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DOMANDA
RISPOSTA DI LUCA SPOSATO
Buon giorno Avv.to e grazie sin d'ora per la collaborazione.
Il quesito che vorrei sottoporle è il seguente.
Percorrendo l'autostrada il veicolo A viene colpito da detriti caduti dall'autoarticolato che
precede. Dal sinistro il veicolo A riporta danni solamente materiali.
Il veicolo A può richiedere il risarcimento danni?
Può essere chiamato in causa il 2054 cc quali danni cagionati da difetto di manutenzione
(mancata pulizia del veicolo dopo l'ultimo trasporto di materiale inerte), se al momento del sinistro l'autoarticolato non trasportava
ufficialmente nessun materiale?
Grazie
Un saluto
Il danneggiato può agire per il risarcimento dei danni sia in base al principio del neminem ledere disposto dall’ art. 2043 del codice civile sia   secondo quanto disposto dall’art. 2054 stesso codice di rito. La difficoltà è nella prova, atteso che il danneggiato avrebbe dovuto quanto meno denunciare il fatto richiedendo l’intervento delle autorità in loco per l’accertamento dei danni, indicando il nominativo di eventuali testimoni.
 

 

Egregio Avvocato,
volevo chiederLe di chiarirmi un dubbio.
Una cliente ha avuto un incidente mentre si trovava sulla propria autovettura quale trasportata: guidava la nipote perchè lei stava poco bene.
L'incidente è stato causato da un'altra auto che però non si è fermata ed è rimasta sconosciuta.
Dopo vari tentativi di definire bonariamente la controversia con l'assicurazione che copriva i rischi derivanti dalla circolazione dell'autovettura della cliente, questa ha comunicato di non poter formulare una proposta di risarcimento, per cui ci accingiamo a redarre l'atto di citazione.
In questo caso la citazione deve essere fatta solo nei confronti dell'assicurazione o la cliente deve citare, anche se solo pro forma, anche la nipote, che tra l'altro è l'unica testimone del fatto?
Grazie
 
 
In virtù dell’art. 283 del D. Lgs. 7/7/2005 n. 209, essendo stato effettuato il danno da veicolo sconosciuto dovrebbe rispondere il Fondo di Garanzia e l’azione andrebbe proposta contro l’Impresa designata ( ex art. 287 della citata Legge ).
Nel caso in esame, tuttavia, è da evidenziare che trattasi soltanto di danni a cose, per cui và applicato il comma 2   che ammette il risarcimento solo per danni a persona.
 
Gentile Avv. Sposato,
due mesi fa Le ho sottoposto il caso di un mio amico che ha avuto un incidente con una moto non assicurata a causa della cattiva manutenzione di una strada appartenente al Comune.
Nel ringraziarLa per la Sua precedente risposta, volevo chiederLe un ulteriore parere sul medesimo fatto.
Il mio amico, avendo avuto l'incidente di cui sopra lungo il percorso per tornare a casa da lavoro, ha effettuato richiesta di risacimento all'INAIL per infortunio sul lavoro. Contemporaneamente ha inoltrato richiesta di risarcimento al Comune per responsabilità ex art. 2051 c.c.
Ora, io volevo chiederLe se le due richieste possono procedere contemporaneamente.
Cioè, il mio amico può ottenere il risarcimento sia dall'INAIL che dal Comune?
E nell'eventualità in cui ciò dovesse avvenire, è possibile che uno dei due enti eserciti il diritto di rivalsa?
In altri termini il mio amico, se dovesse ricevere il risarcimento sia dall'INAIl che dal Comune, rischia di dover restituire le somme ad uno dei due?
Grazie mille.
Le due azioni possono essere proposte separatamente.
l'Inail può intervenire nel giudizio contro il Comune per ripetere quanto corrisposto a titolo di danno biologico di grado superiore al 6% ed, eventualmente, a titolo di danno patrimoniale posto che può eccepire la compensatio lucri cum damno.
ma il Comune deve corrispondere anche il danno morale e quello esistenziale se trattasi di postumi invalidanti superiori al 9% nell'unica voce di danno non patrimoniale, comprensiva del danno biologico, danno morale e danno esistenziale.
 
