Cerca
venerdì 29 marzo 2024 ..:: Chiedi agli esperti » Giulio Micioni ::.. Registrazione  Login
L'esperto risponde  L'esperto risponde Riduci
DOMANDA
RISPOSTA DI GIULIO MICIONI

Egregio Avvocato,

mi rivolgo a Lei per avere un consiglio in merito ad una azione di risarcimento danni avanzata da un privato nei confronti di un
Comune che io rappresento legalmente. Nei prossimi giorni dovrò depositare comparsa
di costituzione e risposta e volevo eccepire il difetto di competenza del giudice ordinario.
Precisamente parte attrice individua la causa dei danni subiti dall’immobile nelle acque provenienti dalla saia e straripate anche dal cunettone comunale, nella strozzatura presente nella saia, nella omissione di controlli sulla
presenza di una cava a monte, nella illecita installazione di condutture elettriche.

Specifico che i danni lamentati da parte attrice si sono verificati  in occasione del’evento alluvione che ha colpito tutto il comune
e qualificabile, in base a documentazione che producerò, come eccezionale; ma
parte attrice non considera tale evento e non ne fa menzione.
Ora le chiedo: tutte queste opere menzionate(saia,cunettone,etc, atte a
contenere acque meteoriche)possono considerarsi opere pubbliche idrauliche
in base all’art.140 T.U. in materia di acque pubbliche?   Qual è il giudice
competente?  Secondo me e in base a varie ricerche, il Tribunale Regionale
Acque Pubbliche?   L’alluvione (quantitativo di pioggia pari a 300 mm provato
documentalmente) è evento eccezionale ed imprevedibile che esclude la
responsabilità del comune?

Grazie.

Gentile Collega,

le opere menzionate possono considerarsi opere pubbliche idrauliche e la
competenza è senz'altro del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

Riguardo all'eccezionalità dell'evento e all'imprevedibilità dello stesso, è
necessario far riferimento ai dati degli Uffici pubblici addetti al
rilevamento delle precipitazioni atmosferiche, presenti sull'intero
territorio nazionale (c.d. Uffici Idrometrici).

Giulio Micioni
Egregio Avv. Micioni, sono un giovane Collega e mi trovo ad assistere una cliente, proprietaria di un'abitazione posta in prossimità del fiume Aniene nella zona interessata dalle recenti esondazioni, verificatesi alle porte di Roma; dopo aver predisposto l'atto introduttivo, con il quale intendo formulare, per conto della mia assistita, una pretesa risarcitoria davanti al Tribunale Ordinario, nei confronti degli Enti che, con la loro condotta omissiva, hanno consentito il verificarsi dell'evento dannoso, attivando in ritardo le idrovore deputate allo smaltimento delle acque, un Collega più anziano mi ha fatto presente che, secondo lui, il Tribunale Ordinario non sarebbe competente per questo tipo di cause. Mi può fornire un chiarimento in merito?
 
Caro Avvocato, il Collega più anziano Ti ha impedito di commettere un errore, si rimediabile, ma senz'altro imbarazzante nei rapporti con la Tua cliente, poiché la fattispecie che mi hai (seppur sinteticamente) rappresentato comporta che la controversia rientri nella competenza di un Giudice speciale (e specializzato), che nella pratica molti Colleghi dimenticano che esista: il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. 
Infatti, in virtù di una norma assai datata, ma tuttora vigente, ossia l'art. 140 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775: “Appartengono in primo grado alla cognizione del Tribunale delle acque pubbliche: .......
e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774.
In sintesi, quando la domanda inerisca ed attenga alle determinazioni della P.A. riguardo al regime e al buon governo delle acque pubbliche siamo sempre in presenza di una competenza esclusiva del menzionato Giudice Specializzato.
Nel caso di specie, se l'evento si è verificato in prossimità di Roma competente è il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche del Lazio, costituito presso la Corte di Appello di Roma.
 
Caro Collega, per la prima volta ho impugnato davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche un provvedimento di sgombero di un'area golenale, emanato dalla competente Autorità amministrativa sul presupposto che trattavasi di una pertinenza idraulica e che l'area fosse occupata illegittimamente dalla società mia cliente, proprietaria di uno stabilimento industriale ubicato in prossimità dell'argine del fiume Tevere. Il Tribunale Superiore ha respinto il ricorso con una sentenza assai discutibile. Ho verificato che la decisione può essere impugnata dinnanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, ma non riesco ad individuare la norma che indica il termine entro il quale debbo provvedere all'impugnativa. Mi puoi cortesemente aiutare?
 
Caro Collega, debbo confessarTi che anche per me – anni fa – quando per la prima volta mi sono trovato nel medesimo impasse, non fu facile trovare la soluzione.
Infatti, l'ultimo comma dell'art. 202 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (datato ma tuttora vigente) richiama, riducendoli alla metà, i termini dell'art. 518 del Codice di procedura civile, facendo però riferimento a quello in vigore all'epoca del menzionato R.D., ossia a quello del 1865, di cui non è facilissimo reperire il testo, neppure attraverso internet.
Tale Codice fissava in 90 giorni il termine breve per ricorrere in Cassazione e quindi il termine per impugnare la decisione del Tribunale Superiore, ai sensi dell'indicata norma, è di 45 giorni.
Detto termine però decorre esclusivamente dalla notificazione, a cura del Cancelliere, della copia integrale del dispositivo della sentenza, eseguita a norma dell'art. 183, III° comma, del medesimo R.D., ossia dopo la restituzione della sentenza da parte dell'Ufficio del registro (ora delle Entrate) con l'attestazione dell'avvenuta registrazione del provvedimento.
In proposito Ti segnalo che, di recente, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ribadito che soltanto l'indicato adempimento, da parte del Cancelliere del Tribunale Superiore, è idoneo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, risultando inefficace sia la notificazione della sentenza ad istanza di parte, così come l'applicabilità del principio generale della decorrenza del termine dalla conoscenza della sentenza comunque conseguita, purchè in forma legale (Cass., Sez. Un., sentenza 6 maggio 2008, n. 11032).
 
 

  
Copyright (c) 2005 - 2010 Patronato Forense - Tutti i diritti riservati   Condizioni d'Uso  Dichiarazione per la Privacy
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation