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Disciplina dell'poteca e del fermo amministrativo Riduci
Roma, 5.06.2006.  Disciplina dell’ipoteca e del fermo amministrativo nella riscossione esattoriale
1.Premessa
La materia in esame è disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, definito “Testo unico sulla riscossione”.
Tale testo nel corso degli anni è stato oggetto di aggiornamenti e rivisitazioni, fino a giungere all’attuale aspetto normativo.
Più precisamente, la legge 28 settembre 1998, n. 337, aveva incaricato il Governo di emanare uno o più decreti legislativi volti al riordino della disciplina della riscossione nonché al rapporto con i concessionari ad essa delegati.
Il primo provvedimento di attuazione della legge delega del 1998, il D.lgs. 22 febbraio 1999 n. 37, aveva innovato il testo precedente prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare il versamento diretto delle entrate dello Stato e degli enti previdenziali anche mediante delega ai concessionari della riscossione, abolendo altresì l’obbligo del “non riscosso come riscosso”.
Il D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, il secondo della legge delega, ha riformato il D.P.R. 602/73, stabilendo la generalizzazione della riscossione coattiva mediante ruolo di tutte le entrate dello Stato, ivi comprese quelle degli enti territoriali e degli enti previdenziali, realizzando altresì la concentrazione in un unico atto della cartella di pagamento e dell’avviso di mora; il decreto legislativo in oggetto ha inoltre apportato sostanziali modifiche riguardo la notifica della cartella di pagamento.
Delineato l’excursus storico della materia, si approfondiranno ora, più dettagliatamente, gli istituti del fermo amministrativo e dell’ipoteca, così come disciplinati nel testo di legge.
2. Il fermo amministrativo
2.1 Cenni generali
Il capo III del D.P.R. 602/73 intitolato “Disposizioni Particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati” all’articolo 86 recita: “Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.
Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri dell’Interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.”.
L’articolo 50 del D.P.R. 602/73, I comma, al quale fa riferimento il citato articolo 86, fissa in sessanta giorni dalla notifica della cartella il termine per l’inizio dell’esecuzione.
Il II comma precisa come, qualora l’esecuzione non sia stata intrapresa entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo nel termine di cinque giorni. Tale avviso perde efficacia decorsi inutilmente 180 giorni dalla notifica dell’atto.
2.2 Natura e giurisdizione
Esaurite le opportune premesse, è necessario verificare la natura che il legislatore ha voluto conferire allo strumento del fermo amministrativo.
Dalla collocazione delle norme, si ricava come tale mezzo sia fortemente caratterizzato dalla natura di strumento cautelare, diretto a creare le condizioni favorevoli per l’eventuale e successivo iter esecutivo; pertanto, la funzione del fermo si esplica nella conservazione del credito vantato.
Vari problemi interpretativi sono sorti in ordine alla qualificazione giuridica dell’atto ed al riparto di giurisdizione.
A sanare il contrasto insorto tra i Tribunali amministrativi ed i Giudici ordinari sono intervenuti prima il Consiglio di Stato e, successivamente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Come detto, il Consiglio di Stato, nella decisione n. 4689 del 13/09/2005, ha affermato che rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il fermo amministrativo di autoveicolo per mancato pagamento di cartelle tributarie.
Il ragionamento logico-giuridico, seguito dai Giudici di Palazzo Spada, ha preso spunto dalla originaria stesura del testo inerente il fermo amministrativo, così come disciplinato dal D.P.R. 602/73 e poi dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
La competenza a disporre il fermo, rileva il Giudice amministrativo, era stata indicata nella Direzione Regionale delle Imposte sui Redditi, allorché il concessionario avesse dimostrato l’impossibilità di eseguire il pignoramento per mancato reperimento del bene.
Nel successivo assetto normativo impresso dalla riforma del 1999, il fermo amministrativo è stato esteso alla generalità dei beni mobili registrati, mantenendo pur sempre l’originaria connotazione di strumento atto alla conservazione del bene.
Il Consiglio di Stato osserva altresì come, a differenza della precedente disciplina, che lasciava l’iniziativa del fermo all’Amministrazione titolare del diritto di credito ed al concessionario la sua esecuzione, la riforma del 1999, attribuendo al concessionario la potestà di dare corso alla misura conservativa, ha inteso semplificare ed accelerare la procedura.
Come appare evidente dalla collocazione sistematica e dal testo della norma che lo prevede, lo strumento in oggetto, pur non collocandosi ancora nella fase della esecuzione o degli atti esecutivi, costituisce un mezzo cautelativo ed anticipatorio degli effetti espropriativi dell’esecuzione stessa, sottraendo il bene all’uso al quale è destinato.
In tale contesto, il Consiglio di Stato ha ritenuto pertanto che, trascorso il termine previsto dal I comma dell’articolo 50, D.P.R. 602/73 – sessanta giorni dalla notifica della cartella - il concessionario può disporre il fermo amministrativo e che ciò conferisce al soggetto responsabile della riscossione non già un singolare potere autoritativo e discrezionale in vista degli interessi pubblici specifici affidati alla cura dell’Amministrazione concedente, bensì una potestà che si colloca nel quadro dei diritti potestativi del creditore, che trovano nel diritto comune la naturale collocazione e nel giudice ordinario quello naturale.
La controversia relativa al fermo, infatti, non riguarda né il tributo, né la materia del pubblico servizio, non costituendo, viceversa, altro se non l’espressione dello ius eligendi (diritto di scelta) attribuito al creditore nelle procedure esecutive.
Pertanto, il fermo amministrativo è atto funzionale alla esecuzione e come tale deve essere inquadrato fra gli strumenti di conservazione dei cespiti patrimoniali del debitore sui quali può essere soddisfatto coattivamente il credito.
In tale contesto, conclude il Consiglio di Stato, la cognizione delle controversie ad esso relative si sottrae alla giurisdizione del Giudice amministrativo, sia per quanto attiene quella costitutiva di legittimità (non essendovi provvedimenti amministrativi lesivi di interessi legittimi del titolare del bene che ne sia assoggettato), sia per quella esclusiva demandata a tale giudice.
A tale importante pronuncia, ha fatto seguito quella emessa dal Supremo Collegio, n. 2053 del 31 gennaio 2006, nella quale la Corte di legittimità ha affermato che dalla collocazione delle norme inerenti la riscossione coattiva ed in particolare di quelle inerenti il fermo amministrativo, si evince come tale strumento sia preordinato all’espropriazione forzata.
Precisa la Corte che, a sostegno di ciò, emerge come il fermo si inserisca nel processo di espropriazione forzata esattoriale, segnato da diversi momenti: l’iscrizione a ruolo del credito; la notificazione al contribuente della cartella di pagamento quale termine dilatorio di decorrenza per l’inizio dell’esecuzione ed infine la possibilità di iscrivere il fermo nei registri immobiliari.
Il fermo amministrativo, dunque, anche a parere della Corte, è un atto funzionale, preordinato all’espropriazione forzata nonché mezzo di realizzazione del credito.
Da ciò si evince che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo vada realizzata davanti al Giudice ordinario.
Sempre con riguardo alla carenza di giurisdizione del Giudice amministrativo, il Supremo Collegio ha infine osservato che con la richiesta di trascrizione del fermo nei Registri immobiliari, il concessionario non esercita alcun potere di supremazia in materia dei pubblici servizi, potere che, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, giustifica la giurisdizione del G.A..
2.3 Questionicostituzionali
Le questioni relative alla legittimità costituzionale dell’art. 86 D.P.R. 602/73 sono state ritenute manifestamente infondate.
Nell’ordinanza 24 giugno 2004 n. 188, infatti, il Giudice delle Leggi ha ritenuto la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del medesimo articolo sollevate con riferimento agli artt. 3, 24, 42 della Cost., nella parte in cui non consente al proprietario di un bene sottoposto a fermo amministrativo, alcuna tutela delle sue ragioni avverso il provvedimento di fermo.
Ed ancora, la Consulta ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Cost., nella parte in cui tali norme non prevedono come, in caso di applicazione del fermo amministrativo del veicolo, questo possa avvenire sui beni di proprietà del debitore solo fino alla concorrenza del doppio del credito complessivo per cui si procede e nella parte in cui non prevedono, quale presupposto necessario per l’applicazione del fermo, l’esperimento di un tentativo di pignoramento con esito negativo.
2.4 Questioni interpretative in ordine al Regolamento di attuazione
Altro aspetto che ha comportato notevoli problemi interpretativi è stato quello inerente la presunta mancanza del regolamento di attuazione, così come previsto dall’art. 86, IV comma, il quale espressamente recita: “Con il decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri dell’Interno e dei Lavori Pubblici sono stabiliti le modalità i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo”.
I motivi di censura e reclamo hanno tratto origine dalla mancata emanazione di tale decreto attuativo.
Ciò ha comportato una serie di pronunce nelle quali i giudici di merito hanno posto a fondamento delle proprie decisioni di accoglimento delle domande, la mancanza del decreto attuativo, ordinando conseguentemente di non dare seguito all’intentata procedura di fermo.
