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Il rifiuto del ricovero di un malato è reato solo nei casi di vera urgenza Riduci
Rifiutare il ricovero di un paziente con una colica renale in corso non è reato. Infatti, l’omissione di atti di ufficio si configura nei confronti del medico solo quando “…l’urgenza del ricovero sia effettiva e reale”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 46512 del 3 dicembre 2009, ha annullato la condanna di un medico chirurgo il quale aveva rifiutato, su richiesta di un collega di un pronto soccorso, di ricoverare nel suo reparto una donna con una colica renale, operata con successo dodici giorni dopo la richiesta. Afferma, infatti, la Suprema Corte che “…in tema di sanità, non tutte le omissioni di ricovero ospedaliero da parte del medico di turno integrano la fattispecie penale prevista dall’art. 328 cod.pen. ma soltanto quelle indifferibili, ossia quelle in cui l’urgenza del ricovero sia effettiva e reale, per l’esistente pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona, pericolo da valutare sulla base delle indicazioni fornite dall’esperienza medica, tenendo ovviamente conto delle specificità di ogni singolo caso” (a cura di Clemente Frascari).
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Tabelle 2010 elaborate dal Tribunale di Roma per il calcolo del risarcimento del danno (a cura di Clemente Frascari) Riduci
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"Equa riparazione": competente la Corte di Appello del distretto dove si è svolto il giudizio Riduci
Il cittadino che chiede il ristoro per la giustizia lenta (cd. “equa riparazione”) dovrà instaurare la causa di fronte alla Corte d’Appello del distretto ove si è svolta la causa di merito durata troppo a lungo. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 6306 del 16 marzo 2010, hanno inaugurato una nuova linea interpretativa anche - e lo hanno affermato espressamente - per non intasare la Corte d’Appello di Roma sommersa dai ricorsi dei cittadini che chiedono l’equa riparazione. L’interpretazione che si accoglie, dice a chiare lettere la Suprema Corte, “considera in modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è determinato il superamento della durata ragionevole”. Non solo. “Assume a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato; ed al luogo così individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuare il giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall’art. 11 del codice di procedura penale ed è richiamato nel primo comma dell’art. 3 della legge”. Questa interpretazione, aggiunge ancora la Suprema Corte, favorisce “la diffusione del contenzioso sull’intero sistema delle corti di appello, anziché una sua elevata concentrazione su quella di Roma, resa possibile dal fatto di avervi sede gli organi di vertice dei diversi ordini giudiziari, ordinario e speciale” (a cura di Clemente Frascari).
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Novità: equa riparazione (a cura di Clemente Frascari) Riduci
EQUA RIPARAZIONE – L. N. 89 DEL 2001 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE Con la sentenza n. 21840 del 14.10.2009, la Cassazione è tornata sul criterio di quantificazione del danno non patrimoniale, precisando e modificando quanto aveva affermato con la precedente sentenza n. 16086/09; in particolare, ha confermato che la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore ad Euro 750 per ogni anno di ritardo, ma ha aggiunto che tale cifra debba valere in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e debba, invece, essere non inferiore ad Euro 1.000 per quelli successivi, in quanto l'irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno.
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Rifiutare il ricovero di un malato è reato solamente nei casi di vera urgenza Riduci
Rifiutare il ricovero di un paziente con una colica renale in corso non è reato. Infatti, l’omissione di atti di ufficio si configura nei confronti del medico solo quando “…l’urgenza del ricovero sia effettiva e reale”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 46512 del 3 dicembre 2009, ha annullato la condanna di un medico chirurgo il quale aveva rifiutato, su richiesta di un collega di un pronto soccorso, di ricoverare nel suo reparto una donna con una colica renale, operata con successo dodici giorni dopo la richiesta. Afferma, infatti, la Suprema Corte che “…in tema di sanità, non tutte le omissioni di ricovero ospedaliero da parte del medico di turno integrano la fattispecie penale prevista dall’art. 328 cod.pen. ma soltanto quelle indifferibili, ossia quelle in cui l’urgenza del ricovero sia effettiva e reale, per l’esistente pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona, pericolo da valutare sulla base delle indicazioni fornite dall’esperienza medica, tenendo ovviamente conto delle specificità di ogni singolo caso”. (a cura di Clemente Frascari)
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Danni da vaccinazione: legittimazione passiva Riduci
Nei ricorsi amministrativi e giudiziali in tema di indennizzo per danni da vaccinazione, ex art. 1 della legge n. 210 del 1992, la titolarità dal lato passivo del rapporto controverso spetta al Ministero della Salute: così afferma la Sezione lavoro della Suprema Corte con la sentenza n. 21704 del 13 ottobre 2009. (a cura di Clemente Frascari)
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Il cittadino che ha subito danni alla salute da parte della P.A. può chiedere al Giudice amministrativo anche il risarcimento Riduci
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5290 del 5.3.2010, hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi in cui sia stato danneggiato da parte di un atto della P.A. il diritto alla salute. In tale ipotesi, pertanto, potrà rivolgersi al giudice amministrativo anche al fine di chiedere il legittimo risarcimento del danno. (a cura di Clemente Frascari)
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GLI EFFETTI CONCRETI DELLA SENTENZA N. 26972/08 DELLE SEZIONI UNITE Riduci
Con l’importante decisione n. 26972 del 2008 (di contenuto identico, nella parte relativa all’affermazione dei princìpi generali, ad altre tre sentenze, depositate tutte contestualmente) le Sezioni Unite della Cassazione non si sono limitate a sanare il contrasto sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno fatto molto di più: hanno ricomposto le membra disiecta di una materia - quella del risarcimento del danno non patrimoniale - divenuta farraginosa, indecifrabile e dagli esiti giudiziari spesso imprevedibili in un vero e proprio “sistema”, che finalmente si presenta organico, razionale e coerente.
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L'indennizzo diretto non esclude l'esperibilità dell'azione ordinaria ex art 2054 cc Riduci
Il nuovo sistema di risarcimento diretto nei confronti della propria compagnia assicuratrice è una facoltà e non consente di ritenere escluse le altre azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato. Pertanto, non vi è esclusività, ma alternatività.
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Danno Morale e danno esistenziale: tramonto della tutela ? Le soluzioni possibili Riduci
  
23.06.09. di Luigi Fratini
 
1. PREMESSA
Nel presente intervento parleremo del danno morale ed esistenziale non solo dal punto di vista della Cassazione, ma soprattutto da quello degli operatori del diritto; evidenziando gli aspetti dogmatici, ma soprattutto quelli pratici, che  incontrano nella prassi quotidiana di frequentatori dei Tribunali  di quello che una volta era ll bel Paese della tutela risarcitoria
e che ora sempre più assomiglia al Paese del Caos.
Analizzeremo quindi la sentenza portante della Cassazione n.26972/ 2008 che si pone  in contraddizione netta con un filone evolutivo sia giurisprudenziale che dottrinale, il quale nel tempo ha costantemente dischiuso le categorie risarcitorie, ricomprendendo nelle medesime, ulteriori aspetti e profili, sintetizzabili nel concetto di tutela allargata.
 
Per meglio comprendere la portata rivoluzionaria in negativo della sentenza, partiamo dalla fine, che rappresenta il punto di arrivo di un lungo ragionamento, molto articolato e a tratti contraddittorio. Nella parte che riguarda il danno morale, ad esempio,  si dice espressamente :Determina quindi  duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale.
Questa affermazione purtroppo non lascia spazio al dubbio, è precisa e tagliente come  un bisturi e il primo effetto pratico negativo è quello di aver comportato, il venir meno della liquidazione del danno morale da parte di molte compagnie assicurative già nella fase stragiudiziale.
Pertanto e in definitiva è prevedibile una  ricaduta sociale disastrosa, poiché tale sentenza non solo determina la compressione della tutela, ma stravolge categorie di pensiero oramai stratificate e frutto di una elaborazione concettuale lunga e sofferta. Alcune di esse come il danno biologico sono espressamente previste dal Codice delle Assicurazioni. Le altre come il danno esistenziale, il danno morale, il danno estetico, sono penetrate lentamente nella coscienza collettiva, divenendo patrimonio della cultura generale.
 
Perché parliamo di Ricaduta Sociale?
Come tutti sanno secondo il sistema tabellare vigente, il danno morale era liquidato perlopiù nella misura da 1/3 alla metà. Poiché stiamo parlando di ricaduta sociale è bene sapere che poiché i risarcimenti assicurativi erogati in Italia nei passati anni, ammontano ad una media di 3 miliardi di euro all’anno, ecco che con un semplice colpo di spugna, le Compagnie assicurative si trovano a risparmiare almeno 1 miliardo di euro.  Non si tratta di una previsione azzardata, poiché già da ora la più parte delle compagnie assicuratrici non liquidano più il danno morale nella fase stragiudiziale.
 
