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L'esperto risponde
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DOMANDA
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RISPOSTA DI ALBERTO BONU
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Egregio collega
desidero un confronto sulla seguente questione.
Dopo le SU in tema di remissione tacita della querela davanti al GdP quid iuris quando il querelante extracomunitario, contestualmente citato come teste, non è mai comparso all'udienza innanzi al Giudice di Pace (espulso dallo Stato italiano perchè clandestino pochi mesi prima dell'inizio del processo)? L'udienza è stata più volte rinviata.
Il querelante/teste è reperibile all'estero (si sa esattamente dove si trova) pertanto direi inapplicabile il 512 cpp, che postula una totale attuale impossibilità di assumere la prova; peraltro la circostanza dell'espulsione non era così imprevedibile dall'inquirente nel contesto concreto, dato che il querelante/teste, al momento della querela, risultava già irreperibile (certificato comunale versato in atti) da anni nel comune di residenza da lui indicato in querela: e allora sarebbe stato - ritengo - doveroso l'incidente probatorio all'epoca della querela.
Data la reperibilità all'estero concorda sulla richiesta di rogatoria?
Inoltre: il porsi consapevolmente come clandestino ed accettare l'altissimo rischio di fermo e poi di esplusione (infatti avvenuta) con la conseguente impossibilità di partecipare al processo cui si è dato luogo, non è da considerarsi incompatibile con la volontà di insistere nella querela? In caso di condanna del querelato mi paiono più d'una le disposizioni che verebbero violate, anche in linea con i principi a riguardo contenuti nella Convenzione dei diritti dell'uomo.
La ringrazio per l'attenzione
Porgo cordiali saluti
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Gentile Collega,
credo che il Procedimento Penale cui ha dato origine la denuncia-querela
sporta dal cittadino extracomunitario, sia destinato a subire tutta una serie
di rinvii fino alla prescrizione del reato.
Vi sono, infatti, evidenti difficoltà nel far si che il querelante possa
rientrare nel territorio italiano previa citazione a mezzo di rogatoria visto
il Decreto di Espulsione a suo carico e, in ogni caso, laddove il Giudice ne
autorizzasse la citazione, questi dovrebbe, per il tramite dell'Ambasciata
Italiana, ottenere un visto per l'Italia dal Paese dove si trova.
Per quel che riguarda, nel caso di specie, l'auspicato incidente probatorio
in fase di indagini, questo osta con l'art. 2 D.Lgs. 28/08/2000 n. 274 che
espressamente prevede la non applicabilità nei procedimenti innanzi al Giudice
di Pace. Pertanto, il P.M. titolare dell'indagine non avrebbe potuto procedere
in tal senso.
Cordialità, |
Egregio Avvocato,
in vista delle imminenti prove per l'esame di stato, mi è sorto un dubbio.
A parte in caso di costituzione di parte civile, quando è obbligatorio inserire in calce all'atto la procura speciale, oltre alla nomina?
La ringrazio anticipatamente per l'attenzione e Le porgo distinti saluti.
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Gentile Dott.ssa,
come specificato dall'art. 122 C.p.p. è la legge a stabilire i casi in cui per il compimento di uno specifico atto o per l'esercizio di una facoltà sia necessario il conferimento di una procura speciale al difensore.
Esempi classici, oltre a quello della costituzione di parte civile già ricordato da Lei, sono quelli della remissione della querela e della relativa accettazione prevista dall'art. 340 C.p.p., ovvero la richiesta della definizione del giudizio mediante un rito alternativo come il patteggiamento o il giudizio abbreviato.
Un'altra ipotesi possibile è quello della denuncia-querela che, se non sporta personalmente dal denunciante, può essere presentata alla Procura della Repubblica dal difensore nominato al quale sia conferita procura speciale per il deposito.
In ogni caso in cui sia richiesto il rilascio di una procura speciale da parte dell'assistito al proprio legale è fondamentale ricordarsi che l'avvocato deve sempre autenticare la firma del proprio cliente il quale, nel corpo della procura, deve specificare dettagliatamente la natura della facoltà che conferisce al professionista.
Cordiali saluti
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Egregio avvocato
volevo chiederLe:
1) in caso di incidente stradale ( motorino invadendo corsia opposta di marcia, effettua sorpasso andado a collidere con auto intenta a svoltarea sx) con sanzione, d aparte dei vigili per entrambi, il conducente del motorino fa querela per lesioni.
Il proprietario dell'auto impugna la multa ed il GDP sospende il giudizio per incompetenza perchè il fatto è connesso con u reato.
Intanto il conducente auto viene citato in giudizio penale per le lesioni. Come si può inserire la procedura di impugnazione della multa nel processo penale?