Anche alla luce di tali decisioni, il Legislatore con il D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito nella Legge 2 dicembre 2005 n. 248, ha stabilito, all’art. 3, comma 41: “Le disposizioni dell’art. 86 del D.P.R. 602/73 si interpretano nel senso che, fino all’emanazione del decreto previsto dal comma quarto dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni relative alla modalità di iscrizione e di cancellazione contenute nel decreto ministeriale 7 settembre 1998 n. 503, Ministro delle Finanze”.
Ciò ha donato nuovo vigore alle interpretazioni assunte dalle Agenzie delle Entrate con la circolare n. 221 del 1999 e la successiva risoluzione n. 64 del 2002.
Anche le decisioni dei Tribunali, a seguito di tale interpretazione autentica fornita dal Legislatore, sembrano essersi uniformate nel ritenere legittimo il provvedimento di fermo così come strutturato nella attuale stesura del testo.
Il Tribunale di Roma ha rigettato una domanda con la quale si chiedeva la condanna del Servizio Riscossione Tributi al risarcimento dei danni derivante dalla mancata disponibilità, da parte dell’attore, del proprio veicolo, ritenendo come la sopravvenuta disposizione dell’art. 3, comma 41, del D. L. 30 settembre 2005, n. 203, abbia reso applicabile in difetto del Regolamento di attuazione le precedenti disposizioni del Decreto Ministeriale 503/98.
 Il nuovo orientamento del Tribunale di Roma è stato confermato anche nella Sentenza n. 2345 del 2006, nella quale è stato ritenuto non più applicabile il precedente criterio, ove veniva individuata la carenza di potere del concessionario sulla applicazione della misura coercitiva, riscontrando l’impossibilità di identificazione del decreto di attuazione con il Decreto Ministeriale n. 503/98 - essendo stato lo stesso emanato anteriormente alle modifiche apportate all’art. 86 dalla legge 26 febbraio 1999 n. 46 – ritenendo sostanzialmente come, dopo l’entrata in vigore della Legge 248 del 2005, il fermo possa essere eseguito dal concessionario nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 503/98.
3. L’ipoteca
 
3.1 Cenni generali
L’articolo 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recita: “ Il concessionario può procedere ad espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro”.
Precisa il II comma dell’articolo in esame, come il concessionario non procede ad espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel I comma.
Da ciò emerge come l’agente della riscossione possa promuovere una procedura esecutiva immobiliare a partire da un importo di ottomila euro, dato quest’ultimo modificato dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Il succitato articolo 77 prevede poi: “Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.
Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’articolo 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi i sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione”.
Prima di esaminare tale articolo e soffermarci su quelle che sembrano essere le problematiche ad esso correlate, preme l’obbligo di aprire un breve excursus sull’istituto giuridico dell’ipoteca e sulle finalità dello stesso, così da metterlo in relazione con quanto previsto in materia di riscossione esattoriale. 
Il libro VI, titolo III, del codice civile è intitolato “Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale”; il capo IV è intitolato “Delle ipoteche”.
Già tali pochi elementi sarebbero sufficienti ad inquadrare l’ipoteca come uno strumento di garanzia del credito.
Per approfondire maggiormente il tema, facendo riferimento alla nota classificazione dei diritti, si rileva come, tra le più importanti distinzioni in materia di diritti soggettivi, trovino spazio i diritti reali che costituiscono la categoria più importante dei diritti assoluti ed attribuiscono al titolare una signoria piena o limitata su un bene.
Si può pertanto affermare come vengano definiti diritti reali tutti quei diritti soggettivi che assicurano al titolare un potere immediato ed assoluto sulla cosa.
A loro volta si suole distinguere i diritti reali in ius in re propria (es. proprietà), che attribuiscono ai titolari la più ampia sfera di facoltà sulle cose riconosciuta dall’ordinamento, nonché ius in re aliena,detti anche diritti reali limitati, che si esercitano su cose di cui altro è proprietario e si caratterizzano per un contenuto più limitato di quello della proprietà.
Gli ius in re aliena a loro volta si distinguono in diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia.
I primi, sono diritti che limitano il potere di godimento del proprietario della cosa (uso, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione e servitù); i secondi consistono nel vincolo giuridico cui è assoggettata la cosa per garanzia a vantaggio di un creditore.
I diritti reali di godimento sono il pegno e l’ipoteca.
3.2 Natura dell’atto e strumenti di tutela
Esaurita tale opportuna premessa, necessaria unicamente ad introdurre in maniera appena più esaustiva il discorso relativo all’ipoteca, così come disciplinata dall’articolo 77, D.P.R. 602/73, la circostanza che emerge con chiarezza è come, anche in questo caso, ci si trovi di fronte ad uno strumento di garanzia del credito vantato.