2.  Il Tramonto delle categorie giuridiche e concettuali
Possiamo quindi chiederci:  perché è avvenuto ciò e perché tale sentenza ha effetti così dirompenti sulle dinamiche risarcitorie?
Tale sentenza sancisce il tramonto delle categorie risarcitorie dei danni, comunemente intese, danno morale, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno estetico, danno alla vita sessuale.
Le Sezioni Unite affermano, che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, quali danno morale, danno biologico, danno esistenziale, danno da perdita del rapporto parentale, risponde ad esigenze meramente descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Non esistono diritti del tutto immaginari, come il  diritto alla   qualità della vita,  allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici.
In questa nuova prospettazione è invece al danno biologico che va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva, tale da includere anche il danno morale.
· Ma e’ possibile includere il danno morale nel danno biologico?
Non è possibile far rientrare anche il danno morale nell’ambito degli artt. 138 e 13915 del Codice delle assicurazioni, perché quando fu scritto il Codice della assicurazioni, il danno morale era sempre separato da quello biologico, con la conseguenza che non è legittimo ritenere che il legislatore del 2005 abbia fatto riferimento ad un contesto normativo - giurisprudenziale in cui il danno biologico assorbe il morale; ne segue che ritenere il danno morale assorbito nel biologico, vorrebbe dire vulnerare, non soltanto la lettera della legge, ma anche la sua ratio ispiratrice.
 
Ciò nonostante, la via tracciata dalle Sezioni Unite è chiara: ogni richiesta risarcitoria, anche se comprensiva di danno morale, esistenziale, estetico, dovrà essere formulata in termini di danno biologico. Come si vede, si tratta di una vera rivoluzione, che ha sancito non solo il tramonto delle categorie risarcitorie, ma che obbliga tutti gli operatori del diritto ad abbandonare gli orizzonti conosciuti. Ciò non sarebbe un male in sé, laddove servisse a meglio tutelare i danneggiati, ma come vedremo, non è affatto così’.
 
3. La Remissione alle sezioni Unite
Vediamo come e perché, analizzando  la sentenza delle Sezioni Unite 26972 dell’ 11 Novembre 2008 e il suo   antefatto storico.
Un certo signore, il danneggiato in questione, venne sottoposto nel maggio del 1989 ad intervento chirurgico per ernia inguinale sinistra a seguito della quale, subì la progressiva atrofizzazione del testicolo sinistro,  che gli fu asportato nel giugno del 1990 in seguito ad inutili terapie antalgiche.
La corte d'appello di Venezia  con sentenza n. 1933/04 ha rigettato il gravame dello stesso,  sulla base della considerazione che la perdita del testicolo non aveva inciso sulla capacità riproduttiva, provocando un limitato danno permanente apprezzato nella misura del 6%.
La terza sezione della Cassazione, dopo aver  rilevato che il ricorso investiva una  questione di particolare importanza, in relazione al danno esistenziale, ha rimesso la causa al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, cosa che poi è stata puntualmente fatta.
E’ da tale rimessione che nasce la decisione delle Sezioni Unite.
 
4. Gli otto quesiti della rimessione alle Sezioni Unite
L'ordinanza di rimessione  alle Sezioni Unite  è accompagnata da otto complessi quesiti, di cui ricordiamo: il concetto di lesione del fare aredittuale della vittima in relazione a valori costituzionalmente tutelati, il concetto di danno esistenziale e suoi criteri di liquidazione, il regime della prova del danno esistenziale, la tipicità del danno non patrimoniale, il danno tanatologico o da morte.
 
Come rispondo a tali quesiti le Sezioni Unite?
Rispondono sostanzialmente negando l’autonomia del danno morale ed esistenziale, proclamando cioè che il danno morale ed esistenziale non sono  autonome categorie risarcitorie, ma risultano  assorbite dal danno biologico.
 
5. La Situazione del danno esistenziale prima della sentenza delle sezioni unite.
Prima della sentenza delle Sezioni Unite, il danno esistenziale era riconosciuto apertis verbis.
Anzitutto dalla Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 233/2003, ha tributato un espresso riconoscimento alla categoria del "danno esistenziale, da intendersi quale terza sottocategoria di danno non patrimoniale.
Ma la stessa Cassazione, soprattutto con la sentenza delle Sezioni unite n. 6572/2006,  ha dato una precisa definizione del danno esistenziale, come  lesione del fare areddittuale della persona. Ne deriva che con tale sentenza non solo la Cassazione smentisce se stessa, ma si pone in contraddizione con la stessa Corte Costituzionale.
 
· Quale era la situazione del danno morale?
La situazione del danno morale,era ancora migliore essendo lo stesso addirittura tabellato. L’adozione di tabelle aveva l’innegabile pregio di velocizzare e facilitare il calcolo dello stesso, per i  giudici e gli  avvocati anzitutto, ma anche per i danneggiati, ai quali poteva essere data una chiara risposta relativamente al quantum debeatur, cioè al valore del loro danno. Dello stesso inoltre si parlava apertamente anche nelle discussioni profane, a significare oramai, come  tale termine avesse assunto per la congerie dei consociati una precisa valenza.
  
6. Storia ed Evoluzione delle categorie risarcitorie
La Storia ed Evoluzione delle categorie risarcitorie è fortemente incatenata ai due articoli portanti, vale a dire all’art. 2043 e all’art. 2059.
In entrambi i casi tuttavia, rispecchia l’evoluzione della sensibilità sociale, verso una serie di problemi, posti dalla crescente percezione della insufficienza della tutela, dinanzi ad un mondo nel quale le istanze sociali e di protezione, avanzate dai cittadini alle istituzioni, divengono maggiori e più pressanti, in concomitanza con lo sviluppo della coscienza sociale collettiva, che percepisce in modo sempre più distinto i  diritti inalienabili dell’uomo.
Insufficiente e generica appare allora  la tutela evocata dall’ 2043 cc., ovvero : Qualunque fatto doloso e colposo che causa ad altri un danno ingiusto obbliga chi ha commesso il fatto a risarcire il danneggiato.” 
Ora, non v’è chi non veda come tale configurazione del danno, benché tecnica ed apparentemente omnicomprensiva, abbia due carenze strutturali:
Veda il danno dal punto di vista esclusivamente oggettivo, cioè dal punto di vista della sua proiezione nella realtà; ma non tenga conto affatto della sofferenza interiore   causata da tale danno e cioè dell’aspetto dinamico, che scava nell’uomo e la cui durata spesso va oltre la stessa sofferenza fisica;
Non contenga una definizione del danno; con la conseguenza che i molteplici e variegati effetti del danno sul valore uomo, potranno essere risarciti, se e solo se, vengano inseriti in una categoria concettuale giuridicamente accettata dalla Giurisprudenza.
 
Ma egualmente complessa appare l’ interpretazione dell’art. 2059 CC, che riguarda espressamente il danno non patrimoniale, risarcibile nei soli casi previsti dalla legge.
In un primo momento la giurisprudenza, ritenne che il danno non patrimoniale fosse risarcibile solo in presenza di un reato e ne individuò il contenuto nel cd. danno morale.
Successivamente, la categoria conobbe una lenta ma decisa        evoluzione, cosicchè si riconobbe la lesione del danno morale nell’ impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; o nel mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo.
O nell’adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi.
In buona sostanza si riconobbe la tutelabilità, se e allorchè la lesione del diritto, fosse presidiata da valori costituzionalmente rilevanti.
Successivamente assistiamo all’ampliarsi ulteriore della tutela verso nuovi orizzonti, non più ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma quelli attingibili  dal complessivo sistema costituzionale, in relazione ai nuovi interessi emersi nella realtà sociale.
Per tornare al concetto generale di danno non patrimoniale rammentiamo, che all’interno della figura del danno non patrimoniale sono inclusi: il danno biologico, il danno morale ed esistenziale.  
Si è visto tuttavia, come intorno all’identificazione ontologica del danno non patrimoniale e dei suoi confini, è stata generata, un’infinità di discussioni e difficoltà interpretative. E’ proprio da tali difficoltà che prende le mosse il ragionamento delle Sezioni Unite.
 
· Possiamo quindi chiederci : come si pongono le Sezioni Unite dinanzi a tali difficoltà interpretative?
Le Sezioni unite partono dalla considerazione che il danno non patrimoniale è tipico in quanto risarcibile nei soli casi previsti dalle legge e perciò si contrappone al  risarcimento del danno patrimoniale, che è invece  connotato da atipicità, poiché l'art. 2043 c.c. parla di lesione di qualsiasi  fatto doloso o colposo.
Da tale constatazione, secondo le Sezioni Unite, discenderebbe la  conseguenza che laddove venissero concepite categorie generali, come quella del danno esistenziale, il danno non patrimoniale perderebbe il carattere della tipicità ed entrerebbe nella disciplina dell’ art. 2043, uscendo da quella del 2059. Da ciò deriverebbe che sarebbe risarcibile qualsiasi specie di danno, anche se non previsto dalla legge.
In un’ottica evolutiva ciò non sarebbe un male, poiché dove è un male deve esserci il rimedio, secondo il noto brocardo.
Ma non è così nel mondo parallelo  e alieno generato da questa sentenza, che frena in modo pesante sulle istanze risarcitorie, introducendo problemi anzitutto sulla identificazione del danno, poiché è ben difficile per chiunque anche a livello di logica elementare, sovrapporre il  danno biologico, che riguarda la sfera fisica tangibile, ad un danno morale che attiene la sfera volatile dell’interiorità  e del sentire. Ma ancor più difficile sarà operare a livello di prova del danno, come vedremo.
 