18.01.2010.
 Salve, volevo chiederle un parere.
Un mio amico, percorrendo sulla sua moto una strada comunale, è scivolato a causa della presenza sulla strada di terriccio e fango dovuti alla rottura di una condotta fognaria e si è rotto il perone (ha anche subito un intervento).
La moto non era assicurata e i carabinieri intervenuti sui luoghi, dopo aver effettuato gli opportuni rilievi, hanno fatto al mio amico un verbale per questo motivo.
Ora, io volevo sapere se è possibile chiedere al Comune proprietario della strada il risarcimento ex art. 2051 c.c. Dei danni subiti dal mio amico anche se la sua moto non era assicurata, o meglio il Comune potrebbe appigliarsi a questo per non pagare i danni o non è rilevante?
Grazie mille
 
La presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti del comune, quale proprietario della strada, sempre che sussista insidia e trabocchetto. Circolare con un veicolo non assicurato comporta (art. 193 Codice della Strada) oltre alla sanzione pecuniaria, il sequestro del veicolo e l'obbligo di risarcire  i danni  eventualmente provocati ad altri, qualora sia comprovata la responsabilità da parte del conducente. Non rimane precluso al conducente che subisca lesione dell’integrità psico-fisica di intentare azione risarcitoria, trattandosi di accertare soltanto il nesso causale tra la condotta del proprietario della strada e l’evento. Conseguentemente, a riguardo, non ha alcun rilievo né la contravvenzione elevata a carico del conducente del veicolo, né la circostanza che questo venisse posto in circolazione senza copertura assicurativa.
 

Vorrei 

Vorrei complimentarmi con l’avv. Sposato per i sui interventi chiari ed efficaci sul danno morale ed il danno esistenziale nel corso dei seminari organizzati dal patronato forense e approfitto per chiedere se al danno morale possa essere riconosciuta una sua piena autonomia? In altre parole: si puo’ fare richiesta soltanto del danno morale, anche ove non vi sia stata compromissione del danno biologico?

 

 
 
 
Ringrazio il Collega per la manifestazione di stima e lo invito a continuare a seguire con interesse l’attività culturale promossa dal Patronato Forense. Venendo al quesito posto, il problema poteva essere di non facile interpretazione nella immediatezza della pronuncia delle Sezioni Unite del 11.11.2008, atteso che proprio la figura del danno morale sembrava uscirne gravemente ridimensionata, mancando una visione nitida delle regole di risarcimento del danno non patrimoniale, non potendosi, a mio avviso, prescindere dalla elaborazione di norme precise in materia. Tuttavia, proprio la Suprema Corte con pronuncia  inequivoca successiva alle sentenze gemelle( Cass 29191/08 ), richiamandosi all’art. 2 della Costituzione e all’art. 1 della Carta di Nizza,  ha posto in rilievo la figura del danno morale, reclamandone piena autonomia. Non si sono fatte mancare  pronunce favorevoli dei giudici di merito. Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 30.1.2009, ha riconosciuto, in assenza di compromissione della sfera biologica, un risarcimento di 2.500,00 euro per ciascun genitore e 1.000,00 euro ad un bambino puntosi sulla spiaggia con una siringa per il patema d’animo subito. Ancor più interessante il ragionamento cui perviene la Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 8.1.2009, relativamente ad un caso di maltrattamenti in famiglia subiti da una donna in cui il risarcimento, senza alcun timore di duplicazione per quanto attiene alla sfera morale e quella esistenziale, è di 15.000,00 euro.  L’aspettativa è che tali pronunce non costituiscano fattore isolato, ma sia data voce a quanto una coerente interpretazione dell’attuale sistema risarcitorio richiede, persistendo la latitanza del legislatore e l’assenza di una Tabella Unica Nazionale prevista dalla Legge 57/2001.
Egr avvocato nel mese  di giugno le ho inoltrato una mail dove le ho chiesto un parere in merito ad un incidente da insidia stradale subito da un anzione signore(89 anni) che passeggiando in un parco è inciampato su un tombino divelto  riportando la rottura del bulbo oculare con conseguente perdita dell'occhio. E' stata inoltrata la richiesta di risarcimento danni al comune di Roma, che ha risposto inviando  un modulo di denuncia sinistri indirizzato oltre che al danneggiato anche alle assicurazioni di Roma ed all'ufficio sinistri. Poichè credo che il valore del risarcimento supera il limite di €12,500,00 per poter  tentare la  strada della camera di conciliazione (anche perchè la CTP ha riconosciuto un 28%), mi chiedo a questo punto per ottenere il risarcimento è opportuno indirizzare  prima la richiesta formale falle assicurazioni di Roma ed in caso di mancata risposta procedre giudizialmente notificando atto di citazione al Comune di Roma? Anche perchè l'ufficio tecnico non ha comunicato la ditta appaltatrice che, eventualmente, è tenuta per contratto a manlevare il comune.   Grazie
 