Tale strumento di conservazione del patrimonio che risulta essere, anche dai pochi elementi di diritto in precedenza osservati, pressoché inconfutabile, ha viceversa dato luogo ad una serie di dubbi interpretativi.
Le problematiche che maggiormente hanno impegnato i Giudici di merito, hanno riguardato la natura dell’atto e lo strumento di tutela offerto.
A fronte, infatti, di una iscrizione ipotecaria a carico di un immobile di proprietà del debitore-contribuente, le domande avverso tali procedimenti hanno spesso assunto la forma dell’atto di opposizione all’esecuzione di cui all’articolo 615 c.p.c.; tale configurazione giuridica dell’atto, anche in relazione a quanto in precedenza osservato, non è stata ritenuta appropriata alla fattispecie, non potendo considerarsi l’ipoteca un atto di esecuzione.
Non è sembrato neanche facilmente applicabile il disposto del I comma del citato articolo 615 del codice di rito, non essendo l’ipoteca, eventualmente al pari dell’atto di precetto, l’atto immediatamente precedente l’inizio del procedimento di esecuzione. Se del caso, infatti, l’opposizione all’esecuzione deve avvenire nei confronti della cartella di pagamento.
Infine, il provvedimento richiesto al Tribunale è finalizzato alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, risultando pertanto autonomo e distinto rispetto ad una eventuale esecuzione.
Molte sono state poi le richieste di provvedimenti di urgenza; anche in questa ipotesi tuttavia tale rimedio non è sembrato corretto.
Dalla lettura delle norme di diritto sostanziale, si osserva infatti come l’articolo 2884 cod. civ. stabilisca che la cancellazione dell’ipoteca deve essere eseguita dal conservatore quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo.
I provvedimenti di urgenza, viceversa, difettano proprio della natura di stabilità richiesta dal legislatore che, eventualmente, potrà essere acquisita unicamente con l’introduzione del giudizio di merito, la conferma del provvedimento concesso in sede cautelare ed, infine, il successivo passaggio in giudicato di tale pronuncia.
La ratio del legislatore esprime l’esigenza che la cancellazione non si fondi su un provvedimento suscettibile di riforma in senso sfavorevole al debitore, potendo una tale evenienza apportare un fondato pregiudizio alla garanzia reale del debitore ove le ragioni di questi, dapprima disattese, ottengano definitivo riconoscimento attraverso i mezzi di impugnazione all’uopo predisposti.
Su tali posizioni sembrano essersi uniformate le decisioni assunte dai Tribunali; ha osservato il Tribunale di Civitavecchia, per motivare il proprio rigetto del provvedimento cautelare richiesto, come: “…l’art. 77 del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 stabilisce che, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede; l’iscrizione di ipoteca non deve essere preceduta da alcun avviso o comunicazione, in quanto l’avviso di mora è prescritto dall’art. 50, co. 2 del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 solo quando è decorso più di un anno fra l’inizio dell’esecuzione forzata e la notifica della cartella di pagamento, mentre l’iscrizione di ipoteca non costituisce atto di esecuzione forzata – che ha inizio con il pignoramento del bene – ma atto con finalità di conservazione della garanzia patrimoniale e di sollecito dell’adempimento; parimenti nessuna preventiva autorizzazione deve essere richiesta dal concessionario al debitore, né per l’iscrizione dell’ipoteca, e tantomeno per l’individuazione dei suoi beni attraverso la consultazione dei registri immobiliari, che sono pubblici; l’art. 2884 c.c. dispone che la cancellazione dell’ipoteca è eseguita dal conservatore quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo, mentre il provvedimento ex art. 700 c.p.c. è connotato dalla provvisorietà dei suoi effetti e dall’inidoneità di acquisire l’efficacia della cosa giudicata”.
Il Tribunale di Grosseto ha, anch’esso, ritenuto come: “…la proposta domanda si rivela, in prima analisi, inammissibile, posto che – come è per giurisprudenza di merito assolutamente prevalente, cui ancorché indirettamente emergono conferme da giurisprudenza di legittimità e cui è stata data costante adesione, dalla quale il decidente non ha motivi per discostarsi, anche da questo Tribunale – per ottenere la cancellazione di ipoteca occorre una sentenza passata in giudicato ovvero altro provvedimento definitivo, natura che non può di certo riconoscersi ad una ordinanza di natura cautelare e provvisoria; che, ictu oculi, nella specie non può ravvisarsi neppure il fumus, rivelandosi – nei limiti della cognizione qui dovuta – il procedimento espletato dall’opposto immune da vizi e difetti macroscopici; che anche il periculum in mora appare difficilmente ipotizzabile, sia perché allo stato può parlarsi di effetti (fisiologicamente) meramente giuridici, sia perché in possibili, future più incisive ipotesi sono ipotizzabili altri e tipici rimedi giuridici;”.