· Poste tali premesse ed evidenziate tali contraddizioni, possiamo chiederci, se i giudici si siano uniformati o se vi siano  delle sentenze difformi e successive della Cassazione rispetto alle Sezioni Unite.
Nel senso dell’autonomia del danno morale e anzi che il danno morale possa essere superiore a quello biologico:  (Cassazione civile , sez. III, sentenza 12.12.2008 n° 2919118, pres. Marrone, est. Petti) ove  “In relazione all’ art. l della Carta di Nizza e al Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 190 /2008, si colloca la Dignità umana come la massima espressione della integrità morale e biologica, di talchè  si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute
 
· Possiamo ritenere la Sentenza delle Sezioni Unite vincolante per giudici, avvocati e interpreti?
La risposta è no!
Abbiamo anzitutto l’orientamento della Corte Costituzionale, che è rimasto fermo nel riconoscimento della esistenza del danno morale ed esistenziale.
Abbiamo tuttavia anche una recentissima pronuncia del  Legislatore che in materia diversa   ha postulato la esistenza del danno morale per i danni cagionati alle nostre truppe in servizio militare all’estero.
Si tratta del d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 (Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 24410). L’art. 5 del suaccennato decreto, introduce criteri legali per la determinazione dell'invalidità permanente, nel modo che segue.
% di IP
 
Invalidità permanente
 
La percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il DM 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915
% di DB
 
Danno biologico
La percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni
% di DM
 
Danno morale
La determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico.
% di IC
 
Invalidità complessiva
la percentuale di invalidità complessiva (IC), che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB+DM+ (IP-DB)
Due rilievi sono importanti.
1)                       Il Legislatore “collega” il danno biologico del decreto a quello al  Codice delle assicurazioni private
2)                       Nella determinazione del danno morale, si deve tenere conto della “lesione alla dignità della persona”. Dal che discende che il Legislatore richiama la giurisprudenza, che ha dichiarato l’autonomia ontologica del danno morale, facendone presidio della dignità umana, ed è assolutamente chiaro poiché ricorre alle formule matematiche, sommando il danno morale a quello biologico.
 
· Possiamo quindi chiederci ma il danno morale è veramente scomparso?
Alla luce di quanto sopra la domanda è pienamente legittima e lo è ancor più laddove si consideri che in relazione alle fattispecie di decesso, le Sezioni Unite parlano espressamente di danno morale e che anzi lo stesso va a colmare quelle ipotesi nelle quali a causa del decesso prossimo o istantaneo del danneggiato era negato il danno biologico jure hereditario.
· Come è possibile quindi affermare la inesistenza di una categoria concettuale il danno morale, che viene invece resuscitata subito dopo, benché in ambito diverso?
Tali considerazioni inducono a ritenere che le affermazioni delle Sezioni Unite, siano disomogenee, frammentarie, contraddittorie e quindi criticabili da vari punti di vista. Ma che purtroppo in un campo così delicato producono e produrranno confusioni, divergenti interpretazioni, difformità di soluzioni e da subito una sostanziale decurtazione dei risarcimenti risarcitori, che si tradurrà inevitabilmente in un’implementazione delle cause, volte a reclamare il danno morale negato.
E ciò non contrasta con i principi portanti del nostro processo quali la concentrazione, l’immediatezza, la velocità, la semplicità, e quindi, in altre parole, una rapida, effettiva e reale tutela?
 
· Che dire poi del regime della prova da utilizzare per i giudizi futuri?
Con l’introduzione di un sistema apparentemente liberale, che ha di fatto privato l’interprete del sistema tabellare per quanto riguarda il danno morale, abbiamo una situazione in cui la libertà  è più un danno che un beneficio, poiché produrrà lungaggini, asperità, complicazioni di valutazione e difformità delle stesse anche per danni uguali.
 
· Cosa prevede la sentenza sul regime della prova del danno?
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, deve essere allegato e provato.
Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa.
E’ bene rammentare, che fino ad oggi, la prassi e la communis opinio riconoscevano all’evento traumatico la capacità di generare il danno. Se ad esempio, a seguito di una caduta dal motorino, determinata da illecito fatto di terzi, mi fratturavo la gamba,  era pacifico che il danno fosse in re ipsa.
A tale proposito un ulteriore passaggio curioso della sentenza è quello che riguarda l'accertamento medico-legale. Dicono le Sezioni Unite che benché si  tratti del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Così come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico- legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perchè deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni.
 
· Come dobbiamo quindi provare il danno?
Risponde la Corte per i pregiudizi non  patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002).
 
· Come utilizzare lo strumento delle presunzioni che viene qui sottolineato?
Dicono le sezioni Unite che il danneggiato dovrà allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto. Sembra, come si vede, una sorta di probatio diabolica o comunque una difficoltà di non poco conto.
Ricordiamo che l’interprete aveva delle tabelle risarcitorie, ora di fatto abolite,  per il danno morale con le quali fare chiarezza, confrontarsi con le controparti, spiegare ai propri assistiti quanto valesse il danno; uno strumento semplice che consentiva tutto questo che ora non esiste più e che se pure continuerà ad esistere dovrà essere riadattato in maniera problematica.
 Prove Nuove
Nell’incertezza dell’attuale situazione, abbiamo preparato una bozza di come dovrebbero ora essere articolate le prove per quanto riguarda il danno morale ed esistenziale; essendo una bozza è suscettibile di miglioramento, nel momento in cui si confronterà con la prassi. Laddove ne voleste una copia siete pregati di farne richiesta  alla mail del patronato Forense ovvero a studiolegalefratini@gmail.com .
IN VIA ISTRUTTORIA: sull’an debeatur chiede ammettersi:
Prova per testi, sulle circostanze di cui a seguire, relative ai danno morale ed esistenziale, danni qui definiti con tale sintagma, per mera comodità terminologicae pratica e senza alcuna pretesa classificatoria o categoriale:
 
Sul Danno Morale
1.                       Vero che, successivamente al sinistro, parte attrice ha lamentato più volte uno stato sofferenza e turbamento interiore, derivante dal trauma subito;
2.                       Vero che, successivamente al sinistro è stato sorpresa più volte in condizioni di ansia e paura, ricondotte dalla stessa al ricordo del sinistro subito;
3.                       Vero che, a seguito del trauma parte attrice è stata più volte sorpresa a girare per casa di notte, asserendo di non poter dormire e che prima del sinistro non ha mai avuto problemi di insonnia;
4.                       Vero che, successivamente al sinistro parte attrice ha mutato il suo carattere che da gioviale e aperto è divenuto depresso, triste nervoso e irascibile;
 
Sul Danno esistenziale
1.                       Vero che, successivamente al sinistro, parte attrice ha ridotto le sue dinamiche relazionali con la famiglia, rimanendo chiusa nella propria camera per molte ore;
2.                       Vero che, ha smesso di pranzare e cenare con la famiglia, come faceva prima;
3.                       Vero che, ha ridotto i contatti telefonici e la frequentazione degli amici, con i quali si vedeva assiduamente più volte la settimana;
4.                       Vero che, ha interrotto l’attività sportiva, attività agonistica  di …. alla quale si dedicava prima del sinistro … volte alla settimana;
5.                       Vero che, successivamente al sinistro, ha interrotto gli studi di liceo/ università di ;
6.                       Vero che, successivamente al sinistro, non ha più guidato la macchina/la moto, temendo il ripetersi di altro sinistro;
7.                       Vero che, successivamente al sinistro, non è più salito su auto/ moto, temendo il ripetersi di altro sinistro;
8.                       Vero che, successivamente al sinistro, manifesta timore quando si trova a camminare sulla  strada, poiché teme il ripetersi di altro sinistro; 
9.                       Vero che, successivamente al sinistro, ha interrotto la frequentazione di teatri e cinema, temendo per la sua incolumità, quando si trova in luoghi chiusi, a contatto con altre persone;
10.                   Vero che, ha interrotto i viaggi di piacere e di cultura che abitualmente faceva prima del sinistro;
 
18. CONCLUSIONI
 Veniamo adesso alle conclusioni, le quali pure dovranno essere mutate. Abbiamo preferito svolgere una domanda principale, rimasta esattamente uguale a quella di prima e una subordinata differenziata in base ai dettami della nuova sentenza. Il vantaggio di tale modus procedendi è che nella principale, facilitiamo il compito al magistato decidente, che potrà così identificare in maniera chiara e secondo il vecchi e acquisiti conteggi il tenore e il quantum della nuova richiesta. In buona sostanza gli semplifichiamo il compito, mentre nella subordinata, ci avvaliamo dello schema reso necessario dalla nuova sentenza.
IN VIA SUBORDINATA :
· Accertare e dichiarare, anche a mezzo di presunzioni, che la responsabilità del sinistro per cui è causa sia da ascrivere in via esclusiva/ concorrente al veicolo del convenuto Sig.   ;
· Accertare e dichiarare la lesione temporanea e permanente all’integrità psico- fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, come previsto dagli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni;
· Accertare e dichiarare la violazione dei diritti costituzionalmente tutelati, di cui agli articoli 32, 29 e 2 della Carta Costituzionale, nonché dei diritti tutti coperti da garanzia costituzionale e comunque dei diritti inviolabili della persona, nonché di quei diritti riconducibili agli articoli 2059 e 2043 e comunque dei diritti e /o interessi tutti, la cui violazione sia accertata in corso di causa;
· Conseguentemente e per l’effetto, condannare parte al pagamento in favore di parte attrice delle somme tutte atte a risarcire ogni danno patrimoniale o non patrimoniale, materiale o fisico o altra tipologia esistente o costituenda alla luce del nuovo orientamento espresso dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 2008, n. 26972, del 11.11.2008 e comunque di ogni danno subito o subendo, quale che sia la sua qualificazione giuridica o tecnica o medico legale, anche rivalutando o riadattando le tabelle utilizzate da Codesto spettabile Tribunale, purché in misura tale da risarcire il pregiudizio sofferto e subito nell’integralità; da liquidarsi anche, ove occorra, in via equitativa.
 