Come già detto, trattasi di insidia e trabocchetto di cui il danneggiato deve fornire adeguata prova in base al disposto di cui all’art. 2043 in relazione all’art. 2053 del codice civile. Il Comune e/o la ditta addetta alla manutenzione, nei cui confronti il titolare della proprietà della strada ha azione di manleva, deve essere ritenuto custode della stessa strada. La messa in mora, corredata da tutta la documentazione e dalla quantificazione del danno, pur non essendo indispensabile per citare in giudizio il Comune, serve per un tentativo di bonaria composizione. Quanto all’entità del danno vale la pena ricordare che le Tabelle di liquidazione del 2009 del Tribunale di Roma contengono due importanti novità: l’aggiornamento dei valori in base alla variazione degli indici Istat del costo della vita maturato nel 2008 (pari al 3.3 per cento) e la decisione di non ritenere più applicabile per le così dette micropermanenti (non è certamente il caso di specie), che non siano conseguenza di un sinistro stradale, la tabella di legge prevista dall’art. 139 del codice delle Assicurazioni. Fuori della tabella è rimasto l’ulteriore pregiudizio morale, liquidato in misura ordinariamente non eccedente la metà del bilogico.
 
26.06.09.  Egregio Avv. vorrei chiederle un parere. Un anziano signore (89anni circa) passeggiando a piedi per una strada di Roma è inciampato su un tombino divelto riportando gravi lesioni  all'occhio ( rottura bulbo oculare) .  Oltre la documentazione medica come fonti di prova si hanno le fotografie che ritraggono lo stato dei luoghi e  le testimonianze delle  persone che lo hanno soccorso, ma non un verbale dei VV.U . Le chiedo  se secondo lei instaurando un giudizio civile  contro il Comune di Roma  per ottenere il risarcimento dei danni subiti ci sono possibilità che la domanda  per insidia stradale venga accolta considerata anche l'età del soggetto? l'eventuale responsabilità imputabile al Comune di Roma deriva dall' 2051 c.c? quali voci di danno richiederebbe oltre al danno biologico? 
Essendo la strada di proprietà del Comune, che ne ha la custodia e la manutenzione, sussiste la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., salvo che questi non provi il caso fortuito. Ovviamente è applicabile anche l’art. 2043, ma il danneggiato non deve fornire prova dell’illecito. In questo caso dovrebbero essere sufficienti le fotografie inerenti al tombino divelto supportate dalla prova testimoniale. Da ultimo si è pronunciata in tal senso la Cassazione Civile Sez. III con sentenza n. 1691 del 23.1.09 ( riportata anche in Guida al Diritto pag. 20, fascicolo n. 7 ).
Circa l’ultimo questito,   oltre al danno biologico si deve fare richiesta del danno morale, poiché le sentenze gemelle dell' 11.11.08 hanno cambiato soltanto il criterio di determinazione di tale posta di danno sempre risarcibile in presenza di compromissione dell’integrità psico-fisica del soggetto leso  a prescindere dall’entità della sua misura e, ove ricorrano i  presupposti del danno esistenziale, articolando specifici capitoli di prova.
Ciò a prescindere da un eventuale danno estetico, o fisiognomico, che non potrà, però, essere invocato ove si faccia richiesta delle spese mediche future relative ad eventuali costi previsti per la correzione chirurgica dello stato ante quo del soggetto leso.
Relativamente, poi, al danno patrimoniale, ove l’infortunato, se pur pensionato, dimostrasse di lavorare ancora e di aver subito una perdita economica, non rinuncerei a richiedere anche la liquidazione di tale posta di danno.
 