2) in caso di liquidazione e cancellazione di una società srl in corso di procedimento per ATP, si può agire in sede civile oltre un anno dalla cancelalzione ne confronti dei soci e dei liquidatori? si può agire penalmente, per quale imputazione??
RingraziandoLa anticipatamente, invio cordiali saluti. |
Rispondendo ai quesiti posti dalla gentile futura collega osservo:
1) Risulta strana ed incomprensibile la decisione del Giudice di Pace il quale ha ritenuto di essere incompetente su di una materia espressamente allo stesso devoluta. Semmai, qualora avesse ritenuto il Procedimento Penale pregiudiziale quanto all'accertamento del fatto avrebbe potuto sospendere il giudizio in attesa dell'esito del Procedimento Penale in corso.
2) Il quesito non è chiaro. Dal punto di vista penale se la domanda è di quali reati i sindaci, liquidatori, amministratori di fatto e di diritto possano essere chiamati a rispondere per condotte a loro imputabili la risposta e da ricercare nel R.D. del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e più in particolare negli artt 216 e segg.
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Egregio Avvocato Bonu,
Le scrivo in quanto avrei bisogno di un Suo parere riguardo un procedimento instauratosi innanzi al Tribunale del riesame di Roma.
La questione è la seguente: ho proposto in data 3/11/2008 una richiesta di riesame avverso una misura cautelare reale (trattavasi di convalida da parte del PM di sequestro probatorio eseguito dalla Polizia Giudiziaria).
La notifica della convalida del sequestro probatorio era stata effettuata al mio assistito in data 22/10/08 mentre al sottoscritto la notifica era pervenuta in data 27/10/08.
All’udienza di trattazione il Tribunale ha dichiarato inammissibile la mia istanza di riesame sul presupposto che il termine fosse perento in quanto a suo dire ai sensi dell’art. 324 c.p.p. il termine di 10 giorni per proporre l’impugnazione decorreva da quando l’interessato aveva ricevuto la notifica della convalida e quindi a far data dal 22/10/2008 a nulla rilevando la notifica al difensore il 27/10/2008.
Ritengo, invece, che il Tribunale del riesame abbia errato perché a mio parere avrebbe dovuto considerare quale termine ultimo dei 10 giorni quello del difensore. Potrebbe dirmi la sua opinione a riguardo?
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Egregio Avvocato,
ritengo che il Tribunale del riesame abbia correttamente dichiarato inammissibile la sua richiesta di riesame.
Infatti, l’art. 324 c.p.p. prevede che la richiesta di riesame avverso una misura cautelare reale possa essere presentata entro 10 giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro.
Benché la Procura della Repubblica, per prassi, provveda ad effettuare la doppia notifica (interessato- e/o danneggiato e difensore) il termine dei 10 giorni decorre dalla notifica del provvedimento all’interessato e/o danneggiato e non al suo difensore.
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Egregio Avvocato Bonu,
desidererei avere un parere in campo penale sul seguente quesito.
Dovendo difendere un mio assistito per un reato di bancarotta fraudolenta ho prospettato allo stesso la possibilità di patteggiare la pena innanzi al G.U.P.
Non volendo essere lui presente e volendomi conferire una procura speciale acta allo scopo, dovrà essere espressamente indicato nella stessa anche il calcolo attraverso il quale si giunge alla pena finale determinata oppure sarà sufficiente che egli rilasci al sottoscritto una procura speciale generica lasciando poi il compito della determinazione della pena al difensore che dovrà effettuare il calcolo su una predeterminata pena base e relativi aumenti e diminuzioni per continuazione, aggravanti e attenuanti e riduzione di 1/3 per la scelta del rito?
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La richiesta di patteggiamento presentata a mezzo di procura speciale è valida anche se la procura non contenga indicazioni sulla pena da concordare.
Viceversa, nel caso in cui il cliente delimiti l’ambito operativo del procuratore speciale (per esempio l’indagato rilasci al difensore una procura speciale a patteggiare subordinandola alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena) ed invece questi “patteggi” la pena senza prevedere tale beneficio, si avrà in tal caso un uso illegittimo del mandato conferitogli. Il Giudice verificata l’incongruità della procura speciale con l’effettiva richiesta finale presentata dal difensore, dovrà rigettarla.
Sul punto, peraltro, ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione Sez. III sent. 21/11/07 – 11/2/08 n. 6427 (Ric. Romano) che ha evidenziato proprio il carattere di atto dispositivo “personalissimo” della procura speciale conferita al difensore ribadendo che il procuratore speciale deve sempre esprimere la volontà del suo assistito e ad essa non può sovrapporsi.
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