 Per Concludere
· Come possiamo quindi concludere?
Tirando le fila di questa lunga successione di concetti, notiamo anzitutto come nei vari Comparti dello Stato, esistano, fortunatamente , orientamenti difformi, egualmente importanti e significativi, vedi Corte Costituzionale e Legislatore, che tracciano un quadro diverso dell’area dei diritti risarcibili.
Vediamo anche che la sentenza in oggetto, si caratterizza per una spiccata antistoricità, poiché si pone in contraddizione con l’evidente evoluzione che caratterizza la tutela del valore uomo nell’epoca attuale.
La sentenza si limita a sconfessare i precedenti filoni della dottrina e della giurisprudenza, ma non riesce a sintetizzarli, in un superiore, più vasto e armonioso ordine  dialettico. Sembrerebbe in sostanza evidente, all’interno della stessa, una  certa rigidità,   quasi una Corruzione delle Idee che volge verso un’ interpretazione del diritto che fa marcia indietro e si pone  in contraddizione con  l’evoluzione del concetto di  tutela, che caratterizza il presente momento storico;  e  determina per tutti gli operatori del diritto la necessità  di una battaglia  e di un lavoro di squadra  per scongiurare la  decapitazione della giustizia; al fine di ricostituire quella Saggezza antica e mai dimenticata,  che rende il processo di costruzione ed interpretazione delle leggi, non una astratta sequela di elucubrazioni staccate dalla realtà, non un inseguirsi di sofismi lontani dal mondo,  ma un procedimento costruito a misura d’uomo e dei suoi bisogni.
 E’ questo  è il portato di tutta la nostra civiltà giuridica, Amici miei, che ha illuminato a lungo il mondo intero.
 