6.05.09. Gentile Avv. Sposato e’ vero che il danno morale ed il danno esistenziale non debbano essere risarciti perche’ facenti parte del danno biologico?
Le 4 sentenze gemelle n. 26972-26973-26974-26975  delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008 hanno affermato che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati ( morale,   biologico,  da perdita del rapporto parentale ) “risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”, riportando il risarcimento del danno a un sistema bipolare che prevede solo due categorie, quella del danno patrimoniale disciplinato dall’art. 2043 c.c. e quella del danno non patrimonialeche trova le proprie basi nell’art. 2059 c.c.. Questa affermazione non deve, tuttavia,  trarre in inganno. L’affermazione che il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale non costituiscano categorie autonome  ma abbiano solo una valenza descrittiva nell’ambito del danno non patrimoniale, non significa  che essi non debbano trovare adeguata tutela e  non avere rilevanza giuridica ai fini risarcitori.
Circa il criterio di liquidazione viene lasciata ampia discrezionalità al giudice purchè il pregiudizio non sia futile e venga provato. Si legge testualmente nella sentenza in esame che: “è compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo  si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione” e ancora  che si dovrà: “procedere ad edeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”. L’aspetto più controverso della sentenza è quello relativo al punto dove si afferma che determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa l’applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad una adeguata personalizzazione”.  Ciò non vuol dire che debba sparire il danno morale a latere del danno biologico, come qualcuno erroneamente ha interpretato. Cambia il criterio di liquidazione di cui,   non viene fornita una regola precisa, non potendosi far riferimento, secondo una lettura testuale, ad alcuna percentuale del danno biologico per la determinazione del pregiudizio morale.  Ciò è stato recepito, peraltro, nell’immediatezza dalla stessa Cassazione che, con sentenza n. 29191 del 12.12.2008,  in un caso di responsabilità da circolazione stradale  affrontando la questione relativa al danno biologico non patrimoniale ha emesso pronuncia inequivoca affermando testualmente che: “nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alle diversità del bene protetto, che pur attiene ad un diritto inviolabile della persona (ovvero la sua integrità morale) deve tenere conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute.  
La questione, comunque, non può essere liquidata in due parole e per una trattazione più completa rimando a quanto pubblicato sul sito del Patronato Forense.
Gentile Avv Sposato, chi risponde dei danni cagionati da veicolo non identificato o non garantito da copertura assicurativa, od assicurato con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa?
La nuova normativa sulla assicurazione obbligatoria (art. 283 D. Lgs 7.9.05 n. 209) garantisce il danneggiato anche nella ipotesi in cui non sia possibile agire nei confronti del responsabile civile. Tali ipotesi sono previste alle lettere a)-b)-c)-d) del citato articolo 283 Codice della Strada e riguardano i danni subiti in un sinistro causato da veicolo o natante non assicurato, da veicolo non coperto da assicurazione od assicurato con impresa che si trova in stato di liquidazione o vi venga posta successivamente, nonché i danni causati da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, o del locatore in caso di locazione finanziaria.
In sostanza la nuova normativa non fa che riprodurre quanto già stabilito negli articoli 20 e 21 della precedente Legge 990/69 accorpandola in una unica disposizione.
L’unica novità riguarda i soggetti beneficiari che vengono individuati, oltre ai terzi non trasportati, o trasportati contro la loro volontà, anche in quelli trasportati volontariamente ma senza la consapevolezza della illegalità della circolazione (si pensi al trasportato di cortesia che approfitti di un passaggio come l’autostoppista). Ciò è previsto esplicitamente nel comma II del citato art. 283.
Nel caso di veicolo non identificato il risarcimento è dovuto solo per danni alla persona e, quindi, solo per le lesioni e relative conseguenze subite in occasione della circolazione. Circa la percentuale di invalidità permanente (nonché la qualifica di convivente a carico, la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare da ciascuno dei conviventi a carico), la determinazione è fatta in base alle disposizioni per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali (D. Lgs. 23.3.2000 n. 38).
Se il veicolo, invece, non è coperto da assicurazione oltre ai danni fisici vengono risarciti anche i danni alle cose con una franchigia di € 500,00.
