autenticità - possono essere direttamente stampati in copia unica e utilizzati ai fini consentiti dalla legge, esattamente come i certificati emessi dall'ufficio anagrafico. Una rivoluzione su molti fronti: niente più file agli sportelli, con notevole risparmio di tempo per i cittadini e per gli impiegati dell'amministrazione; un impatto positivo sulla mobilità cittadina, con notevole vantaggio anche per l'ambiente, grazie alla riduzione di emissioni di CO2; un incremento di comunicazione tra cittadino, pubblica amministrazione e altri enti, visto che è anche possibile inviare i documenti con posta elettronica, oltreché consegnarli a mano; infine, la tracciabilità delle operazioni, dato che il sistema mantiene in memoria l'iter storico del certificato. Con il nuovo sistema è possibile richiedere e stampare qualunque certificato, in bollo o in carta semplice, tranne il certificato di esistenza in vita. Il pagamento dei diritti di segreteria o dell'eventuale bollo avviene con carta di credito. Per i certificati in bollo è prevista una commissione dell'1,5%. Per quanto riguarda l'autenticità del documento, questa è verificabile immediatamente da chi lo riceve (ad esempio una banca o una compagnia assicurativa), inserendo il codice CIU - riportato sul documento - in uno spazio apposito del portale istituzionale del Comune. Completata questa verifica, il certificato può essere riprodotto una sola volta, a garanzia della sua unicità (annullo virtuale). La nuova procedura on line rientra nel Piano e-Government 2012 nazionale, promosso dal Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, e segue il Protocollo d'intesa firmato a luglio del 2009 dal Comune e dal Ministero dell'Interno per lo snellimento delle procedure burocratiche. (a cura di Clemente Frascari)
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I PRATICANTI AVVOCATI NON POSSONO ESSERE NOMINATI DIFENSORI D'UFFICIO Riduci

La Corte Costituzionale, con la sentenza n 106 del 17 marzo 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall’art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall’art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale), e dall’art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) - nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d’ufficio.

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Il Ministero dell'Economia riduce dal 3 all'1 % il tasso degli interessi legali Riduci
Il Ministero dell'Eonomia, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2009, ha stabilito che la misura del saggio di interessi legali previsti dall'art 1284 cc è fissata all'1% annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2010.
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Sanzioni disciplinari ai magistrati (a cura di Giulio Micioni) Riduci

Confermata dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione la sanzione disciplinare dell'ammonimento al sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, che tiene comportamenti "anarchici".
Con la sentenza n. 23668 del 9 novembre 2009 la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, il quale, il giorno di Natale del 2006, aveva emesso un provvedimento (giudicato abnorme), con il quale aveva ordinato ai Carabinieri del Pronto Intervento di recarsi immediatamente presso l'abitazione della madre di due minori (di 11 e 10 anni), di prelevarli forzosamente e di consegnarli al padre.
Tale iniziativa, assunta al di fuori di qualsiasi potere attribuito dalla legge al P.M. minorile e nonostante la pendenza presso il Tribunale per i minorenni di Roma di un regolare procedimento ex artt. 336 e 330 cod. civ., rappresenta - secondo il Supremo Collegio - un'indebita interferenza nell'attività del giudice competente e una lesione dei diritti personali dei due minori e della loro madre.
Al magistrato è stato quindi contestata la violazione del dovere di esercitare le funzioni con imparzialità, correttezza, diligenza ed equilibrio, nel rispetto della dignità delle persone, di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.

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Sanzioni disciplinari ai magistrati (a cura di Giulio Micioni) Riduci

La Suprema Corte conferma la sanzione disciplinare al P.M. che diserta l'udienza per recarsi al bar
Con la sentenza n. 22585 del 26 ottobre 2009 le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno rigettato il ricorso di un sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Busto Arsizio, la quale, presentatasi in ritardo in ufficio, dopo che l'udienza era già cominciata, nonostante l'invito del Procuratore di raggiungere subito la relativa aula, ometteva di recarvisi, costringendo il Capo dell'Ufficio a sostituirla con altro sostituto.
Nel corso del procedimento davanti alla Sezione disciplinare del CSM era emerso che il magistrato, all'arrivo nell'ufficio giudiziario, prima di recarsi nell'ufficio del Procuratore Capo, si era recata al bar per sorbire tranquillamente un caffè!