        
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Danno morale e danno esistenziale Riduci
11.06.09. di Emanuela Schillaci.
La materia del danno non patrimoniale è materia complessa e la sua complessità nasce dal fatto che la formulazione codicistica è frutto di un compromesso.
Com’è noto, il codice del 1865 non prevedeva  alcuna norma che riconoscesse la tutela del danno non patrimoniale e ciò aveva dato adito ad aspri contrasti giurisprudenziali e dottrinari, tra quanti lo ritenevano sempre risarcibile e quanti al contrario lo ritenevano risarcibile soltanto se avesse anche conseguenze economiche.
La questione venne risolta dall’intervento della Cassazione del Regno, che nel 1924 affermò a sezioni unite la irrisarcibilità del danno morale “puro”.
Su tale scorta il legislatore del 1942, al fine di garantire da un lato adeguata tutela risarcitoria alla vittima di fatti illeciti, dall’ altro di evitare una serie di domande pretestuose, lasciando alla legge il compito di valutare la meritevolezza del risarcimento adotta invece l’art. 2059 cod.civ.:”il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.
All’epoca unico caso determinato dalla legge era dato dall’art. 185 c.p., pertanto il danno non patrimoniale veniva risarcito soltanto in quelle ipotesi in cui il fatto illecito civile integrasse gli estremi del reato, da accertarsi in concreto (così la  Relazione al codice, dove si legge: “circa il risarcimento dei danni cd. morali (..) si è ritenuto di non estendere a tutti la risarcibilità che l’art. 185 del c.p. pone soltanto per i reati. La resistenza della giurisprudenza a tale estensione può considerarsi limpida espressione della nostra coscienza giuridica. Questa avverte che, soltanto nei casi di reato, è più intensa l’offesa all’ordine giuridico ed è maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo”)
Successivamente è intervenuta la Costituzione con l’enunciazione ed il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo e vi sono state disposizioni legislative che hanno riconosciuto espressamente i casi in cui la vittima di illecito ha diritto al risarcimento del danno non patriminiale al di fuori della materia penale: - privazione della libertà personale (L.117/1988) - durata non ragionevole del processo (L.89/2001),-illecito trattamento dei dati personali (d.Lgs 196/2003) - condotte o atti discriminatori (d.Lgs 215/2003) anche nei cfr. dei lavoratori (d.Lgs. 216/2003).
Tradizionalmente il danno non patrimoniale coincide con il cd. danno morale soggettivo: è  il patema o turbamento d’animo, l’afflizione soggettiva, il pregiudizio che vulnera beni diversi dal patrimonio della vittima.
Ben presto però la dottrina comincia a manifestare insofferenza nei confronti dell’art. 2059 cod.civ. perché questa norma  di fatto limitava la risarcibilità ad alcuni gravi pregiudizi (ad es. escludendola in tutti i casi in cui la responsabilità penale del danneggiante fosse stata affermata non in base ad un accertamento in fatto ma in base ad una presunzione di legge, ovvero nei casi in cui il fatto illecito, commesso con colpa, integrasse gli estremi di un reato punibile solo a titolo di dolo: per es. il danneggiamento).
Si poneva poi il problema del danno biologico.
Per sottrarre la nozione di danno alla salute all’area di applicabilità dell’art. 2059 cod.civ. ed impedire così che rimanesse privo di tutela, la dottrina dell’epoca ricorse alla tecnica cd. del travaso: si sostenne che l’espressione “danno non patrimoniale” utilizzata dall’art. 2059 cod.civ. non facesse riferimento a tutti i danni non patrimoniali ma soltanto ad una porzione ristretta di essa e segnatamente al “danno morale soggettivo” e così si disse:
“poiché la lesione della salute non si sostanzia in una mera afflizione soggettiva ma è causa anche di rinunce forzose alle attività quotidiane, essa non è disciplinata dall’art. 2059 cod.civ. ma dall’art. 2043 cod.civ. (Scognamiglio, Il danno morale in riv. Dir.civ. del 1957).
Tale impostazione fu a lungo condivisa da dottrina e dalla  giurisprudenza di legittimità, la quale, anzi, al fine di superare lo sbarramento del 2059 cod.civ., ha fatto ricorso anche alla cd. tesi del combinato disposto, affermando che la lesione di un diritto costituzionalmente protetto, anche quando non ne derivi un pregiudizio patrimoniale, costituisce un danno immediatamente risarcibile, in base al combinato disposto dell’art. 2043 cod.civ. e della norma costituzionale dettata a tutela dell’interesse di volta in volta leso (così il danno alla salute è stato riconosciuto e giustificato ai sensi dell’art. 2043 cod.civ. in combinato disposto con l’art. 32 cost., nascendo un tertium genus di danno, il cd. danno biologico: così la Corte Cost, già nel 1986 nella sentenza n. 184/1986 e poi nella sentenza n. 356/1991, ove si legge:
la considerazione della salute come bene e valore personale in quanto tale garantito dalla costituzione come diritto fondamentale dell’individuo nella sua globalità e non solo quale produttore di reddito impone di prendere in considerazione il danno biologico ai fini del risarcimento, in relazione all’integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana”
Così invece la Cassazione n. 6536/1990 definisce il danno biologico: “menomazione antomo-funzionale del soggetto, idonea a modificarne le preesistenti condizioni psicofisiche, e quindi ad incidere negativamente sulla sfera individuale, in ogni sua concreta articolazione ed indipendentemente all’attitudine della persona a produrre reddito: tale menomazione è sempre presente in ipotesi di danno alla persona e, quindi, va risarcita ai sensi degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c., in linea prioritaria rispetto ad ogni altro danno”;
Poi si  arriverà alla definizione di danno biologico resa dal legislatore nel  Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209/2005).
Di conseguenza si è pervenuti a restringere l’ambito di operatività dell’art. 2059 cod.civ ed i limiti risarcitori ivi previsti, al solo danno morale, svincolando per contro il risarcimento dei danni non patrimoniali dal richiamo ai “soli casi previsti dalla legge” e in applicazione di tale modello, la Suprema corte ha ritenuto risarcibile, anche in assenza di reato ed a prescindere dalla prova di qualsiasi pregiudizio patrimoniale, i seguenti danni, definiti non patrimoniali ma diversi dal danno morale:
- danno patìto dal minore in conseguenza della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del padre;
- danno da illegittimo protesto di un titolo di credito (Cass III n. 4881/2001);
- danno da lesione della reputazione (Cass. n. 6507/2001);
- danno da mancato godimento delle ferie da parte del lavoratore (Cass. n. 9009/2001).
Si è poi allargato l’ambito della tutela ex art. 2059 c.c.: se legittimato a domandare il risarcimento del danno morale è la vittima del reato e se, per lunghissimo tempo la Suprema Corte era stata unanime nel ritenere questo principio e negare, di conseguenza, che i prossimi congiunti della vittima potessero pretendere il danno morale, nel 1998 la Cassazione (per tutte, Cass. 4186/1998 e 10986/2003) abbandona l’orientamento tradizionale, ammettendo che anche i prossimi congiunti della vittima possono pretendere il risarcimento del danno morale a condizione che ne alleghino e dimostrino anche in via presuntiva l’effettiva esistenza e successivamente tale danno viene considerato “danno diretto” e non più danno riflesso (con la sentenza 9556/2002 le SS.UU. della Cassazione hanno affermato che la sofferenza dei prossimi parenti di una persona gravemente ferita costituisce una conseguenza “normale” dell’evento di danno e quindi risarcibile direttamente. La Corte ha altresì soggiunto che nell’accertamento del danno in esame il giudice non deve “rifugiarsi nel notorio” ma concretamente accertare, secondo quanto provato dall’attore, l’effettiva esistenza del pregiudizio morale. E’ stato pertanto giustamente escluso il risarcimento del danno ai prossimi congiunti della vittima di lesione, quando le lesioni non siano state seriamente invalidanti, sul presupposto che lesioni minime o prive di postumi non rendono configurabile una sofferenza psicologica inquadrabile nella nozione di danno morale Cass. 10816/2004).
Ancora, è stata ritenuta ammissibile la risarcibilità del danno morale anche quando la colpa dell’offensore non sia stata accertata in concreto, ma sia oggetto di presunzione legale (per tutte Cass. 7283/2003, Cass. 10482/2004) e si è sganciato il danno morale dalla sussistenza di un fatto illecito lesivo della salute della vittima.
Si è chiarito che non è il grado di parentela ma la comunanza di vita e di abitudini che giustifica il risarcimento del danno e si è altresì riconosciuto che anche le persone giuridiche possono subìre un danno morale (immagine, reputazione ecc).
La sentenza della Cassazione a SS.UU. del novembre 2008, nel suo tentativo, a detta di molti malriuscito, di sistemare la materia del danno non patrimoniale, prende spunto esplicito dalle sentenze gemelle del 2003 (Cass. 8827 e 8829) e dalla sentenza interpretativa di rigetto n. 233/2008 della Corte Costituzionale, affermando di volerne fare propria la lettura e di volerne completare il contenuto.
La Cassazione del 2003 e la Corte Costituzionale del medesimo anno, avevano fissato alcuni principi, che le SS.UU. del 2008 non discutono.
I principi sono  i seguenti:
-                                 il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona;
-                                 non è proficuo ritagliare all’interno di tale generale categoria specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo: ciò che rileva, ai fini dell’ammissione a risarcimento, in riferimento all’art. 2059, è l’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica;
-                                 il limite risarcitorio dettato dall’art. 2059 non opera se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti (cd. interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059);
-                                 la tutela risarcitoria della persona va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale: quest’ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto, del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso e dei pregiudizi diversi ed ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto;
-                                 la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi) ma soprattutto come mezzo per colmare la lacuna, secondo l’interpretazione ora superata della norma citata, nella tutela risarcitoria della persona, con la conseguenza che non ha più ragione di essere la “tendenza alla dilatazione degli spazi propri di altre voci di danno”.
In sintensi, secondo il suddetto orientamento, il danno giuridicamente rilevante rientra nella categoria dei danni patrimoniali (2043 cod.civ) o in quella dei danni non patrimoniali (2059c.c.) e questi ultimi possono assumere forme diverse e possono consistere sia nel turbamento psichico soggettivo (o danno morale in senso stretto) sia nella lesione della salute (danno biologico) sia in un qualsivoglia turbamento delle consuete abitudini di vita.
La ricostruzione fornita dalle sentenze gemelle del 2003 di cui abbiamo finora parlato, lasciava insoluti alcuni problemi applicativi:
-                                 ll danno non patrimoniale è uno o è costituito da più danni?
-                                 Quali sono gli interessi personali di rango costituzionale la cui lesione consente la risarcibilità del danno non patrimoniale anche al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 2059 cod.civ? (infatti una costituzione “lunga” come la nostra, può offrire parecchi spunti per invocare la risarcibilità di pretesi danni non patrimoniali anche nel caso di fattispecie bagatellari: rottura del tacco della scarpa alle nozze, blackout mi impedisce di vedere la partita della Roma, taglio dei capelli sbagliato);
-                                 Qual è il confine fra il danno morale e il danno da lesione di interessi di rilievo costituzionale? Come si evita il rischio di duplicazioni risarcitorie? Le fattispecie sono molto simili ed il rischio è forte. Si pensi a chi ha subìto una menomazione gravissima come l’amputazione di un arto: sofferenza psichica e mutamento della abitudini di vita si sovrappongono.
La Cassazione a SS.UU. premette di condividere e far propria la lettura, costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod.civ, data dalle sentenze n. 8827 e 8829 del 2003 e di limitarsi a completarla.
Così viene completato lo schema già definito nelle sentenze del 2003:
1.                            bipolarità del sistema della responsabilità aquiliana: da un lato il danno patrimoniale (art. 2043 cod.civ. atipico – qualunque danno patrimoniale ingiusto va risarcito), dall’altro il danno non patrimoniale (2059 cod.civ. tipico perché danno risarcibile solo nei casi determinati dalla legge o alla luce dell’interpretazione costituzionalmente orientata, nei casi li lesioni di specifici diritti inviolabili della persona).
2.                            superamento della visione del cd. danno morale soggettivo transeunte. Il danno morale nella nuova accezione è un pregiudizio così definito: sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.
In siffatta categoria generale del “danno non patrimoniale trova espressa previsione il danno non patrimoniale alla salute, riconosciuto prima in base alla previsione costituzionale dell’art. 32 cost. e ora dalla legge (Codice delle assicurazioni private, che così definisce il danno biologico: “…la lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”). Ma anche il danno biologico, come il danno morale, è uno specifico caso che rientra nell’ambito della categoria generale “danno non patrimoniale”, come  il danno da perdita del rapporto parentale (lesione dei diritti costituzionali di cui agli artt. 2,29 e 30 cost.): il catalogo dei casi determinati dalla legge o frutto di elaborazione derivante dalla lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059, dice la Cass., non costituisce numero chiuso.
3.                            In tale contesto, anche il danno esistenziale, inteso nel senso di compromissione del fare areddituale della persona, purchè conseguente alla lesione di un diritto inviolabile alla persona, può trovare il suo ingresso, la sua legittimazione ed il suo riconoscimento, mentre restano fuori dalla tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie, insoddisfazioni che vanno tollerate in quanto imposte dalla convivenza e dal contesto sociale (art. 2 Cost).
4.                            è risarcibile anche il danno non patrimoniale conseguente all’inadempimento delle obbligazioni: anche in materia di responsabilità contrattuale a seguito dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod.civ. è dato il risarcimento del danno non patrimoniale (si pensi ai contratti di protezione, che si concludono nel settore sanitario fra medico e paziente, si pensi al contratto fra allievo e istituto scolastico e si pensi ancora al rapporto di lavoro fra imprenditore e lavoratore).
Quanto al risarcimento, si ribadisce che questo deve essere integrale e che non vi devono essere duplicazioni risarcitorie.
Così: è duplicazione il risarcimento del danno biologico e della sofferenza morale che sia degenerata il patologia: qui il giudice dovrà personalizzare adeguatamente il danno biologico, ma non riconoscere l’una e l’altra voce.
E’ duplicazione il riconoscimento del danno morale, inteso come sofferenza morale, e del danno da perdita del rapporto parentale.
Sono voci del danno biologico il cd. danno alla vita di relazione, il danno da perdita o compromissione della sessualità ed il cd. danno estetico.
Spetta alla vittima delle lesioni fisiche alle quali segua dopo breve tempo la morte, e che sia rimasta lucia durante l’agonia in consapevole attesa della fine (cd. danno da agonia), il danno morale (mentre prima nulla si riconosceva, se non ai congiunti il danno morale diretto o biologico diretto).
Inoltre si conferma che il danno non patrimoniale è danno conseguenza: cioè deve essere allegato e provato, non è in re ipsa (perché sennò, dice la cassazione il risarcimento finisce per aver funzione di pena privata).
Come si prova il danno non patrimoniale?
Con l’accertamento medico legale, con la prova testimoniale, con la prova documentale e con le presunzioni legali, che potranno costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice.
Cosa cambia con questa pronuncia?
Intanto non mi sembra che possa ricavarsi da tale sentenza che il danno morale debba essere ricompreso nel danno biologico. E’ principio acquisito che il danno morale trovi riconoscimento anche nei casi in cui non vi sia lesione fisica.
Quindi, senz’altro può accettarsi di liquidare il danno morale (nella nuova accezione) personalizzando la liquidazione del danno biologico, ma questo non vuol dire che il danno morale venga ricompreso nella liquidazione del danno biologico. Oggi, invece di dire: spetta per il danno biologico tot, per il danno morale tot, dirò: spetta al danneggiato a titolo di danno biologico tot, ma tale somma, considerata la sofferenza morale, che può adeguatamente desumersi dal contesto concreto, tenuto conto dell’entità del danno ecc ecc, va aumentata nella misura di…., al fine di ricomprendere anche tale pregiudizio non patrimoniale.
Accertamento: Fino ad oggi il danno morale, nella concreta prassi giudiziaria, è stato sempre presunto ex art. 2727 cod.civ. e raramente accertato in concreto.
Tuttavia la prassi di ritenere il danno morale in re ipsa e di liquidarlo secondo criteri standard non sempre ha convinto e spesso è stato ritenuto soluzione non valida, perché può portare a disparità di trattamento quando  le medesime lesioni siano  subìte da soggetti di sensibilità diversa.
Anche alla luce dei nuovi principi affermati dalla corte a ss.uu., vi saranno casi in cui l’accertamento del danno morale, nella nuova accezione, sarà dai giudici presunto: si pensi ai casi di lesioni gravi e morte del congiunto: non è pensabile che ad una grossa lesione o alla morte del congiunto non segua la sofferenza morale. Qui il danno è proprio in re ipsa. Non è lo stesso invece se muore il lontano parente trasferito in America. Il problema è maggiore per la liquidazione.
Per la liquidazione, non esistono criteri obiettivi ma solo principi generali e parametri di riferimento.
Quantificare e liquidare la sofferenza morale è compito assai arduo, in quanto il dolore morale non è facilmente monetizzabile e difficilmente ristora dalla perdita subìta (si pensi alla sofferenza derivante dalla perdita di un congiunto).
Principio generale è che la liquidazione del danno morale deve essere compiuta valutando tutte le circostanze del caso concreto e al di fuori di ogni automatismo.
Quindi nella motivazione non può semplicemente dirsi “si ritiene equo” ma bisogna indicare gli elementi dei quali il giudice ha tenuto conto nella liquidazione del danno, anche se non è necessario che si fornisca una minuziosa e dettagliata dimostrazione di ogni elemento che ha portato il giudice a stimare in tale misura il danno, essendo necessario, ha detto la Suprema Corte nel 2003, che dimostri di aver tenuto presenti tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo (Cass. n. 9626/2003).
Parametri di valutazione sono:
1.                              l’entità oggettiva del danno (in base a tale criterio, nel caso di danno morale derivante dal delitto di lesioni colpose, il criterio di determinazione della somma dovuta è stato calcolato in base ad una frazione, generalmente oscillante tra un terzo e la metà, dell’importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, sulla scorta che maggiore è la lesione, maggiore sarà la sofferenza e consentendo in ogni caso una personalizzazione in base al caso concreto);
2.                              entità della colpa del responsabile (questo criterio ha comportato una serie di problemi, rischiando di far diventare il danno morale una sorta di pena privata, di sanzione).
Non sono criteri utilizzabili quelli delle condizioni familiari e sociali del soggetto leso e la realtà socioeconomica dove vive il danneggiato (per es. extracomunitario).
Il danno morale da morte del congiunto: quali sono i soggetti legittimati a domandare il risarcimento? Quali sono i criteri di liquidazione del danno?
A.                              i soggetti legittimati sono tutti i più stretti congiunti della vittima, il convivente more uxorio (che deve provare la stabilità e durevolezza del rapporto), no il coniuge separato se si provi che vi era un profondo dissidio fra gli ex coniugi,  si altri parenti pur se non conviventi a condizione che dimostrino di essere legati allo scomparso da un intenso vincolo affettivo.
B.                              Tutte le decisioni di merito concordano con la S.C. nell’affermare che il danno morale da morte va liquidato tenendo conto dell’età del defunto, di quella dei congiunti, della presumibile intensità del dolore da questi sofferto, della gravità dell’illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, tra i quali assume rilevanza primaria il patema d’animo, la sofferenza morale, rispettando l’esigenza di una razionale correlazione tra l’entità oggettiva del danno e l’equivalente pecuniario di esso, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto, evitando che la liquidazione del danno morale si riduca ad una somma meramente simbolica. Sulla scorta di ciò sono state nel 2007 adottate nuove tabelle di risarcimento del danno “morale” da morte del congiunto, finalizzate a garantire una adeguata personalizzazione del risarcimento, tenendo conto del fatto che, nella extimatio del danno da morte, vi sono molteplici fattori da tenere in considerazione ma alcuni di essi sono indefettibili: a) il rapporto di parentela fra vittima e superstite (più è stretto il rapporto maggiore è il danno); b) l’età della vittima e quella del superstite (il danno sarà tanto maggiore quanto minore è l’età, in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore); c) la convivenza tra vittima e superstite (quanto più stetta era la frequentazione tra vittima e superstite, tanto maggiore sarà il danno); d) composizione del nucleo familiare.
La tabella costituisce un valido tentativo di evitare disparità di trattamento e garantire la prevedibilità delle decisioni giudiziarie: è frutto di una elaborazione meditata, sulla scorta dell’esperienza maturata e dei dati statistici.
Ma è evidente che la Tabella costituisce un mero parametro di riferimento e quindi i valori indicati sono puramente orientativi. Nulla vieta al giudice, dandone adeguata motivazione, di liquidare somme maggiori o anche minori, ove lo richiedano le particolari circostanze del caso concreto.
In tale ottica e malgrado le previsioni della cassazione a ss.uu., essa può costituire ancora valido riferimento per la valutazione del danno non patrimoniale nella sua ampia accezione di danno biologico, sofferenza morale e lesione di interessi fondamentali della persona costituzionalmente garantiti.
Concludo con l’auspicio che la pronuncia in questione venga letta in chiave esclusivamente evolutiva, consentendo aperture e non certo involuzioni, attraverso la messa in discussione di principi già acquisiti. 
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Il danno morale e danno esistenziale dopo la pronuncia delle S.U. n. 26972 del 11.11.08 Riduci

