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DOMANDA
RISPOSTA DI ANTONINO GALLETTI
Gentilissimo avvocato,
mio fratello nel 2008 ha partecipato ad un conorso indetto dalla Guardia finanza, ha supertao tutte le prove ag agosto gli è stato notificato l'esclusione dal concorso xke sempre nello stesso anno 2008 aveva partecipato ad un altro concorso , precisamente Carabinieri in cui era risultato idoeno ma non vincitore ( Le riporto art, 3 co.2 del bando della GdF " sono esclusi coloro che
nello stesso anno, abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso per la carriera iniziale di un altro Corpo di Polizia ad ordinamento civile o militare").
La scadenza del bando della Gdf era stata fissata al 29/12/08 ma con determinazione del 24/12/08 hanno prorogato la scadenza al 12/02/09. Mio fratello la domanda l'ha presentata il 22/12/08 ed è venuto a conoscenza di tale proroga solo nel emse di febbraio.
Ora Le chiedevo se c'era qualche possibilità di impugnare l'escluione per eccesso di potere e disparità di trattamento in quanto nel bando non è stabilita la possibilità di proroga, e poi perchè comunque si è data la possibilità a coloro che si trovavano nella stessa posizione di mio fratello di poter partecipare solo perchè hanno presentato al domanda lil 2 gennaio e se mi può indicare qualche riferimento normativo in merito.
RingraziandoLa anticipatamente, invio cordiali saluti.
 
 
Purtroppo l’interpretazione letterale del bando (“nello Stesso anno”) sembra dare ragione alla decisione dell’amm.ne che, peraltro, avrebbe potuto essere censurata dinanzi al Tar nel termine decadenziale di 60 gg. dalla data di conoscenza del provv.to di esclusione.
In effetti, la proroga dei termini ha avvantaggiato  coloro che hanno presentato la domanda nel 2009 (avendo già fatto domanda nel 2008 per altra FF.AA.), ma vedo troppi margini per una soluzione favorevole del caso.
Cordialità
Antonino Galletti
 
Egregio avvocato,
ho intenzione di istallare una insegna luminosa per il mio locale, ma oramai da oltre un anno sono alle prese con lungaggini burocratiche tra autorizzazioni e permessi.
Cosa posso fare?
Mi pare utile richiamare, innanzitutto, disposto dell’art. 2 della c.d. legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 s.m.i.), dove è previsto un termine massimo di durata pari a 90 gg. (in mancanza di un diverso termine fissato dalla singola Amministrazione interessata) per la definizione del procedimento.
Oramai, peraltro, è stato stabilito per legge (v. art. 2 L. 15/2005 che ha introdotto all’art. 2 della legge sul proc.to il “nuovo” co. 4 bis) che:
         il decorso del termine per l’ultimazione del procedimento rende superflua la notifica della preventiva diffida (ora perciò solo facoltativa) al fine del formarsi del silenzio-rifiuto e
         il giudizio amministrativo è proponibile finché perdura l’inadempimento dell’amministrazione e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del medesimo termine d’ultimazione del procedimento (l’istanza è comunque reiterabile) che è reso conosciuto dal privato in anticipo, in quanto adeguatamente oggetto di pubblicità (art. 4 co. 2 L. 241/90) e gli è finanche reso noto nella comunicazione d’avvio del procedimento (art. 8 lett. c-bis L. 241/90).
In definitiva, oggi al cittadino è consentito il ricorso al giudice amministrativo avverso il silenzio-rifiuto che può essere esperito subito dopo la scadenza del termine del procedimento (art. 2 co. 2 e 3 L. 241/90) con evidenti vantaggi in termini di certezza dei tempi del procedimento.
Caro avvocato,
mi è stato anticipato per le vie brevi il diniego d’accesso agli atti ad un procedimento di valutazione dei docenti presso l’università ed a breve mi perverrà il diniego espresso.
Come posso tutelarmi?
 
Caro Amico,
non sussistano motivi ostativi alla conoscibilità dei dati e/o dei documenti in possesso dell’amm.ne, purché il soggetto richiedente riesca a dimostrare di vantare un interesse personale e concreto, strumentale rispetto alla conoscenza degli atti o dei documenti che riuniscono i dati afferenti la fattispecie. Ebbene, secondo la migliore giurisprudenza, siffatto interesse in concreto:
a)           non può essere comune alla generalità dei cittadini (l’esercizio del diritto d’accesso, così come configurato nella L. 241/90 s.m.i., non è una azione popolare),
b)           non può essere emulativo o esplorativo,
c)            non può trattarsi del cosiddetto accesso informativo;
d)           non può essere preordinato ad un controllo generalizzato sull’operato dell’ amministrazione;
e)            non può comportare attività valutativa o elaborativa di dati da parte dell’amministrazione.
Mi è stato negato l’accesso agli atti di un procedimento: cosa posso fare?
In caso poi di diniego d’accesso nei confronti della motivata istanza del privato, ovvero in caso del protrarsi del silenzio dell’amministrazione per oltre 30 gg., è possibile per il privato adire la via giurisdizionale dinanzi al competente giudice amministrativo, senza neppure bisogno dell’assistenza necessaria del difensore, ovvero ricorrere alla speciale commissione per l’accesso istituita presso la Presidenza del Consiglio al seguente indirizzo: Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi- Via della Mercede, 9 00187 Roma.
 
 

  
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