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Maggiori controlli sulle iscrizioni dei praticanti (a cura di Clemente Frascari) Riduci
Stretta sui controlli da parte dei consigli dell’ordine sulle iscrizioni dei praticanti avvocati. E’ legittima l’acquisizione dei dati giudiziari del professionista concernenti una sentenza di patteggiamento in qualunque modo questa avvenga. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 22423 del 22 ottobre 2009, ha segnato un punto in favore degli ordini, di fatto conferendo loro un maggiore potere di controllo sulle autocertificazioni.
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Lecito pubblicare la sanzione disciplinare inflitta all’avvocato (a cura di Clemente Frascari) Riduci
Con la sentenza in oggetto la Cassazione ha negato il risarcimento danni all’avvocato che vede pubblicato un articolo sul giornale che riferiva degli esiti di un procedimento disciplinare a suo carico. Tutto ciò è avvenuto tenendo conto del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. (Cassazione Civile III^, sentenza n. 20819 del 29.9.2009)
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Telefonia, massimo tre giorni per concludere la procedura di portabilità (a cura di Clemente Frascari) Riduci
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sulla intricata questione della portabilità del numero, sospendendo la sentenza del Tar del Lazio che aveva bloccato la delibera con cui si imponeva alle aziende un tempo massimo di tre giorni per le procedure relative alla portabilità del numero di telefonia mobile. Il limite massimo dei tre giorni viene quindi confermato. La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, si legge nell'ordinanza di cui si aspettano ora le valutazioni di merito, "accoglie l'istanza cautelare, proposta dagli appellanti principali e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata".
Il ricorso - L'Autorità si era rivolta al Consiglio di Stato dopo che il Tar del Lazio aveva dato ragione a Telecom Italia e Vodafone. La sentenza del Tar aveva bloccato la delibera del 2008 che, per l'appunto, fissa in massimo tre giorni il termine per il cambio di operatore conservando il proprio numero, "indipendentemente dall'eventuale termine di preavviso per il recesso previsto dal contratto". Secondo il Tar, il termine dei tre giorni è in contraddizione con la legge Bersani e quindi l'Autorità, deliberando in modo difforme, avrebbe "sostituito le proprie valutazioni a quelle effettuate dal legislatore".
 
Ribaltata la sentenza - Il Consiglio di Stato, invece, la pensa diversamente. I giudici di Palazzo Spada, infatti, ritengono che la legge Bersani "da un lato, riguarda il semplice recesso dal contratto senza trasferimento del numero ad altro operatore", inoltre "nell'introdurre un termine massimo a garanzia del consumatore, non ha intaccato il potere dell'Agcom di disciplinare la portabilità del numero di telefonia mobile e di prevedere termini inferiori per la conclusione della procedura". Oltre tutto, si legge ancora nell'ordinanza, questo potere è già stato esercitato dall'Autorità in una delibera del 2001 con la previsione di cinque giorni, che non è stata contestata. Le valutazioni dei giudici amministrativi, inoltre, riguardano anche gli operatori minori, che sarebbero "chiaramente pregiudicati dalla sospensione di un regime regolatorio che tende a disciplinare la portabilità del numero in modo efficace". Palazzo Spada, infine, ritiene che "con riguardo all'appello incidentale proposto da Vodafone non sussistono i requisiti della gravità e irreparabilità del danno, tali da rendere necessaria la sospensione del provvedimento impugnato in primo grado riguardo a profili che potranno essere adeguatamente approfonditi nella sede del merito del giudizio".
 
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    Avv Federico Bucci

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