30.04.09. di Luca Sposato.

Le 4 sentenze gemelle ( n. 26972-26973-26974-26975 ) delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008, chiamate a dirimere il contrasto sul danno esistenziale, confermano e consolidano quanto già espresso nel 2003 dalla Suprema Corte con le sentenze 7281, 7283, 8827 e 8828, oltre che dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 233,   delineando un nuovo quadro ermeneutico a fronte del quale assume particolare rilievo la categoria descrittiva dei pregiudizi esistenziali a fronte dello scolorirsi della figura del danno morale e del danno biologico.
 
La Cassazione   affermando che  “il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati ( danno morale,danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale ),  risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”, ha confermato il principio secondo il quale il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in categorie variamente etichettate, riconoscendo al danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva.
 
Ci si attendeva un intervento sistematico, chiaro e completo, mentre come per lo più è stato rilevato tali pronunce, stante la loro contraddittorietà su molteplici aspetti, non possono che non essere considerate una tappa del sistema risarcitorio, a dire il vero involutiva,   del danno non patrimoniale.
 
Il vero nodo da sciogliere resta il criterio che il giudice dovrà adottare per la liquidazione del danno atteso che si dovrà “procedere ad edeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
 
Dunque l’affermazione che il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale non costituiscono categorie autonome, ma hanno solo una valenza descrittiva nell’ambito del danno non patrimoniale, non significa che non debbano trovare adeguata tutela e avere rilevanza giuridica ai fini risarcitori.  Si legge, infatti, testualmente nella sentenza in esame: “è compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.
 
In sostanza tutto viene lasciato al potere discrezionale del giudice, ma aumentano le difficoltà per gli avvocati ai fini della formulazione della domanda e delle conclusioni. Il problema sarà se chiedere soltanto il danno non patrimoniale o anche le sottocategorie; quanto, poi, alle prove necessarie per il risarcimento dei danni non patrimoniali sarà necessaria allegazione e prova non soltanto per il danno esistenziale ma anche per il danno morale.  Senza parlare delle incertezze per le cause pendenti.
 
Non possono essere trascurate le ripercussioni che la sentenza delle Sezioni Unite potrà avere   sotto il profilo assicurativo, dove si assiste da tempo al tentativo di limitazione delle poste risarcitorie ad evidenti fini riduttivi del risarcimento del danno alla persona. Una sentenza che potrebbe avvantaggiare ancora una volta gli assicuratori che avrebbero buon gioco, magari facendo vedere alla vittima le pagine dei giornali a commento della sentenza, facendo credere ai danneggiati da micropermanenti, che non hanno diritto ad assistenza legale, in virtù delle norme sull’indennizzo diretto, che non esistono più né il danno morale né il danno esistenziale e che, solo per grazia ricevuta, liquidano il danno biologico.
 