L’onere del risarcimento ricade in via definitiva sul Fondo di Garanzia Vittime della Strada che è gestito, sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive, dalla Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, alla quale tutte le Imprese autorizzate sono tenute a versare annualmente un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato. La liquidazione dei danni viene effettuata da una Impresa designata con cadenza periodica dall’I.S.V.A.P. che per Roma ed il Lazio è l’Assitalia.
Sia ben chiaro che l’Impresa designata è tenuta solo ad anticipare le somme dovute per il risarcimento, ma queste devono poi essere rimborsate dalla Consap Fondo Garanzia secondo convenzioni  stipulate ed approvate dal Ministero dell’Attività Produttiva su proposta dell’Isvap.
Il danneggiato, a mezzo lettera raccomandata, deve fare richiesta adeguata all’Impresa designata ed alla Consap e può proporre azione legale solo dopo che siano trascorsi 60 gg. dalla richiesta.  Nel caso di veicolo in stato di liquidazione coatta il così detto spatium deliberandi   è di 6 mesi.
L’azione giudiziaria va esercitata nei confronti dell’Impresa designata, mentre la Consap – Fondo Garanzia Vittime della Strada, può intervenire in giudizio anche in grado di appello e, quindi, anche fuori della previsione di cui all’art. 344 c.p.c. che consente l’intervento in appello anche a coloro che potrebbero proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.
Per ultimo è da dire che nel caso di veicolo non assicurato deve esser convenuto in giudizio anche il responsabile del danno e nel caso di Impresa in liquidazione anche il commissario liquidatore. 
Illustre Collega,
con le nuove norme sull’indennizzo diretto cosa cambia nelle modalita’ di richiesta danni all’assicuratore?
La modalità della richiesta danni dell’assicurazione obbligatoria per la circolazione dei  veicoli è regolata dall’art. 145 del D. Lgs 7.9.05 n. 209, in vigore dal 1 gennaio 2006, che fa riferimento alle due procedure previste dalla nuova legge e cioè a quella di risarcimento diretto ( art. 149 ) ed a quella ordinaria ( art. 148 ).
Per tutte e due le procedure la richiesta danni costituisce presupposto processuale ed, in difetto, il giudice deve dichiarare improcedibile la domanda.
La procedura di cui all’art. 149 non si applica qualora il sinistro interessi un numero di veicoli superiori a due.
Vanno esclusi anche i danni subiti dai terzi trasportati ( per cui si applica l’art. 141 ), nonché i sinistri che coinvolgono veicoli assicurati all’estero e quelli da risarcirsi dal Fondo di Garanzia.
La procedura di cui all’art. 149 è limitata ai danni dei due veicoli coinvolti nel sinistro, alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente ed alle lesioni lievi ( postumi non superiori al 9% ) subiti dal conducente non responsabile.
La richiesta di  risarcimento va diretta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato e non più all’assicuratore del veicolo antagonista, come accadeva nel sistema anteriore disciplinato dall’art. 22 L. 990/69.
L’art. 5 del regolamento di esecuzione ( D.P.R. 18.7.06 n. 254 ) prevede che la richiesta possa essere consegnata anche a mano od, in via alternativa, a mezzo telegramma, telefax od in via telematica salvo  che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione. Il contenuto della richiesta, come indicato nell’art. 6 del regolamento di attuazione, deve essere dettagliato e specifico e deve contenere:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
e) le generalità di eventuali testimoni;
f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia:
g) il luogo, il giorno e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare, inoltre:
a) l’età, l’attività ed il reddito del danneggiato:
b) l’entità delle lesioni subite;
c) la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
e) l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
L’impresa, nel caso di danno ai veicoli o alle cose, ha l’obbligo di comunicare congrua offerta al danneggiato entro 60 gg. ( ovvero 30 gg. qualora il modulo del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti ) ed entro 90 gg. nel caso di lesioni con  postumi non superiori al 9% subite dal conducente non responsabile.
Qualora la richiesta danni sia incompleta, l’impresa, che è obbligata a prestare consulenza tecnica,  entro 30 gg. dalla ricezione invita il danneggiato a fornire le dovute integrazioni ed i termini dell’obbligo dell’offerta restano sospesi fino a quando queste non vengano   effettuate.
Per quanto esposto, il regime precedente è stato completamente mutato, anche  se sussiste una certa analogia con l’art. 3 della L. 26.2.77 n. 99, posto che  obbligato a risarcire il danno è l’assicuratore del veicolo utilizzato ed in considerazione dell’obbligo a carico di quest’ultimo dell’offerta a prescindere dalla responsabilità.
E’ stata, inoltre, prevista per le imprese una stanza di compensazione per la regolarizzazione contabile dei rapporti economici a seguito di convenzione stipulata tra le stesse ( art. 13 regolamento di attuazione  D.P.R. 18.7.06 n.254 ).
 
 

  
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