Il Tribunale di Latina ha osservato in relazione ad una domanda cautelare promossa avverso una iscrizione ipotecaria e relativa anche all’iscrizione del ricorrente nelle liste del Centro Allarme Interbancario, come riguardo “…alla domanda cautelare, va osservato che, in base all’art. 2884 c.c., la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria deve essere eseguita dal conservatore solo quando “è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo”.
La ratio della norma è di evitare che la cancellazione dell’ipoteca possa avvenire in base ad un provvedimento suscettibile di riforma in senso sfavorevole al debitore e consentendola solo nel momento in cui l’ordine sia contenuto in un provvedimento ormai definitivo e non più modificabile. In caso contrario, infatti, le ragioni del creditore verrebbero irrimediabilmente compromesse, in quanto, attesa la natura costitutiva dell’iscrizione ipotecaria, egli, seppure successivamente vittorioso, non potrebbe comunque ripristinare lo status quo ante. Ed in effetti, la stessa giurisprudenza di Cassazione ha precisato che l’ordine di cancellazione, seppur contenuto in una sentenza non definitiva, può essere eseguito solo al momento del suo passaggio in giudicato (S.U. Cass. Sent. n. 626 del 21.03.67”.
Infine, anche il Tribunale di Roma ha affermato come: “… nel caso di specie, difettano tutti i requisiti di legge per concedere il provvedimento cautelare richiesto; che, in particolare, l’istanza del ricorrente è sostanzialmente volta ad ottenere un provvedimento di cancellazione d’ipoteca che, com’è noto, può essere disposta ex art. 2884 cod. civ. solo “con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo” (mai, dunque, con ordinanza di natura cautelare); che, infatti, la cancellazione ordinata con provvedimento d’urgenza (oltre a difettare del requisito della strumentalità) avrebbe l’effetto di rendere l’immobile liberamente disponibile vanificando l’azione amministrativa di recupero del credito; che, sotto il profilo del pericolo nel ritardo, occorre osservare che il pagamento delle somme di non rilevante entità richieste per la cancellazione dell’ipoteca, ancorché (asseritamente) non dovute, è pur sempre ripetibile, particolarmente nei confronti della pubblica Amministrazione, e non può costituire danno irreparabile”.
Appare pertanto corretto ritenere come lo strumento di tutela avverso l’iscrizione ipotecaria possa individuarsi in un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la cancellazione del provvedimento, qualora ne ricorrano i presupposti.
4. Considerazioni conclusive
Riassumendo, sulla base delle considerazioni svolte in ordine alla figura del fermo amministrativo, come disciplinato all’articolo 86 D.P.R. 602/73, si potrà affermare come lo stesso sia un rimedio di conservazione e garanzia del credito, preordinato all’eventuale processo esecutivo previsto dal legislatore.
Tale strumento è stato ritenuto ammissibile e lecito sulla base dell’interpretazione autentica fornita dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella Legge 2 dicembre 2005, n. 24, nella quale il legislatore, per quanto attiene il previsto Regolamento di attuazione, ha ritenuto applicabile il D.M. 503/98. 
La giurisdizione è attribuita al Giudice ordinario.
Per quanto concerne il provvedimento di ipoteca, si osserva come lo stesso sia disciplinato all’articolo 77 D.P.R. 602/73.
Tale strumento non necessita di una preventiva comunicazione - essendo l’avviso di pagamento, di cui al II comma dell’articolo 50, previsto unicamente nel caso in cui sia decorso un anno dalla notifica della cartella senza che sia stata intrapresa l’esecuzione con la notifica del pignoramento – e non costituisce un atto di esecuzione forzata – che ha inizio con il pignoramento del bene – potendo essere invece inquadrato come un provvedimento con finalità di conservazione della garanzia patrimoniale.
Anche per quanto riguarda la tutela in sede contenziosa, appare evidente come lo strumento esperibile non possa essere quello dell’opposizione all’esecuzione né tantomeno quello del provvedimento di urgenza, difettando in tale ultima ipotesi, gli elementi che caratterizzano la concessione del provvedimento anticipatorio, quali il fumus ed il periculum.
La giurisdizione anche in questo caso è attribuita al Giudice ordinario e la richiesta di cancellazione dell’ipoteca può essere ottenuta promuovendo un giudizio di cognizione avanti al Tribunale.  Enrico Fronticelli Baldelli.

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