DANNO ESISTENZIALE
 
La definizione del danno esistenziale accolta dalle Sezioni Unite è quella di danno provocato al fare areddituale della persona, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Dunque quei danni che attengono alla dignità della persona e che sono risarcibili in virtù degli artt. 1,2,4 e 35 della Costituzione.
 
La Suprema Corte, adeguandosi alle sentenze gemelle della Corte Costituzionale del 2003 che avevano salvato l’art. 2059 dalla incostituzionalità ricordando che esso ricomprende i pregiudizi esistenziali, affermando che “il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di danno” esprime con nettezza e con chiarezza il principio giuridico secondo cui tali pregiudizi sono risarcibili quando derivino, anche al di fuori dei casi previsti dalla legge, dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito della persona.
Ecco il vero capo saldo della sentenza espresso dalla Suprema Corte alla quale dobbiamo essere grati per avre fatto chiarezza sul punto in questione.
 
Tali pregiudizi non costituiscono una categoria a se stante ma costituiscono una categoria descrittiva, una sottovoce della categoria codicistica dei danni non patrimoniali, ormai risarcibili al di fuori dei casi di reato.
 
La Corte Suprema riporta il risarcimento del danno a un sistema bipolare che prevede solo due categorie, quella del danno patrimoniale il quale è atipico e trova fondamento e disciplina nell’art. 2043 c.c.  e quella del danno non patrimoniale, che è invece tipico e trova le proprie basi nell’art. 2059 c.c.,   aderendo a quanto contenuto nelle famose “sentenze gemelle” del 2003,  in cui si stabiliva che “non era proficuo ritagliare distinte categorie all’interno del danno non patrimoniale”.
 
Secondo la Cassazione, non esistono altre categorie di danno e il danno biologicocosì come delineato dagli art. 138 e 139 del d.lgs. 209/2005, quello che provoca una lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale; il  danno morale, relativo alla sfera interiore del sentire, ed il danno esistenziale, che comporta la compromissione delle attività realizzatrici ovvero dello svolgimento delle quotidiane attività, non costituiscono figure autonome, ma hanno semplicemente una valenza nominalistica all’interno dell’unica categoria del danno non patrimoniale.
 
CRITERI DI RISARCIBILITA’
 
E’ compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.
 
Al di fuori delle micropermanenti nel codice delle assicurazioni, il giudice può procedere alla personalizzazione delle tabelle operando una valutazione in via equitativa del danno morale all’interno del danno biologico anche da 1/3 alla metà del biologico, ma anche oltre,  in quanto non esiste alcun automatismo risarcitorio, dovendo far riferimento il giudice alla discrezionalità motivata poiché “ il danno morale è ingiusto così come il danno biologico e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l’integrità morale valga la metà di quella fisica. Il danno morale ha una propria fisionomia e precisi referenti costituzionali, attenenedo alla dignità della persona umana e, dunque, il suo ristoro deve essere tendenzialmente satisfattivo e non simbolico”, come ha stabilito la Cass. Civ. con sentenza n. 5795 del 4.3.2008.
 
Il risarcimento del danno non patrimoniale - si legge ancora nella pronuncia delle Sezioni Unite - è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile”.
Per quanto riguarda la regola della gravità dell’offesa si tratta di un criterio che non gode alcun riscontro normativo.
 
Il giudice potrebbe essere libero di non rispettare le tabelle risarcitorie delle micropermanenti in caso di sinistro stradale o della navigazione nel caso in cui ritenesse il risarcimento, in base a tale normativa,  non satisfattivo dell’effettivo pregiudizio subito dalla vittima, sia facendo riferimento allo stesso principio affermato dalle Sezioni Unite della “ necessità dell’integrale risarcimento del danno alla persona”, ma sopratutto con riferimento agli orientamenti della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo e, più recentemente, della convenzione di Lisbona, ratificata anche in Italia, che affermano che il risarcimento del pregiudizio alla persona deve essere integrale e ristorare tutti i pregiudizi negativi subiti dal “valore” uomo.
 
“Il fastidio causato per una mattinata dai fumi emessi da una fabbrica o il disagio di poche ore cagionato dall’impossibilità di uscire di casa per l’esecuzione dei lavori stradali” rientrano in quella dose di disagi quotidiani che ciascuno di noi è chiamato a tollerare per la comune convivenza; al contrario il malessere protratto per giorni, mesi o anni derivante da immissioni industriali o l’essere costretti sempre per giorni, mesi od anni a vivere reclusi in casa richiamano senza dubbio una dimensione inviolabile, che può variamente coinvolgere il diritto all’ambiente salubre, la libertà di domicilio o la libertà personale.
 
La conferma del resto che il principio della tolleranza a latere della solidarietà si adatta proprio all’ambito dei danni non patrimoniali si evince emblematicamente anche dall’esempio del sistema francese. Dopo la strenua difesa in passato di un uguale trattamento fra danni patrimoniali e non patrimoniali oggi dinanzi al dilagare incontrollato dei pregiudizi morali viene invocata una tolleranza reciprocache induce a ritenere risarcibile il danno non patrimoniale soltanto se la perturbazione eccede la soglia del sopportabile.
 
Rispetto al modello delineato dalla Cassazione, il danno esistenziale che guarda unicamente al cambiamento in negativo del facere finisce per elevare ad essenza del risarcimento solo la tecnica attraverso cui nel danno alla salute si procede alla personalizzazione del quantum.
Secondo tale prospettiva il danno del genitore che abbia perso un figlio dovrebbe misurarsi esclusivamente sul cambiamento della sua agenda esistenziale, con il rischio che, ove il danneggiato continui a svolgere la precedente grigia esistenza con il mero fardello del lutto, potrebbe ottenere un risarcimento inferiore rispetto al danneggiato vittima di ingiurie che riesca a provare il sacrificio di una precedente e sfavillante vita sociale e relazionale.
Così facendo viola, però,  l’esigenza di rispettare la pari dignità dei danneggiati e il principio di uguaglianza formale e fa regredire il sistema alla vecchia logica del danno alla vita di relazione, specchio indiretto del patrimonio del danneggiato.
 
La caratterizzazione del danno non patrimoniale quale danno conseguenza e non quale danno evento  richiede, poi, non solo la prova della violazione dell’interesse tutelato, ma anche la prova, in concreto, del pregiudizio subito dalla vittima, con l’eliminazione della categoria dei danni “in re ipsa”, sulla base della sola lesione dell’interesse protetto.
 
Le Sezioni Unite stabiliscono che per quanto concerne i mezzi di prova per il danno biologico si richiede l’accertamento medico legale. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà invece farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.
 
Attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e potrà costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri.
 
I pregiudizi esistenziali rientrano  in quella categorie di danni generaliche normalmente conseguono alla lesione e che perciò si possono presumere salvo la prova contraria. Essi devono venir richiesti ed allegati. 
 
Che nello sconvolgimento della vita famigliare vi sia un peggioramento oggettivo dell’esistenza dei soggetti coinvolti è nozione dell’id qod plerumque accidit, tuttavia se non verranno allegati non potranno venir concessi, in quanto non sono danni in re ipsa né, sia mai, danni evento, bensì danni conseguenza, che allegati possono venir provati per presunzione, salva  la prova contraria o salvo, una prova di una loro maggior consistenza che nel normale. 
L’attore potrà quindi avvalersi dell’id quod plerumque salvo a dimostrare che nella specie vi furono danni maggiori e più consistenti.
 
Per il risarcimento di entrambi i tipi di danno, morale ed esistenziale, è comunque necessario oltre che il requisito della gravità della lesione, la prova dell’effettivo danno subito, il cui oneroso compito di accertamento è demandato ai giudici di merito.
Il risarcimento  secondo l’orientamento delle Sezioni Unite non è mai in re ipsa: non è  risarcibile il danno-evento consacrato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 184 del 1986, bensì il danno conseguenza, perché se così non fosse, il risarcimento del danno non sarebbe più concesso in conseguenza all’effettivo danno subito, ma diventerebbe “una pena privata per un comportamento lesivo”.
 
Anche se una recentissima pronuncia della Corte di Appello di Palermo - Sezione III Civile ( Decreto 23 marzo 2009 n. 465 ) ha stabilito che, in conformità con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, per il danno non patrimoniale circa la durata non ragionevole del giudizio,  instaurato in base alla legge 89/2001 (tale termine è stato individuato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in linea di massima in un periodo di tre e due anni quale durata ragionevole, rispettivamente del giudizio di primo e secondo grado ), la prova è in re ipsa.
 
Dunque, il giudice ordinario potrà  disattendere l’orientamento delle Sezioni Unite e considerare il danno non patrimonuiale in re ipsa anche nel caso  di sconvolgimento della vita famigliare.
 
*****
 
Aspetto interessante della sentenza in esame è  il passo che prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale ponendo fine ad un contrasto sulla risarcibilità del danno non patrimoniale in tale ambito.  
Viene implicitamente riconosciuto il danno non patrimoniale anche alla persona giuridica se il fatto lesivo incida su una situazione giuridica dell’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione e, fra tali diritti, rientra l’immagine della persona giuridica.
 
Anche in questo caso è necessario, ai fini della risarcibilità, che tale inadempimento abbia leso valori o interessi costituzionalmente tutelati o che la tutela di essi sia stata prevista dalla legge, come avviene nel caso del contratto di lavoro.
Secondo le S.U., tale teoria troverebbe la propria conferma nello stesso art. 1174 c.c., dove si prevede che la prestazione oggetto dell’obbligazione “può corrispondere anche ad un interesse non patrimoniale”.
L’individuazione dell’interesse non patrimoniale leso va individuato nell’area del contratto, considerando la causa del negozio ossia la ragione per il quale lo stesso è stato posto in essere.
Questo è sicuramente il passo più innovativo della sentenza in esame, in quanto consentirà al danneggiato di evitare, come fino a oggi richiesto, l’instaurazione di due giudizi per il risarcimento del danno: l’azione derivante dal contratto per il risarcimento del danno patrimoniale e quella extra contrattuale per il risarcimento del danno non patrimoniale.
 
Nella prassi, il giudizio per il risarcimento del danno non patrimoniale non veniva instaurato per economia e per l’esigua liquidazione del danno non patrimoniale con perdita per il danneggiato  di una parte del risarcimento. Comunque, ciò veniva sovente evitato nella prassi attraverso il cumulo delle due azioni, contrattuale ed extracontrattuale, nello stesso giudizio.
Dopo la sentenza 26972/08,  oltre che evitare il macchinoso procedimento, il danneggiato potrà avere un esaustivo ristoro del danno subito in un unico giudizio instaurato con l’azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all’espediente del cumulo delle azioni.
 
DANNO MORALE
 
La Costituzione europea colloca il danno morale sotto il valore universale della dignità umana dotata di inviolabilità e garanzia costituzionale e risarcitoria piena.
 
 
L’aspetto più controverso della sentenza è quello relativo al punto dove si afferma che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa l’applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad una adeguata personalizzazione”.
 
Ciò non vuol dire che debba sparire il danno morale a latere del danno biologico se per danno morale si intende, nel rispetto della tradizione, la reazione emotiva rispetto all’impatto lesivo.
 
Occorre richiamare  la sensibilità sociale per riportare tale nozione nell’ambito non della sofferenza fisica o psichica, ma a quello della sofferenza morale, al soffrire non dell’individio, ma della persona, dovendosi far riferimento, parlando del danno morale, non alla sofferenza che l’individuo patisce per la ferita ma a quella che la persona subisce per la sua degradazione.
 
Le diversità di criteri di liquidazione della componente emotiva rispetto al danno biologico spiegano l’opportunità di mantenere distinte le due voci di danno come recepito nell’immediatezza dalla stessa Cassazione che con sentenza n. 29191 del 12.12.2008 emessa dalla terza sezione civile in un caso di   responsabilità  da circolazione stradale e, nel caso particolare, affrontando la questione relativa al danno biologico non patrimoniale ha emesso pronuncia inequivoca affermando testualmente che: “nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alle diversità del bene protetto, che pur attiene ad un diritto inviolabile della persona (ovvero la sua integrità morale) deve tenere conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute”.  
 
E’ allora chiaro che se biologico ha a che fare con l’accertamento nosografico mentre morale ha a che fare con i valori della persona i due concetti non si sovrappongono e corrono vicende parallele che non si intersecano. Viceversa se come fa il legislatore il biologico si estende al benessere sociale ed il morale si interpreta, come fanno anche le Sezioni della Suprema Corte, in termini di sofferenza soggettiva derivante dalle menomazioni subite e quindi al dolore nel significato più pieno del termine, allora morale e biologico sono destinati ad incrociarsi e sovrapporsi.
Ma  è un errore che deriva dal venir meno dei valori della persona in quanto tali e dalla perdita di significato della dimensione morale dell’esistenza personale.
Qualcosa che non può essere né approvato né assecondato in quanto non corrisponde affatto al nostro impianto costituzionale che del personalismo è invece impregnato.
 
DANNI BAGATTELLARI
 
Un danno esistenziale non potrà mai essere risarcito, osservano le Sezioni Unite, a fronte di “disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale”.
Non varrà, ai fini riparatori, invocare a fronte di tali ripercussioni “diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici.”
 
Per quanto riguarda la regola della gravità dell’offesa si tratta di un criterio che non gode di alcun riscontro normativo.
Tale regola si colloca in aperto contrasto con la logica costituzionale di primazia della persona sul patrimonio dando vita al paradosso della violabilità dei diritti inviolabili: per questi ultimi sarebbe, infatti, richiesto di dover tollerare le relative aggressioni, mentre in campo patrimoniale anche la minima lesione giustifica l’attivazione della salvaguardia aquiliana.
 
Proprio in un caso recente di malaugurato shock da danno televisivo è stata la Cassazione a dire che siccome il giudice di pace giudica secondo equità essa non può rivederne le conclusioni.
 
Nel diritto anglosassone, con riferimento   all’art. 8 comma 1 della Legge 848/1955 di ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dell’uomo e delle libertà fondamentali e con riferimento alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, è stato  affermato in un caso di ritardo dei servizi sociali nell’assegnazione di una casa adeguata ad un disabile che le categorie di danno che devono venire risarcite includono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione mentre, invece, i giudici delle nostre sezioni    ritengono chiaramente non meritevoli di tutela risarcitoria tali pregiudizi.
 
Né può condividersi la conclusione cui pervengono le Sezioni Unite in relazione alla perdita dell’animale da affezione affermando che “non è ammesso il risarcimento del pregiudizio sofferto per la perdita di un animale ( un cavallo da corsa ) incidendo la lesione su un rapporto, tra l’uomo e l’animale, privo, nell’attuale assetto dell’ordinamento, di copertura costituzionale”.
Oltre al rapporto affettivo, a volte innegabile, con l’animale è risaputo che la compagnia di un animale allontana un eventuale senso di isolamento e solitudine; per non parlare dei casi in cui l’animale svolge un ruolo fondamentale nella stessa esistenza del suo padrone ( come ad esempio il cane per il cieco ), o la importante funzione anche terapeutica nella cura di alcune malattie depressive legate anche a disturbi alimentari, quali l’anoressia e la bulimia.
La perdita dell’animale da affezione non può essere sbrigativamente liquidata come irrilevante nel nostro sistema risarcitorio.
 
DANNO TANATOLOGICO
 
La questione se costituisca peculiare categoria di danno non patrimoniale il comunemente detto danno tanatologico o da morte immediata trova soluzione nel punto in cui la Suprema Corte a scioglimento del quesito n. 7 proposto dall’ordinanza di rimessione n. 4712/2008 afferma che potrà essere liquidato un danno di carattere morale in caso di lucida agonia della vittima poi deceduta.
Già nel 2001 la terza sezione della Cassazione Civile con sentenza n. 4783 aveva ravvisato che “nel caso di morte di un soggetto è assolutamente consolidato il principio che distingue tra la lesione del bene della vita (sanzionata penalmente e civilmente con la configurazione di un danno morale) e il bene della salute, trasmissibile agli eredi del defunto nel solo caso in cui la morte sia sopravvenuta alla lesione dopo apprezzabile intervallo. Sulla base di questa distinzione ne consegue che il danno da perdita della vita non è risarcibile "iure successionis", ancorchè "de iure" condendo" sia auspicabile una riforma che superi la discrasia che si crea tra la morte immediata e lesioni mortali, con conseguente disparità di trattamento per i superstiti”.
 
Ancora prima la stessa sezione della Cassazione con sentenza n. 1704 del 25/02/1997 (Consigliere Preden relatore) aveva affermato che: “il risarcimento del danno non patrimoniale, sofferto in vita da persona deceduta in conseguenza di lesioni provocatele dall’altrui fatto illecito e dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni subite, può essere chiesto da ciascuno degli eredi, in tale qualità e nei limiti della rispettiva quota, senza che a ciò sia d’ostacolo la domanda da essi proposta quali prossimi congiunti della vittima per il ristoro del danno loro spettante iure proprio a causa della morte del congiunto, trattandosi di danni diversi oggettivamente e soggettivamente, per essere il primo lo stesso danno subito dal de cuius, ripartito pro quota fra gli eredi ed il secondo quello sopportato dal congiunto in conseguenza della morte del familiare, suscettibile, in caso di pluralità di congiunti, di diversa graduazione secondo l’intensità del legame”.
 
Le Sezioni Unite con la pronuncia del 11.11.08  espressamente affermano: “il Giudice potrà correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita, dopo breve tempo, la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine”.  
La sofferenza, in tal caso, si è già maturata in capo alla vittima deceduta ed i prossimi congiunti hanno diritto al risarcimento iure hereditatis a prescindere dall’ulteriore diritto risarcitorio iure proprio per lesione o cessazione del rapporto parentale previsto e protetto dalla Corte Costituzionale.
 
E’ evidente che, in questo caso, il risarcimento non contemplerà il ristoro del danno biologico , ma del solo danno morale / sofferenza psichica, che assume autonoma dignità di voce di danno risarcibile.
 
In sintesi, il dolore / sofferenza che, per sua natura, è destinato ad essere transeunte ( la morte ne è causa d’estinzione, al pari della guarigione ) era e  resta risarcibile.
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